PARTE I
1. Generalita'
L'articolo 155, comma 5, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e
creditizia (di seguito T.U.), stabilisce che i soggetti che
esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'Elenco previsto dall'art. 106,
comma 1, del T.U..
La nuova disciplina abroga quella previgente contenuta
nell'articolo 4, commi 4, 5 e 6, del Decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ed e' applicabile a seguito della
emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31
luglio 2001, n. 372 (articolo 37 del D. Lgs. n. 342 del 1999).
Nel Decreto ministeriale n. 372 del 2001 (di seguito:
"Regolamento") sono specificate le disposizioni attuative
dell'articolo 155, comma 5, T.U. e, in particolare, sono individuate
le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella
di cambiavalute e vengono disciplinate le abilitazioni ad effettuare
trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore per importo
superiori al limite fissato dalla Legge1 gia' concesse ai
cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto - Legge 3
maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5
luglio 1991, n. 197.
Alla data dell'entrata in vigore del Regolamento, i soggetti che
risultano autorizzati dalla Banca d'Italia ad operare come
cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione
dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 5, T.U.. L'elenco
nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data e' trasmesso
dalla Banca d'Italia all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: UIC)
(art. 4, comma 1, del Regolamento).
Il presente Provvedimento e' adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del Regolamento. In esso vengono fissate le modalita' per
l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per la cancellazione,
nonche' per le ulteriori comunicazioni da effettuare all'UIC.
2. Ambito di applicazione e norme applicabili
Sono tenuti ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Elenco
previsto dall'art. 106, comma 1, del T.U., i soggetti, in qualsiasi
forma giuridica costituiti, che esercitano, anche su base stagionale,
l'attivita' di cambiavalute in via professionale; non costituisce
esercizio in via professionale dell'attivita' di cambiavalute
l'effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a
pronti di mezzi di pagamento in valuta (articolo 1, commi 1 e 2, del
Regolamento).
L'iscrizione accordata comporta la facolta' di acquisire e vendere
a pronti banconote estere, assegni e travellers cheques in valuta e
in euro. Le operazioni di cambio possono essere regolate, oltre che
per contanti e con assegno, anche attraverso l'utilizzo di una carta
di credito o di debito.
In merito alle commissioni od alle altre spese di qualunque natura
applicabili in sede di conversione dall'unita' monetaria nazionale
all'euro e viceversa, nonche' di cambio di banconote e monete
metalliche degli Stati aderenti all'euro, si rinvia a quanto indicato
nella Raccomandazione della Commissione Europea del 23 aprile 1998 -
98/286/CE.
I cambiavalute possono esercitare altre attivita' solo se
strumentali o connesse a quella di negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta. Si considera strumentale l'attivita' che ha
carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; si considera
connessa l'attivita' accessoria che comunque consente di sviluppare
l'attivita' esercitata. Rientra tra le attivita' strumentali, a
titolo indicativo, la gestione di immobili ad uso funzionale, la
gestione di servizi informatici.
Rientra tra le attivita' connesse, a titolo indicativo, l'agenzia
in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 3 del Decreto
Legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
I cambiavalute possono inoltre esercitare attivita' connesse al
turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e
attivita' numismatica. Non possono in nessun caso svolgere le
attivita' finanziarie riservate agli intermediari iscritti
nell'Elenco generale ai sensi dell'articolo 106 T.U. (articolo 155,
comma 5, T.U.).
Per le altre attivita' esercitate, secondo quanto specificato nei
capoversi precedenti, ai cambiavalute sono applicabili le norme che
rispettivamente le disciplinano.
Secondo quanto previsto nell'articolo 155, comma 5, del T.U., ai
cambiavalute si applicano, in quanto compatibili, le seguenti
disposizioni dello stesso Testo Unico:
- l'articolo 106, comma 6, secondo cui l'UIC, al fine di
verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione, puo' chiedere
dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare
verifiche presso la sede, anche con la collaborazione di altre
autorita';
- l'articolo 108, recante disciplina in materia di requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale, cosi' come attuato dal
Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 30 dicembre 1998, n. 517;
- l'articolo 109, con esclusivo riferimento alla disciplina in
materia di requisiti di onorabilita' dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, cosi' come
attuato dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 516;
- l'articolo 111, recante la disciplina della cancellazione
dall'Elenco per il mancato rispetto di disposizioni contenute
nell'articolo 106 del T.U. ovvero per gravi violazioni di norme di
Legge o delle disposizioni emanate ai sensi dello stesso T.U..
