IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
  1.  Approvazione del modello per la comunicazione di versamento del
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
  1.1. E' approvato il modello per la comunicazione di versamento del
contributo  unificato  per  le  spese degli atti giudiziari, ai sensi
dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.
  2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
  2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente
in  formato  elettronico  e  puo'  essere prelevato dai siti Internet
www.finanze.it  e  www.agenziaentrate.it  nel  rispetto,  in  fase di
stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3.
  2.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da
altri  siti  Internet  a  condizione  che  lo stesso sia conforme per
struttura   e   sequenza   a   quello   approvato   con  il  presente
provvedimento,  rispetti  le  caratteristiche indicate nel successivo
punto  3  e  rechi  l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato
nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  2.3.  E'  autorizzata  la  stampa,  anche  su  modulo continuo, del
modello  di  cui  al  punto  1,  nel  rispetto  delle caratteristiche
indicate  nel  successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello e'
reso   disponibile  nei  citati  siti  Internet  dell'Amministrazione
finanziaria  in  uno  specifico  formato  elettronico,  riservato  ai
soggetti  che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne
la riproduzione.
  3. Caratteristiche del modello.
  3.1.  Il  modello di cui al punto 1 e' di colore celeste cieco e si
compone di una copia su un foglio singolo di carta bianca formato A-4
di  dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello puo'
essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore
nero   mediante  l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  altri  tipi  di
stampanti,    che    comunque    garantiscano    la    chiarezza    e
l'intelligibilita' del modello stesso nel tempo.
Motivazioni:
  Con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n.
126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del l8 aprile 2001, e'
stato approvato il nuovo contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  L'art.  1  del  citato  decreto  n. 126 del 2001, stabilisce che il
predetto  contributo  sia  corrisposto, anche mediante l'utilizzo del
modello  F23,  di  cui  al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
ovvero  con  un  versamento  in conto corrente postale intestato alla
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato, o con un versamento
presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
  L'art.  3,  comma  1-bis,  del  medesimo  decreto  n. 126 del 2001,
prevede,  in  particolare,  che la ricevuta del versamento effettuato
presso  le  rivendite  di  generi di monopolio e di valori bollati e'
costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita e comprovante
l'avvenuto  pagamento,  da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o
su altro atto equipollente.
  Tuttavia,  nei  procedimenti  in  cui ai fini della costituzione in
giudizio  le  parti  non  debbano  depositare la nota di iscrizione a
ruolo o altro atto equipollente, il citato comma 1-bis dispone che il
contrassegno attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato
per  le  spese  degli  atti  giudiziari  debba  essere  apposto su un
apposito   modello   approvato   con   provvedimento   del  direttore
dell'Agenzia delle entrate.
  Pertanto,  con  il  presente  provvedimento e' approvato l'allegato
modello  per  la comunicazione di versamento del contributo unificato
per  le  spese  degli  atti  giudiziari,  ai sensi dell'art. 3, comma
1-bis,  del  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n.
126, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi dell'atto:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente,
tra l'altro, disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie
fiscali  a  norma  degli  articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  recante  disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (art. 9,
concernente  l'istituzione  del  contributo unificato per le spese di
giustizia).
  Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  1  luglio 2000,
concernente  la  proroga dei termini per il versamento del contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari.
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000,
concernente  la  proroga dei termini per il versamento del contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari.
  Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, cosi'
come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
dicembre 2001, n. 466 (art. 1).
  Decreto-legge  30  giugno  2001,  n. 246 (art. 5), convertito dalla
legge  4  agosto  2001, n. 330, recante, tra l'altro, il differimento
dell'applicazione  del  contributo  unificato  delle spese sugli atti
giudiziari.
  Legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (art. 9,
comma  22,  recante  il differimento dell'applicazione del contributo
unificato delle spese sugli atti giudiziari).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2002
                                p. Il direttore dell'Agenzia: Ferrara