LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
      LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
   Visto  l'articolo  2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
28  agosto  1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4
del medesimo decreto;
   Visto  l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, Regioni e
province   Autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  di  rispettive  competenze  per  svolgere  attivita'  di
interesse comune;
   Visto   l'accordo   tra   i   Ministri   del  tesoro,  bilancio  e
programmazione  economica,  della  sanita'  e  le  Regioni e Province
Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia di spesa sanitaria,
sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004);
   Visto  l'accordo  del  22  marzo  2001  (repertorio  atti n. 1210)
sancito   tra  i  Ministri  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica, della sanita' e le Regioni e Province Autonome di Trento e
di  Bolzano,  che  integra  il  predetto  accordo  sancito  da questa
Conferenza il 3 agosto 2000;
   Visto  l'accordo  tra  Governo,  Regioni e le Province Autonome di
Trento  e  Bolzano  recante  integrazioni  e  modifiche  agli accordi
sanciti  il  3  agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001
(repertorio  atti 1210) in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001
da questa Conferenza (repertorio atti n. 1285);
   Considerato  che, con il predetto accordo si e' convenuto, che con
successivo  accordo da sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati
definiti  i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli
stessi  venissero  adottati  dal Governo con un provvedimento formale
entro il 30 novembre 2001, d'intesa con la stessa Conferenza e che la
validita' dello stesso era subordinata all'adozione dei nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria;
   Considerato  che,  questa  Conferenza  nella seduta del 25 ottobre
2001  (repertorio atti n. 1314) ha valutato positivamente e approvato
la  relazione  sull'attivita' del tavolo di lavoro per la definizione
dei  Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi,
al  fine  di  pervenire al successivo accordo da sancirsi sui Livelli
Essenziali  di  Assistenza Sanitaria, previo confronto preliminare in
un tavolo tra le Regioni e i Ministri dell'economia e delle finanze e
della salute;
   Visto  l'articolo  6  della  legge  16  novembre  2001,  n. 405 di
conversione,  con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, che
dispone  che,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da   adottare   entro  il  30  novembre  2001,  d'intesa  con  questa
Conferenza,   sono   definiti  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
Sanitaria,  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
   Vista  la  proposta  di  accordo  in oggetto, elaborata dal tavolo
tecnico  di  lavoro  per  la  definizione  dei  Livelli Essenziali di
Assistenza  Sanitaria e dei relativi costi nelle riunioni del 30 e 31
ottobre  2001 e trasmessa con nota del 2 novembre ai Presidenti delle
Regioni,  nonche'  ai  Ministri  della salute e dell'economia e delle
finanze;
   Considerato  che, nel corso delle riunioni del 7 e 13 novembre del
tavolo  politico  di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali
di Assistenza Sanitaria, tenutesi presso il Ministero dell'Economia e
delle  finanze  per l'esame della proposta di accordo in oggetto, nel
corso  delle  quali  si  e'  proceduto  alla definitiva stesura della
stessa  e  si  e'  convenuto  altresi'  che, ad avvenuta approvazione
dell'accordo,   nonche'  del  relativo  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, si provvedera' ad elaborare una pubblicazione
di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le prestazioni e
le   attivita'   ricomprese  nei  livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria;
   Considerato  che,  nel  corso della riunione tecnica Stato-Regioni
tenutasi  in  data  odierna  tra i rappresentanti dei Ministeri della
salute,  dell'economia  e  finanze,  affari  regionali  nonche' delle
Regioni  si  e' convenuto di proporre una modifica all'allegato 3 del
presente   accordo  volto  a  garantire  le  specifiche  esigenze  di
assistenza  sanitaria  delle  popolazioni  delle isole minori e delle
altre comunita' isolate;
   Considerato   che,   nel   corso  dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza, i Presidenti delle Regioni, nell'esprimere il loro avviso
favorevole  sullo  schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   sui  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  Sanitaria  hanno
proposto  il  seguente emendamento: "alla lettera f) dell'allegato 2A
dello   stesso,   aggiungere  la  seguente  frase:  "Su  disposizione
regionale  la  laser  terapia  antalgica, l'elettroterapia antalgica,
l'ultrasuonoterapia   e   la   mesoterapia   possono  essere  incluse
nell'allegato  2B",  che  si  intende  apportato  anche  al  medesimo
allegato 2A del presente accordo , sul quale il Ministro della salute
e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno
convenuto;
   Considerato  altresi' che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza,  i  Presidenti  delle  Regioni  hanno  espresso  il  loro
favorevole  avviso  sull'accordo  in  oggetto e che il Ministro della
salute  e  il  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze hanno confermato il loro positivo assenso;
   Acquisito  l'assenso  del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province  Autonome,  espresso  ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    sancisce il seguente accordo tra Governo e Regioni e Province
     Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

   PUNTO 1.