L'art. 128, comma 2, T.U. attribuisce all'UIC il compito di
acquisire informazioni, atti e documenti e di effettuare ispezioni
nei confronti dei cambiavalute, al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali
praticate.
Ai cambiavalute si applicano, inoltre, le disposizioni in materia
di antiriciclaggio contenute nella Legge n. 197/91 e nei relativi
provvedimenti di attuazione. In particolare, i cambiavalute che alla
data di entrata in vigore del Regolamento risultano abilitati ad
effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore di importo superiore al limite definito dalla Legge n.
197/91, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della stessa Legge,
mantengono tale abilitazione (articolo 5 del Regolamento).
PARTE II
1. Iscrizione
Possono iscriversi nella sezione dell'Elenco generale prevista
dall'art.155, comma 5, T.U. le persone fisiche e gli altri soggetti,
in qualsiasi forma giuridica costituiti.
Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda
di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e
della documentazione prodotta, all'iscrizione ovvero nega
l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione
al soggetto istante.
Il termine indicato e' sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori
informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende
a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
Decorso il termine indicato l'istanza deve ritenersi accolta
(procedura silenzio-assenso).
2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.
2.1. Persone fisiche
a) Le persone fisiche indicano nell'istanza di iscrizione i propri
dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato
estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per
femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le
informazioni relative al luogo in cui viene esercitata l'attivita' di
cambiavalute.
Nell'istanza vanno altresi' riportate le indicazioni sulla
residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il
luogo in cui viene esercitata l'attivita' di cambiavalute.
b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
1. che l'attivita' di cambiavalute viene esercitata in via
professionale, con carattere continuativo o con carattere stagionale;
2. che sussistono i requisiti di onorabilita' previsti
dall'articolo 109, T.U.;
3. che i locali destinati all'attivita' di negoziazione non sono
costituiti da strutture precarie e che sono utilizzati esclusivamente
per l'attivita' di cambiavalute e, eventualmente, per le attivita'
con essa compatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
4. l'eventuale esercizio di altre attivita' ai sensi dell'articolo
2 del Regolamento;
5. l'esistenza di sportelli operativi, con indicazione
dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuno di
essi.
I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base
ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale
Stato dei requisiti di onorabilita'.
L'istanza di iscrizione e' presentata avvalendosi dell'allegato
modello UIC/CV - A che forma parte integrante del presente
Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di
documento di identita' nonche' informativa sul trattamento dei dati
personali prevista dall'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
a) Possono iscriversi nell'apposita sezione dell'Elenco generale
ex art. 155, comma 5, T.U., i soggetti diversi dalle persone fisiche,
in qualsiasi forma giuridica costituiti, che svolgono, anche su base
stagionale, attivita' di cambiavalute in via professionale. Deve
altresi' risultare con chiarezza che l'attivita' di cambiavalute non
e' esercitata congiuntamente ad attivita' diverse da quelle indicate
nell'articolo 2 del Regolamento.
Nell'istanza devono essere indicati la denominazione o la ragione
sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella
tabella allegata al presente Provvedimento, e il codice fiscale.
In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero
all'organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria
sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo,
CAP, comune, provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo
di posta elettronica e, rispettivamente, capitale sociale versato o
eventuale fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono
indicare lo Stato estero in cui e' ubicata la sede legale.
Qualora l'attivita' amministrativa ovvero il contatto con i
clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in
cui ha sede l'organizzazione in Italia di soggetto estero, devono
essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa.
In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il
cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di
nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.
Deve essere, altresi', allegato l'elenco dei soggetti che svolgono
funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e
controllo, dei partecipanti al capitale, nonche' i dati relativi
all'oggetto sociale.
b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
1. che l'attivita' di cambiavalute viene esercitata in via
professionale, con carattere continuativo o con carattere stagionale;
2. il capitale sociale versato;
3. che sussistono i requisiti di onorabilita' determinati ai sensi
dell'articolo 109 del T.U. da parte di coloro che svolgono funzioni
comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo;
4. il possesso dei requisiti di onorabilita' determinati ai sensi
dell'articolo 108 del T.U. da parte dei partecipanti al capitale;
5. che i locali destinati all'attivita' di negoziazione non sono
costituiti da strutture precarie e che sono utilizzati esclusivamente
per l'attivita' di cambiavalute e, eventualmente, per le attivita'
con essa compatibili secondo le disposizioni del Regolamento;
6. l'eventuale esercizio di altre attivita' ai sensi dell'articolo
2 del Regolamento;
7. l'esistenza di sportelli operativi, con indicazione
dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuno di
essi.
