In  data  25 settembre 2001, alle ore 12, presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
   L'ARAN:
   nella       persona      del      Presidente,      avv.      Guido
Fantoni:
   e, per i rappresentanti sindacali:

   Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali:
   CGIL         FP        Sanita'                                CGIL

   CISL                        FpsCOSIADI                        CISL

   UIL             Fpl                                            UIL

   CIDA             /SIDIRSS                                     CIDA

           SINAFO                                            CONFEDIR

   AUPI
   SNABI SDS

   Al termine e' stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che
si allega:

   ACCORDO  SUI  SERVIZI  PUBBLICI  ESSENZIALI  E  SULLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO  E  CONCILIAZIONE  IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA  SANITARIA,  PROFESSIONALE,  TECNICA  ED AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

   1.  Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutti i
dirigenti   del   ruolo  sanitario  (esclusi  medici,  veterinari  ed
odontoiatri),  professionale, tecnico ed amministrativo, con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato, dipendenti dalle
aziende  ed  enti del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto III,
dell'Accordo  Quadro  del  25  novembre 1998 per la definizione delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza.
   2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge
12  giugno  1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11
aprile  2000,  n.  83  e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia  di  servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando
le   prestazioni   indispensabili   e   fissando  i  criteri  per  la
determinazione  dei  contingenti  di  personale dirigenziale tenuti a
garantirle.
   3.   Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicate  tempi  e
modalita'  per  l'espletamento  delle  procedure  di raffreddamento e
conciliazione  dei  conflitti,  secondo  le indicazioni stabilite nel
Protocollo  d'intesa  sulle  linee  guida  per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali.
   4.  Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle  azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e  contrattuali,  sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le  disposizioni  in  tema di preavviso e di indicazione della durata
non  si  applicano  nelle  vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.

                               Art. 2.
                     Servizi pubblici essenziali

   1.  Ai  sensi  degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146  come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000,
n.  3  e  successive  integrazioni, i servizi pubblici da considerare
essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti:
      a) assistenza sanitaria;
      b) igiene e sanita' pubblica;
      c) protezione civile;
      d)   distribuzione  di  energia,  gestione  e  manutenzione  di
impianti tecnologici;
      e)  erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con funzioni di
sostentamento.
   2.  Nell'ambito  dei  servizi  essenziali  di  cui  al  comma 1 e'
garantita,  con  le  modalita'  di cui all'articolo 3, la continuita'
delle  seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

   A)ASSISTENZA SANITARIA

   A1)Assistenza d'urgenza:
   -pronto soccorso medico e chirurgico;
   -rianimazione, terapia intensiva;
   -unita' coronariche;
   -assistenza ai grandi ustionati;
   -emodialisi;
   -prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
   -medicina neonatale;
   -servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
   -servizio trasporto infermi.

   A2)Assistenza ordinaria:

      -servizi   di   area   chirurgica   per   l'emergenza,  terapia
sub-intensiva e attivita' di supporto ad esse relative;
      -unita' spinali;
      -prestazioni  terapeutiche  e  riabilitative  gia' in atto o da
avviare,   ove   non   dilazionabili   senza  danni  per  le  persone
interessate;
      -assistenza   a   persone   portatrici   di  handicap  mentali,
trattamenti sanitari obbligatori;
      -assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in
casa protetta;
      -assistenza neonatale;
      -attivita'     farmaceutica    concernente    le    prestazioni
indispensabili.
   Alle  suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il
supporto  attivo  delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di
laboratorio,  ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro
espletamento propri dell'attivita' dei dirigenti del ruolo sanitario.

   B)Igiene e sanita' pubblica :

      -referti,   denunce,   certificazioni   ed  attivita'  connesse
all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
      -controllo   per   la   prevenzione  dei  rischi  ambientali  e
vigilanza,  nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette
prestazioni  sono  garantite  in  quegli  enti  ove  esse  siano gia'
assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

   C)Protezione civile :

      -attivita'  previste nei piani di protezione civile da svolgere
con  dirigenti  in  reperibilita', qualora previste in via ordinaria,
anche nei giorni festivi

   D)Distribuzione  di  energia,  gestione e manutenzione di impianti
tecnologici:

      -attivita'   connesse   alla   funzionalita'   delle   centrali
termoidrauliche  e  degli  impianti  tecnologici  (luce,  acqua, gas,
servizi  sanitari  informatici,  ecc.  )necessari  per l'espletamento
delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.

   E)Erogazione   di   assegni   e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento :

      -attivita'    del    servizio   del   personale   limitatamente
all'erogazione  degli  emolumenti  retributivi  in  oggetto  ed  alla
compilazione  ed  al  controllo  delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge.

