IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Vista  la  legge  del  5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto  decreto-legge  ed in particolare i
commi,   2,   3,   4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. SO.GE.SER. inoltrata presso
il  competente  ufficio  della  direzione generale della previdenza e
assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 31
ottobre  2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 27 settembre 2001,
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 1 ottobre
2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanli
-  come  previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  del settore
addetti nei servizi di appalto delle ferrovie dello stato applicato a
28  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un numero massimo di
lavoratori  pari a trentatre' unita', di cui sedici a Reggio Calabria
e  diciassette  a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) su un organico
complessivo di trentacinque unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore  di lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari unita' di:
    Reggio Calabria;
    Villa San Giovanni (Reggio Calabria).
  Per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  38  ore  settimanali  a  28  ore  medie  settimanali, nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a trentatre'
unita',  di  cui  sedici  a Reggio Calabria e diciassette a Villa San
Giovanni   (Reggio   Calabria)   -  su  un  organico  complessivo  di
trentacinque unita'.