   Il  Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse
finanziarie  pubbliche  individuate  ai sensi del comma 3 dell'art. 1
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e successive
modificazioni,  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza Sanitaria, nel
rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
   PUNTO 2.
   2.1  I  Livelli  Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a
tutti  i  cittadini  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte
integrante del presente decreto.
   2.2. Le prestazioni e le attivita' comprese nei Livelli Essenziali
di  Assistenza  Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni
previste dalle disposizioni vigenti.
   PUNTO 3
   3.1.  Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria  sono  garantite  dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo
gratuito o con partecipazione alla spesa.
   3.2.  Le forme e le modalita' della partecipazione alla spesa sono
quelle   individuate   dalle  disposizioni  legislative  statali,  in
particolare  dall'articolo  85, comma 9 della legge 23 dicembre 2001,
n.  388,  nonche'  dagli  articoli 4, comma 3 e 6, commi 1 e 2, della
legge  16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni del
decreto  legge  18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti
in  materia di spesa sanitaria, nonche' dalle disposizioni regionali,
eventualmente  adottate  ai  sensi  dell'articolo  13  del  d.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
   PUNTO 4
   4.1 Si conviene che:
   -  le  prestazioni  ed  i  servizi,  di  cui all'allegato 2A, sono
escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
   -  le  prestazioni  di  cui  all'allegato  2B  sono  da intendersi
parzialmente  escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria,
in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche;
   -  le  prestazioni  di  cui  all'allegato  2C  incluse nei Livelli
Essenziali  di  Assistenza  Sanitaria  sono  quelle che presentano un
profilo  organizzativo  potenzialmente  inappropriato  o per le quali
occorre   comunque   individuare   modalita'   piu'   appropriate  di
erogazione.
   Le   prestazioni   sopra  richiamate  sono  state  inserite  nelle
specifiche liste di cui agli allegati in quanto:
   a)  non  rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai
principi  ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma
2  dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
   b)     non    soddisfano    il    principio    dell'efficacia    e
dell'appropriatezza,  ovvero la loro efficacia non e' dimostrabile in
base   alle   evidenze   scientifiche   disponibili  ovvero  la  loro
utilizzazione  e'  rivolta  a soggetti le cui condizioni cliniche non
corrispondono alle indicazioni raccomandate;
   c)  in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime  esigenze,  non  soddisfano  il  principio dell'economicita'
nell'impiego  delle risorse ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle  risorse  quanto  a modalita' di organizzazione e di erogazione
dell'assistenza.
   4.2  Si  conviene  che  vanno  apportate,  entro il 31 marzo 2002,
modifiche   al   Nomenclatore   tariffario   delle   prestazioni   di
specialistica  ambulatoriale e diagnostica strumentale, anche in base
alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  2B  e  ferme restando le
esclusioni di cui all'allegato 2A, assicurando inoltre l'inserimento,
in  detto  nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in
regime  di  ricovero  ospedaliero, per le quali vi sia evidenza di un
piu'  appropriato  regime  di  erogazione  in  sede  di specialistica
ambulatoriale.
   4.3.  Le  Regioni  disciplinano  i  criteri  e  le  modalita'  per
contenere   il   ricorso  e  l'erogazione  di  prestazioni,  che  non
soddisfano   il   principio  di  appropriatezza  organizzativa  e  di
economicita'  nella  utilizzazione delle risorse, anche tenendo conto
delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
   In  sede  di  prima  applicazione  la disciplina e' adottata dalle
Regioni entro il 30 giugno 2002.
   PUNTO 5
   5.1  Si  conviene  di  definire criteri specifici di monitoraggio,
all'interno del sistema di garanzia introdotto dall'art.9 del decreto
legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56, per assicurare trasparenza,
confrontabilita' e verifica dell'assistenza erogata attraverso i
   Livelli  Essenziali  di  Assistenza  Sanitaria  con  un sistema di
indicatori  essenziali,  pertinenti e caratterizzati da dinamicita' e
da aggiornamento continuo.
   5.2  Il  tavolo  previsto  nel punto 15 dell'accordo dell'8 agosto
2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
effettuera',  sulla  base di quanto previsto al capoverso precedente,
la   verifica   dei   Livelli   Essenziali  di  Assistenza  Sanitaria
effettivamente  erogati,  e  della  corrispondenza ai volumi di spesa
stimati  e  previsti,  evidenziando  altresi'  eventuali  prestazioni
effettivamente erogate non riconducibili ai predetti livelli.
   PUNTO 6
   6.1  Si  conviene  di  definire  un  sistema di manutenzione degli
elenchi  di  prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di
Assistenza   sanitaria,   al   fine   di   garantire  la  qualita'  e
l'appropriatezza  dell'assistenza  per  i cittadini in relazione alle
risorse definite.