                               Art. 3.
                      Contingenti di personale

   1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio
aziendali,  adottati  sulla  base  di  appositi  protocolli  d'intesa
stipulati  in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e
le  organizzazioni  sindacali  rappresentative in quanto ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n.  165, vengono individuati, per le diverse professionalita' addette
ai  servizi  minimi essenziali, appositi contingenti di dirigenti che
sono  esonerati  dallo  sciopero  per  garantire la continuita' delle
relative prestazioni indispensabili.
   2.  I  protocolli  d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro
trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque
prima  dell'inizio  del  quadriennio  di  contrattazione integrativa,
individuano:
      a)  i  contingenti  di  dirigenti,  suddivisi  per discipline o
professionalita';
      b)  i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei
contingenti  a  livello  di  unita'  operativa  o sede di lavoro, con
riferimento all'art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
   3.  In  conformita' ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione
generale  dell'azienda  ovvero  l'organo ad essa corrispondente negli
enti  del  comparto  secondo  i rispettivi ordinamenti -individua, in
occasione  di  ogni  sciopero,  di  norma con criteri di rotazione, i
nominativi  dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti
tenuti   all'erogazione   delle   prestazioni  necessarie  e  percio'
esonerati   dall'effettuazione  dello  sciopero.  I  nominativi  sono
comunicati   alle  organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai  singoli
interessati,   entro   il   quinto   giorno  precedente  la  data  di
effettuazione  dello  sciopero.  I  dirigenti  individuati  hanno  il
diritto   di  esprimere,  entro  le  24  ore  dalla  ricezione  della
comunicazione,  la  volonta'  di  aderire  allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le
prestazioni   indispensabili   relative  alla  "Assistenza  sanitaria
d'urgenza  "di cui alla lettera A1 ) dell'articolo 2, va mantenuto in
servizio  il  personale  dirigenziale del ruolo sanitario normalmente
impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i
contingenti  di  dirigenti da impiegare in tutte le altre prestazioni
indispensabili,  va  fatto  riferimento  ai contingenti impiegati nei
giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in
tali giorni.
   4.  Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, i regolamenti
di servizio individuano:
      a)  i  contingenti  dei  servizi  essenziali di cui all'art. 2,
lettera  E  )non  operanti  nei  giorni  festivi.  Essi sono definiti
tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti
se tali servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi.
      b)  l'incrementabilita' del contingente qualora lo sciopero sia
previsto a ridosso di uno o piu' giorni festivi;
      c)  eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma
3 per i giorni festivi.
   5.  Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla
base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi
minimi  essenziali  e  le  prestazioni  di  cui all'articolo 2, anche
attraverso   i   contingenti   gia'   individuati   dalla  precedente
contrattazione decentrata.
   6. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui
al  comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le
procedure  di  conciliazione  presso  i  soggetti  competenti in sede
locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c ).

                               Art. 4.
              Modalita' di effettuazione degli scioperi

   1.  Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano
azioni  di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono
tenute  a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un
preavviso  non  inferiore  a 10 giorni precisando, in particolare, la
durata  dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero
indetto  in  precedenza,  le  strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
   2.   La   proclamazione  degli  scioperi  relativi  alle  vertenze
nazionali   di  area  deve  essere  comunicata  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  per  la  Funzione Pubblica;la
proclamazione  di  scioperi relativi a vertenze regionali deve essere
comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanita';la proclamazioni di
scioperi   nell'ambito   di  singole  aziende  ed  enti  deve  essere
comunicata alle amministrazioni interessate.
   Nei  casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le
aziende  ed  enti  sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed
alle  reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione
nell'area  interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi
e  le  modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene
effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca,
sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
   3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture
sanitarie  e del carattere integrato della relativa organizzazione, i
tempi e la durata della azioni di sciopero sono cosi' articolati:
      a)  il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo'
superare,  anche  nelle strutture complesse ed organizzate per turni,
la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
      b)  gli  scioperi  successivi al primo per la medesima vertenza
non  supereranno  le  48  ore  consecutive. Nel caso in cui dovessero
essere  previsti  a  ridosso  dei  giorni festivi, la loro durata non
potra' comunque superare le 24 ore;
      c)  gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro
si  svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla
fine  di  ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista
nell'unita' operativa di riferimento;
      d)le   organizzazioni   sindacali  garantiscono  che  eventuali
scioperi  riguardanti  singole  aree  professionali e/o organizzative
comunque   non   compromettano   le   prestazioni   individuate  come
indispensabili.  Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che
impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono
altresi'  escluse  forme  surrettizie  di sciopero quali le assemblee
permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
      e)  nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme
di  sciopero  "virtuale  "  che  prevedano  la  regolare  prestazione
lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata
alla  durata  dell'astensione  programmata  e'  destinata a finalita'
sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di
sciopero.  Nei  protocolli  d'intesa  di cui all'art. 3, comma 1 sono
indicate  le procedure per l'attuazione di tale forma di sciopero. Le
aziende  e  gli  enti,  con  le  modalita' previste dal comma 2, sono
tenute  ad  informare  l'utenza attraverso gli organi di stampa della
finalita' sociale alla quale sono destinate le trattenute;
      f)in  caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che
di  altre  organizzazioni  sindacali, incidenti sullo stesso servizio
finale  e  sullo  stesso  bacino  di  utenza, l'intervallo minimo tra
l'effettuazione  di  un'azione  di  sciopero e la proclamazione della
successiva  e'  fissato  in  quarantotto  ore,  alle  quali  segue il
preavviso di cui al comma 1.
   4.  Il  bacino  di  utenza  puo'  essere  nazionale,  regionale  e
aziendale.  La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono
sul  medesimo  bacino  di  utenza  e'  fornita,  nel caso di scioperi
nazionali,  dal  Dipartimento  della Funzione Pubblica e, negli altri
casi,  dalle  amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore
dalla  comunicazione  delle organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
   5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
      -nel mese di agosto;
      -nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
      -nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la Pasqua al martedi'
successivo.
   6.  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione  si
intendono  immediatamente  sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravita' o di calamita' naturali.