L'istanza di iscrizione puo' essere corredata da documentazione
comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato CCIAA
storico, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).
Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata,
in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza
in tale Stato dei requisiti di onorabilita'.
L'istanza di iscrizione e' presentata avvalendosi dell'allegato
modello UIC/CV - B che forma parte integrante del presente
Provvedimento. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del
documento di identita' del sottoscrittore, nonche' informativa sul
trattamento dei dati personali prevista dall'art. 10 della Legge 31
dicembre 1996, n. 675.
2.3. Disposizioni transitorie
I cambiavalute gia' autorizzati dalla Banca d'Italia alla data di
entrata in vigore del Regolamento sono iscritti d'ufficio. Entro
novanta giorni dalla stessa data trasmettono all'UIC attestazione
circa la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 3
del Regolamento, avvalendosi dei Modelli UIC/CV-A per le persone
fisiche ovvero UIC/CV-B per gli altri soggetti, allegati al presente
Provvedimento (articolo 4, comma 2, del Regolamento).
Nell'attestazione vengono riportati i dati relativi agli eventuali
sportelli operativi con la relativa numerazione attribuita dalla
Banca d'Italia; tale numerazione verra' mantenuta, continuando la
progressione numerica per gli eventuali nuovi sportelli.
Nella stessa attestazione viene altresi' indicata l'eventuale
abilitazione ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro
contante di importo superiore al limite definito dalla Legge, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto - Legge 3 maggio 1991, n.
143 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti previsti,
comunica agli interessati gli estremi dell'iscrizione.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento,
avevano inoltrato alla Banca d'Italia istanza di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, ma
non sono stati ancora autorizzati, devono ripresentare domanda di
iscrizione all'UIC secondo le modalita' previste dal presente
Provvedimento.
Il termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di
iscrizione inizia a decorrere dalla ricezione della domanda di
iscrizione presentata all'UIC dall'interessato. Si applicano le altre
disposizioni contenute nel Paragrafo 1.
4. Variazioni
4.1. Persone fisiche
Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC senza
ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - VAR - A, che
forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei
requisiti di onorabilita' nonche' ogni altra variazione delle
informazioni indicate nel Paragrafo 2.1., lettere a) e b).
4.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
I soggetti diversi dalle persone fisiche e le organizzazioni in
Italia di soggetti esteri devono comunicare all'UIC senza ritardo,
avvalendosi dell'allegato modello UIC/CV - VAR - B che forma parte
integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle
informazioni indicate nel Paragrafo 2.2., lettere a) e b).
Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo
svolgimento di funzioni comunque denominate di amministrazione,
direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni
attinenti ai dati identificativi ed al tipo di carica.
Qualora nuovi soggetti partecipino al capitale dei cambiavalute
devono essere comunicate le informazioni attinenti ai dati
identificativi ed alla quota acquisita.
Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di
onorabilita' si applicano le disposizioni contenute nella Parte III
del presente Provvedimento.
5. Contenuto dell'apposita sezione dell'Elenco generale ex
art.155, comma 5, T.U.
L'apposita sezione dell'Elenco generale contiene le seguenti
indicazioni:
* cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del
cambiavalute;
* indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede
amministrativa e degli sportelli operativi;
* data di iscrizione;
L'apposita sezione dell'Elenco generale ex art.155, comma 5, T.U.,
potra' essere consultata sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).
PARTE III
1. Requisiti di onorabilita'
I cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilita'
indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109, T.U., dai Decreti del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30
dicembre 1998, nn. 516 e 517.
Tali requisiti devono essere posseduti:
a) dai cambiavalute che operano in qualita' di persone fisiche;
b) dai soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono
attivita' di cambiavalute;
c) dai partecipanti al capitale dei cambiavalute.
Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c)
sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere
posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di
amministrazione.
2. Procedura per la verifica dei requisiti
La responsabilita' della verifica della esistenza e della
permanenza dei requisiti di onorabilita' e' rimessa, per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, all'organo amministrativo, che vi
procede ai sensi dell'articolo 109 del T.U. e delle relative
disposizioni di attuazione.