   6.2  Si  conviene  di  costituire,  entro  il  31  marzo 2002, uno
specifico  organismo  a carattere nazionale, di cui facciano parte un
numero adeguato di esperti designati dalle Regioni, sul modello della
Commissione Unica del Farmaco (CUF).
   6.3  A  tale  organismo  e'  affidato  il compito di valutare, nel
tempo,  i  fattori scientifici, tecnologici ed economici che motivano
il  mantenimento,  l'inclusione  o l'esclusione delle prestazioni dai
Livelli  Essenziali  di  Assistenza  sanitaria, tenuto conto di nuove
tecniche  e  strumenti  terapeutici,  riabilitativi  diagnostici resi
disponibili  dal  progresso scientifico e tecnologico, che presentino
evidenze  scientifiche  di  un  significativo beneficio in termini di
salute,  a  livello  individuale o collettivo, a fronte delle risorse
impiegate, cosi' come l'esclusione di quelle ormai obsolete.
   6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8 agosto 2001, al
punto  15  dello  stesso,  con  particolare  riferimento  all'impegno
assunto   dal   Governo   di  accompagnare  eventuali  variazioni  in
incremento  dei  Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a
livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.
   PUNTO 7
   7.1  Si  conviene sulle indicazioni particolari per l'applicazione
dei   livelli   in  materia  di  assistenza  ospedaliera,  assistenza
farmaceutica,   assistenza   specialistica   e   integrazione   socio
sanitaria,   nonche'   in   materia   di  assistenza  sanitaria  alle
popolazioni  delle  isole  minori ed alle altre comunita' isolate che
vengono fornite nell'allegato 3.
   PUNTO 8
   Si  conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono
stati  definiti,  nel  presente accordo, in relazione alle risorse di
cui al punto 6 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le Regioni e Stato-Regioni nel corso della
seduta dell'8 agosto 2001.
   PUNTO 9
   1.Fermo  restando  quanto  gia'  previsto nei punti precedenti del
presente  accordo,  si  conviene che le Regioni nell'applicazione dei
Livelli  Essenziali  di  Assistenza  sanitaria  in  sede regionale si
attengono alle linee guida contenute nell'allegato 4.
   PUNTO 10
   Laddove la regione definisca specifiche condizioni di erogabilita'
delle  prestazioni  ricomprese  all'interno dei Livelli Essenziali di
Assistenza  sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di
cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi
a  favore  dei  propri  residenti,  l'addebitamento  delle  stesse in
mobilita' sanitaria deve avvenire sulla base di:
   *  un  accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche
problematiche  di  compensazione  della  mobilita' entro il 30 giugno
2002;
   * eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate.
   PUNTO 11
   Si  conviene  che il tavolo di lavoro che ha curato la stesura del
presente  accordo,  con  riferimento  alle  questioni, qui di seguito
riportate,  continuera' ad operare, con il supporto di gruppi tecnici
misti  con  rappresentanti  ministeriali  e regionali per i necessari
approfondimenti,  i cui risultati saranno sottoposti alla valutazione
della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti conseguenti:
   *  visite  fiscali  e  accertamenti  richiesti  dagli Uffici della
pubblica Amministrazione e relativi costi;
   *  compiti  affidati agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi
costi;
   *  finanziamento  delle  Agenzie  regionali  per l'ambiente per le
funzioni  svolte  dalle  stesse  di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale;
   * Assistenza sanitaria agli stranieri non regolari.
   PUNTO 12
   Si  conviene,  per  quanto concerne gli adempimenti conseguenti al
disposto  dell'articolo  6, commi 1 e 2 della legge 16 novembre 2001,
n.  405  di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto legge 18
settembre  2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco provveda
ad aggregare in sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al richiamato
articolo   6,   in  modo  da  consentire  alle  Regioni  di  regolare
l'applicazione  della  facolta'  loro  attribuita  di prevedere forme
crescenti  di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino
alla  totale  non  rimborsabilita'  dei  farmaci,  in maniera tale da
configurare non piu' di 3 classi di partecipazione alla spesa:
   * una classe a bassa partecipazione dell'assistito,
   * una classe a piu' elevata partecipazione dell'assistito,
   * una classe a totale carico dell'assistito.
   La  formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6, comma 1 della
legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del
decreto  legge 18 settembre 2001, n. 347 , da parte della Commissione
Unica  del  Farmaco  (CUF)  dovra'  essere  operata,  in modo tale da
consentire  una  minore  spesa rispetto a quella registrata nell'anno
2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del tetto del
13% per la spesa farmaceutica.
   Roma, 22 novembre 2001
                                             Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: La Falce