                               Art. 5.
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione

   1.  Sono  confermate  le procedure di raffreddamento gia' previste
nel CCNL di area.
   2.  In  caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare  alla  proclamazione  di  uno  sciopero, vengono espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
   3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione
sono:
      a)in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo nazionale, il
Ministero del Lavoro;
      b)in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo regionale, il
Prefetto del Capoluogo di Regione;
      c)in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto
del capoluogo di Provincia.
   4.  Nel  caso  di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro,
entro   un   termine   di  tre  giorni  lavorativi  decorrente  dalla
comunicazione  scritta  che  chiarisca le motivazioni e gli obiettivi
della  formale  proclamazione  dello  stato  di  agitazione  e  della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti
in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I
medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai
soggetti  pubblici  coinvolti  notizie  e  chiarimenti  per  la utile
conduzione del tentativo di conciliazione;il tentativo deve esaurirsi
entro  l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del
confronto,  decorso  il  quale  il  tentativo  si  considera comunque
espletato,  ai  fini  di  quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
   5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente,
nel  caso  di  controversie regionali e locali i soggetti di cui alle
lettere  b  )e  c)del  comma  2  provvedono  alla  convocazione delle
organizzazioni   sindacali   per   l'espletamento  del  tentativo  di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. il tentativo
deve   esaurirsi   entro   l'ulteriore   termine   di  cinque  giorni
dall'apertura del confronto.
   6.  Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui  al  comma  3  non  abbiano  provveduto  a  convocare le parti in
controversia  entro  il  termine  stabilito  per la convocazione, che
decorre  dalla  comunicazione scritta della proclamazione dello stato
di agitazione.
   7.  Il  periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma  4  ha  una  durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi    dalla    formale    proclamazione    dello   stato   di
agitazione;quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a
dieci giorni.
   8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma
4  viene  redatto  verbale  che, sottoscritto dalle parti, e' inviato
alla  Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale
dovra'  contenere  l'espressa  dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione  proclamato  che  non  costituisce  forma sleale di azione
sindacale  ai  sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come
modificata  dalla  legge  83/2000.  In  caso  di  esito negativo, nel
verbale  dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le
parti  si  riterranno  libere  di procedere secondo le consuete forme
sindacali  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  legislative e
contrattuali.
   9.   Le  revoche,  le  sospensioni  ed  i  rinvii  dello  sciopero
proclamato  non  costituiscono  forme  sleali  di  azione  sindacale,
qualora  avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge
146/1990,  come  modificata dalla legge 83/2000. Cio', anche nel caso
in  cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione
di parte datoriale.
   10.  Fino  al  completo  esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure  sopra  individuate,  le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
   11.  In  caso  di  proclamazione  di  una  seconda  iniziativa  di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo
soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare  la  procedura  di cui ai commi precedenti. Tale termine e'
fissato  in  120  giorni,  esclusi  i  periodi  di  franchigia di cui
all'art. 4, comma 5.

                               Art. 6.
                              Sanzioni

   1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12
giugno  1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  di  quelle  contenute  nel
presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.