La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in
occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di
partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con
cadenza almeno annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno il legale
rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della
verifica compiuta.
Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in
considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di
onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo:
* il certificato generale del casellario giudiziale;
* il certificato dei carichi pendenti;
* le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto
dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
* altre attestazioni rilasciate da Autorita' di pubblica sicurezza
in relazione a specifiche fattispecie di reato;
* dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di
circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilita'.
3. Mancanza dei requisiti
a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di
amministrazione, direzione e controllo presso societa' iscritte
nell'apposita sezione dell'elenco comporta la decadenza immediata
dalla carica.
La decadenza e' dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi
delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del T.U. e delle
relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza
sono immediatamente comunicate all'UIC.
b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
a taluno dei partecipanti al capitale dei cambiavalute comporta
l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello
stesso T.U. e nelle relative disposizioni di attuazione.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della
mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
sono immediatamente comunicate all'UIC.
PARTE IV
1. Cancellazione
1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte
La cancellazione dall'apposita sezione dell'Elenco generale
prevista dall'art. 155, comma 5, T.U., puo' essere richiesta dai
cambiavalute, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
a) cessazione dell'attivita' prevista dall'art. 155, comma 5,
T.U.;
b) cessazione totale dell'attivita', con conseguente cancellazione
dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione
ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino
il venir meno del soggetto iscritto;
c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi
di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267.
L'istanza di cancellazione e' effettuata avvalendosi dell'allegato
modello UIC/CV - CAN, che forma parte integrante del presente
Provvedimento, sottoscritta dal legale rappresentante (dal
liquidatore o dal curatore fallimentare nei casi previsti dal punto
c).
L'istanza di cancellazione puo' essere corredata con
documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione
richiesta con il presente modulo (esempio: iscrizione della modifica
al Registro delle Imprese).
1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 111 T.U.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la cancellazione
dei cambiavalute, qualora risultino gravi violazioni di norme di
Legge o delle disposizioni emanate ai sensi del T.U..
Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi
d'urgenza, previa contestazione degli addebiti al cambiavalute
interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta
giorni.
La contestazione e' effettuata dall'UIC.
Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di
cancellazione, vengono assunte le iniziative necessarie per
modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione
volontaria della societa'.
PARTE V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Per quanto attiene all'esercizio dell'attivita', si rammenta ai
cambiavalute che gli stessi sono tenuti agli obblighi di trasparenza
delle condizioni contrattuali praticate, secondo quanto previsto dal
Titolo VI del T.U..
1. Forma, contenuto e modalita' della pubblicita'
I cambiavalute, in ciascun locale aperto al pubblico, affiggono un
avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per l'acquisto e
la vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il
rilascio di travellers cheques in divisa estera ed il pagamento o la
negoziazione di assegni turistici in divisa estera.
Gli obblighi di cui sopra devono essere soddisfatti in ogni locale
aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti.
Gli avvisi sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche
apportate ai tassi di cambio, alle condizioni ed alle spese
praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell'art. 1336 del codice civile.
Copia degli avvisi e' conservata per cinque anni agli atti presso
la sede legale e le filiali degli intermediari, anche mediante
l'utilizzo di procedure informatiche.
Si definisce aperto al pubblico qualunque locale nel quale il
pubblico abbia accesso non discriminato, anche se l'accesso e'
sottoposto a forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si
svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti.
Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuate con qualsiasi
mezzo dagli intermediari, per le operazioni ai medesimi consentite,
contengono le informazioni sui tassi di cambio e sulle altre
condizioni praticate che l'intermediario e' tenuto a mettere a
disposizione nei locali aperti al pubblico. In tal caso e' necessario
che l'ubicazione dei suddetti locali sia indicata sui medesimi
messaggi pubblicitari o facilmente conoscibile.
Gli obblighi di pubblicita' sono assolti anche mediante
esposizioni dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le
informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le
operazioni di acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse
forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa
estera ed il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in
divisa estera.
L'obbligo di pubblicita' relativo alle informazioni da
pubblicizzare non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi.
2. Avvisi sintetici
Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto
diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle
condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra i diversi
intermediari.
Gli intermediari predispongono un apposito avviso sintetico
(cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico,
che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a
pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo
comunque denominate.
