LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visto l'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di Linee - guida, trasmesso dal Ministro della salute il 19 settembre 2001; Considerato che il 16 e il 29 ottobre 2001 in sede tecnica i rappresentanti delle Regioni hanno avanzato alcune modifiche allo schema di Linee - guida in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero della salute; Visto il testo nella versione definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica il 29 ottobre 2001, trasmesso il 19 novembre 2001 il Ministero della salute; Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati: Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - convengono che il Ministro della salute fornisca alle Regioni e alle Province autonome gli indirizzi ed i criteri generali contenuti nel documento di linee - Guida: concernenti "Malattia di Creutzfeld - Jacob in Italia: norme per l'assistenza dei pazienti e per il controllo dell'infezione in ambiente ospedaliero", che allegate al presente atto e ne costituiscono parte integrante. Roma, 22 novembre 2001 Il Presidente: La Loggia Il Segretario: La Falce