Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata, la domanda, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica "Lazio", riconosciuta con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e modificata con decreto ministeriale 13 settembre 1996, presentata, congiuntamente, dalla Federazione regionale coltivatori diretti del Lazio, dalla Confederazione italiana agricoltori del Lazio e dalla Confagricoltura del Lazio, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, in data 6 febbraio 2001; Vista, la delibera espressa, al riguardo, dal Comitato vitivinicolo della regione Lazio nella seduta del 24 luglio 2001; Ha espresso, nel corso della riunione del 12 dicembre 2001, parere favorevole accogliendo, in parte, le modifiche di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.