Le eventuali commissioni sulle negoziazioni di valute delle specie
devono essere evidenziate in maniera distinta dai tassi di
conversione. Nell'avviso, pertanto, deve essere indicato
distintamente il prezzo effettivamente pagato differenziando il tasso
di conversione effettuato e l'eventuale commissione e/o le spese
accessorie applicate.
Gli avvisi sintetici:
* hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;
* sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da
parte del pubblico;
* hanno veste grafica di facile identificazione e lettura, anche
con riguardo ai caratteri utilizzati;
* riportano la denominazione dell'intermediario e la data
dell'ultimo aggiornamento.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono
mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche,
apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del
relativo avviso.
3. Forma e contenuto dei contratti o distinta di negoziazione
Le operazioni di negoziazione poste in essere dai cambiavalute
devono essere redatte per iscritto attraverso una distinta di
negoziazione ed un suo esemplare deve essere consegnato ai clienti.
La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria:
* per le operazioni il cui prezzo unitario non eccede i 25,82
(50.000 lire). Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal
cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante
transazione;
* per operazioni e servizi gia' previsti in contratti redatti per
iscritto.
Dette distinte di negoziazione indicano la quantita' di valuta
negoziata, il cambio praticato, le commissioni richieste nonche' le
spese imputabili al cliente.
4. Documentazione
4.1. Evidenze
Le evidenze costituiscono la prima nota delle registrazioni
obbligatorie. In esse vanno riportati i dati relativi alle singole
negoziazioni eseguite con indicazione della data, della valuta, della
quantita', del cambio applicato, del controvalore, ecc., necessari
per la compilazione dello stesso registro obbligatorio.
Per la rilevazione di dette evidenze, si lascia al cambiavalute
ogni decisione in ordine alle evidenze da istituire (ad esempio:
brogliacci, bordereau).
Tali evidenze debbono essere altresi' strutturate per fronteggiare
gli adempimenti previsti dalle norme sulla trasparenza. A tal fine
dovranno essere indicati il nome e cognome del cliente nel caso di
operazioni superiori alla soglia di 1.549,37 (3 milioni di lire).
4.2. Registro obbligatorio
Con riferimento a ciascuna giornata, le relative operazioni di
cambio poste in essere devono trovare riscontro su di un apposito
registro sul quale devono essere riportati, riepilogativamente, i
seguenti dati:
* data;
* tipo di valuta acquistata da clientela ($, Yen, FRSV, LST ed
eventuali altre valute trattate);
* tipo di valuta acquistata da banca e relativa quantita' globale;
* tipo di valuta ceduta a clientela ($, Yen, FRSV, LST ed
eventuali altre valute trattate);
* tipo di valuta ceduta a banca e relativa quantita' globale.
Su tale registro devono, inoltre, essere annotati gli eventuali
movimenti di valuta tra sportelli facenti capo allo stesso
cambiavalute ovvero tra diversi cambiavalute.
I cambiavalute abilitati ad operare attraverso piu' dipendenze
devono tenere un registro per ogni singola unita' operativa.
Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina,
in esenzione dell'imposta di bollo (art.2215 codice civile2) e tenuto
a norma dell'art. 2219 del codice civile.
5. Rifornimenti di valuta
L'intermediario, nel caso in cui si approvvigioni di banconote
estere da banca, deve conservare agli atti copia della relativa
distinta bancaria. Parimenti deve essere conservata agli atti una
distinta di valori nel caso in cui l'intermediario stesso si
rifornisca di valuta da altro cambiavalute.
L'intermediario deve provvedere, tramite banca, alla copertura dei
travellers cheques emessi e rifornirsi di travellers cheques in
bianco da banca ovvero direttamente dall'ente emittente.
L'intermediario puo' disimpegnare nei confronti di terzi il
servizio di sostituzione di travellers cheques smarriti o rubati.
6.Richiesta di documentazione su singole operazioni
Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni che superano la soglia di 1.549,37 (3 milioni di
lire). Gli intermediari indicano al cliente, al momento della
richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.
7. Conservazione della documentazione
Il registro obbligatorio e l'altra documentazione riguardante
l'attivita' in cambi (brogliaccio, bordereau, ecc.), vanno conservati
per dieci anni, ad eccezione degli avvisi sintetici (o delle evidenze
ad essi relativi) che, come descritto nel punto 1, vanno conservati
per cinque anni.
