Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini,
istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
    Esaminata,  la  domanda,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  della indicazione geografica
tipica  "Lazio",  riconosciuta  con  decreto ministeriale 22 novembre
1995  e  modificata  con  decreto  ministeriale  13  settembre  1996,
presentata,  congiuntamente,  dalla Federazione regionale coltivatori
diretti  del  Lazio,  dalla  Confederazione  italiana agricoltori del
Lazio  e  dalla  Confagricoltura  del  Lazio,  legittimati  ai  sensi
dell'art.  2,  comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
348/1994, in data 6 febbraio 2001;
    Vista,   la   delibera   espressa,   al  riguardo,  dal  Comitato
vitivinicolo della regione Lazio nella seduta del 24 luglio 2001;
    Ha  espresso,  nel  corso  della  riunione  del 12 dicembre 2001,
parere favorevole accogliendo, in parte, le modifiche di che trattasi
e   proponendo,   ai   fini   dell'emanazione  del  relativo  decreto
dirigenziale,  il  disciplinare  di  produzione modificato secondo il
testo appresso riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  Comitato  nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, via Sallustiana n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.