IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.
560,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modifiche,  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche
e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  che  delega  le funzioni del coordinamento della
protezione  civile,  di  cui  alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Viste  le  ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre
1994;  n.  2420  del  1  febbraio  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 30 del 6 febbraio 1996; n.
3120  del  4  aprile  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 87 del 13 aprile 2001, concernenti interventi
urgenti  diretti  a  mitigare il dissesto idrogeologico nel comune di
Corniglio;
  Vista  la  nota  n.  GAB/11158  del  10 ottobre  2001  del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  con  la quale viene
segnalata  l'opportunita'  di  accogliere  la  richiesta  di  proroga
avanzata  dal  Presidente  della provincia di Parma, di ulteriori sei
mesi  del  termine  previsto  dall'art.  3,  comma  1,  della  citata
ordinanza  n.  3120  del  4 aprile 2001, limitatamente all'intervento
urgente ricadente nel territorio del comune di Corniglio;
  Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Con  riferimento  agli ulteriori interventi urgenti connessi al
dissesto  idrogeologico di Corniglio di cui all'art. 2 dell'ordinanza
n.  3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  87  del  13  aprile 2001, il termine di cui
all'art.  3,  comma  1,  della  citata ordinanza n. 3120 del 4 aprile
2001,  relativo  all'applicazione  dei  progetti  e alla consegna dei
lavori, e' prorogato al 13 aprile 2002.
  2.  Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da
effettuarsi nei termini di cui al precedente comma 1, ad integrazione
dell'elenco  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  n.  3120/2001,  e'
autorizzata la deroga alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9.
  3. Il termine per il completamento degli interventi di cui all'art.
2,  dell'ordinanza  n.  3120  del  4  aprile  2001,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 87 del 13 aprile
2001, e' fissato al 13 aprile 2004.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 gennaio 2002
		
                                                 Il Ministro: Scajola