PARTE VI
OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
1. Obblighi di registrazione ed identificazione
Ai cambiavalute e' fatto divieto di effettuare negoziazioni di
valuta in contanti superiori al limite definito dalla Legge n. 197/91
in assenza di specifica autorizzazione del Ministero del Tesoro (art.
4, comma 2, Legge 197/91)3. Tale divieto non riguarda, invece,
l'effettuazione di operazioni superiori a detto importo qualora la
negoziazione abbia per oggetto assegni non trasferibili, di cui sia
beneficiario il cambiavalute medesimo, contro altri titoli di credito
anch'essi N.T..
Il decreto emanato dal Ministero del Tesoro in data 7.7.92
(pubblicato sulla G.U. del 10.7.92 n. 161) e la Circolare dell'UIC
del 20.10.00 (pubblicata sulla G.U. dell'11.11.00 n. 264) recanti le
"modalita' di acquisizione e di archiviazione dei dati, nonche'
standards e compatibilita' informatiche" da rispettare per assolvere
agli obblighi di identificazione e registrazione prescritti dall'art.
2 della Legge 197/91, hanno chiarito che l'obbligo della costituzione
dell'archivio unico informatico per la rilevazione delle operazioni
oggetto di disciplina della Legge 197/91 sussiste per tutti gli
intermediari elencati nell'art. 2 della stessa Legge, ivi compresi
gli intermediari in cambi, che nell'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 4 della Legge 197/91, effettuano trasmissione o
movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al
portatore d'importo superiore al limite definito dalla Legge (art.
1).
E' da ritenere di conseguenza che quei cambiavalute che non
effettuino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
importo superiore alla soglia definita dalla Legge n. 197/91, ivi
comprese le operazioni di negoziazione eseguibili richiamate in
premessa, non siano tenuti ad istituire l'archivio unico informatico.
Per i soggetti obbligati, la costituzione di tale archivio - nel
quale dovranno affluire tutti i dati relativi alle operazioni poste
in essere dalle singole dipendenze facenti capo allo stesso
intermediario - deve avvenire secondo le previsioni dell'art. 2,
comma 5 della ripetuta Legge 197/91.
Gli obblighi di identificazione e registrazione sussistono non
solo per le operazioni di importo superiore al limite definito dalla
Legge, ma anche per le cd. "operazioni frazionate", cioe' quelle che,
effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo,
ancorche' singolarmente inferiori a detto limite di importo, "per la
natura e le modalita'" costituiscano parti di un'unica operazione
(art. 2 Legge 197/91).
In relazione a siffatto obbligo gli intermediari devono mettere a
disposizione del personale incaricato "gli strumenti tecnici idonei a
conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso
la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana
precedente il giorno dell'operazione". A tale proposito il citato
decreto del Ministro del Tesoro nell'art. 5 ha:
* rimesso alla responsabilita' degli intermediari la scelta dei
cennati mezzi tecnici, tenuto conto "dei volumi e della tipologia
dell'attivita' in concreto svolta presso le singole dipendenze"
(comma 1);
* stabilito che l'aggregazione delle operazioni frazionate puo'
effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo (comma 2);
* previsto che gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia
organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo
non significative ai fini della rilevazione delle operazioni
frazionate (comma 3).
Ciascun cambiavalute e' tenuto ad istituire i cennati strumenti
tecnici da mettere a disposizione del proprio personale ai fini
dell'individuazione delle operazioni frazionate, mediante l'utilizzo
di apposite procedure che consentano di corrispondere agli obblighi
prescritti dalla Legge ricorrendo, se disponibili, a supporti
informatici ovvero compilando evidenze cartacee quali specifiche
distinte di negoziazione o al caso utilizzando le evidenze relative
all'attivita' di cambio, sulle quali devono essere riportati tutti i
dati richiamati dall'art. 2 del D.M. 7.7.92.
Quotidianamente - ed ogni qual volta lo ritenga opportuno o
necessario - l'operatore di sportello consultera', nelle evidenze
approntate, le operazioni cosi' registrate per verificare se, con
riferimento ai sette giorni precedenti (di cui al D.M. 19 dicembre
1991), ricorrano ipotesi di frazionamento nei termini previsti
dall'art. 2, comma 2, della Legge 197/91.
