LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il documento di Linee - Guida in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 19 giugno 2001; Considerato che il 6 settembre 2001, in sede tecnica i rappresentanti delle Regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica al documento di Linee - guida in oggetto, proponendo la costituzione di un sottogruppo di lavoro per un esame piu' approfondito del documento stesso, che si e' riunito nuovamente il 20 settembre concordando alcune proposte di modifica, che sono state accolte dal Ministro della salute e sulle quali, con nota del 19 novembre 2001, il coordinamento regionale ha espresso l'avviso favorevole; Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati: Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano Convengono che al fine di evitare il verificarsi dello scambio di neonati, appare necessario promuovere ed assicurare l'identificazione del neonato al momento della nascita e durante la degenza con procedure che non lascino adito a possibili errori utilizzando la tecnica del braccialetto con le specificazioni di cui al documento, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante. Roma, 22 novembre 2001 Il Presidente: La Loggia Il Segretario: La Falce