IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                   per le regioni Toscana e Umbria

  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio,   prevista  dall'art.  64  del  decreto
legislativo n. 300/1999;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio,  approvato  il 5 dicembre 2000, con il
quale  e'  stato disposto che "tutte le strutture, i ruoli e poteri e
le  procedure  precedentemente  poste  in essere nel Dipartimento del
territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate  attraverso  le disposizioni di cui al precedente art. 8,
comma 1";
  Visto  il  decreto-legge  21  ottobre 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che
ha  modificato  gli  articoli  1  e  3  dei  citato  decreto-legge n.
498/1961,   sancendo   che   prima   dell'emissione  del  decreto  di
accertamento  del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione
organizzativa  dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo
il garante del contribuente;
  Viste  la  nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena n.
157671  del  14  dicembre  2001,  con la quale e' stata comunicata la
causa  ed  il  periodo  del  mancato  funzionamento  del  servizio di
pubblicita' immobiliare;
  Ritenuto   che   il   mancato  funzionamento  del  citato  ufficio,
consistito  nel  fatto  che il giorno 14 dicembre non e' stato svolto
alcun  servizio al pubblico, e' da attribuirsi allo sciopero generale
nazionale del pubblico impiego;
  Accertato  che  il  mancato  funzionamento  del  servizio,  che  ha
prodotto  disagi  anche  ai  contribuenti,  e'  dipeso  da  evento di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzione organizzativa
dell'ufficio;
  Sentito  l'Ufficio  del  Garante  del  contribuente, che in data 19
dicembre  2001  con  protocollo  n.  292  ha  confermato  la suddetta
circostanza;
  Considerato   che   occorre  accertare  il  periodo  di  mancato  o
irregolare   funzionamento   dell'ufficio   presso  il  quale  si  e'
verificato l'evento eccezionale;
                              Decreta:
  E'  accertato  il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del
territorio di Siena - Servizio di pubblicita' immobiliare, nel giorno
14 dicembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Firenze, 21 dicembre 2001
                                Il direttore compartimentale: Macchia