Il cambiavalute medesimo potra' inoltre fissare, sulla base della
propria esperienza operativa, una soglia d'importo non rilevante
riferita ad operazioni che non assumono significativita' ai fini
della rilevazione delle operazioni frazionate. Conseguentemente,
dovra' procedere all'identificazione del cliente ed alla
registrazione di tutte le operazioni di ammontare superiore alla
soglia prefissata, riportando nelle suddette evidenze i dati
richiesti dall'art. 2 della Legge: data e causale dell'operazione,
importo dei singoli mezzi di pagamento, complete generalita' (nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), estremi del documento
di identificazione esibito da chi effettua l'operazione in proprio o
per conto terzi.
Qualora dalle evidenze cosi' istituite si riscontri che
aggregazioni di operazioni riguardanti uno stesso soggetto superino,
nei sette giorni precedenti, il limite di importo definito dalla
Legge n. 197/91 i cambiavalute devono valutare se ricorrano i
presupposti per qualificare l'operazione come frazionata e dovranno
astenersi dall'eseguire la negoziazione di denaro contante o di
titoli al portatore in difetto di abilitazione del Ministro del
Tesoro ad effettuare operazioni superiori al richiamato limite di
Legge.
2. Operazioni sospette
La Legge 197/91, cosi' come modificata del D.Lgs. 26 maggio 1997,
n. 153, pone a carico degli intermediari, indipendentemente dalla
circostanza che i medesimi siano abilitati o meno ad effettuare le
operazioni disciplinate dall'art. 1 della stessa Legge, l'obbligo di
individuare le operazioni sospette, ossia quelle operazioni che in
base a circostanze oggettive (ad es. in considerazione delle
caratteristiche e dell'entita' dell'operazione, etc.) o altre
circostanze inerenti al soggetto che ne richiede l'esecuzione,
inducano a ritenere la provenienza del denaro da uno dei reati
previsti dall'art. 648 bis e 648 ter del codice penale, che puniscono
rispettivamente il reato di riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o
utilita' di provenienza illecita.
Tali operazioni devono essere prontamente segnalate all'UIC
utilizzando anche le procedure informatiche o telematiche (art. 3,
comma 2).
A tal fine gli intermediari osservano le istruzioni all'uopo
impartite dall'UIC con Circolare del 22 agosto 1997, pubblicata sulla
G.U. del 29.8.97, n. 201.
Per ottemperare ai suddetti oneri di segnalazione nonche' a quelli
inerenti all'individuazione ed alla rilevazione delle operazioni
frazionate descritte al precedente paragrafo, la richiamata Legge fa
carico agli intermediari di dotarsi di procedure atte a prevenire il
relativo coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, di potenziare a
tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni nonche' di
effettuare programmi di formazione e addestramento del personale
(art. 3, comma 9), al quale andranno fornite precise istruzioni
illustranti le procedure adottate per adempiere alle prescrizioni
della normativa antiriciclaggio.
3. Violazioni
La violazione degli obblighi imposti dalla normativa
antiriciclaggio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
Legge 197/91, in particolare:
* Il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in
lire o in valuta estera di importo, anche frazionato, superiore alla
soglia definita dalla Legge n. 197/91 e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo
trasferito (art. 5, comma 1);
* la mancata istituzione dell'archivio unico informatico, nel caso
in cui vengano comunque effettuate operazioni superiori al limite di
importo definito dalla Legge n. 197/91 e' punita con l'arresto da sei
mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164,57 (10 milioni di lire) a
25.822,84 (50 milioni di lire) (art. 5, comma 4);
* il personale incaricato dell'operazione che contravviene agli
obblighi di identificazione e registrazione e' punito, salvo il caso
non costituisca piu' grave reato, con la multa da 2.582,28 (5
milioni di lire) a 12.911,42 (25 milioni di lire) (art. 2, comma
7);
* l'omessa segnalazione all'UIC, ai sensi del richiamato art.3
delle operazioni sospette e' punita con una sanzione pecuniaria fino
alla meta' dell'importo dell'operazione non comunicato (art. 5, comma
5).
Ove ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 della Legge n. 197/91, come modificato dall'articolo
156 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di
doveri del collegio sindacale.
DISPOSIZIONI FINALI
Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I
cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000 nei limiti stabiliti dall'articolo 3 dello stesso D.P.R.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti
falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che puo'
essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
A regime l'UIC si riserva di predisporre strumenti software di
"data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni
previste dal presente Provvedimento.
Il presente Provvedimento avra' efficacia a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 21 dicembre 2001
Il presidente: Antonio FAZIO