Premesso  che,  ai  sensi  dell'art.  7  del contratto collettivo
quadro stipulato in data 9 agosto 2000 tra l'ARAN e le rappresentanze
sindacali,  l'ARAN  deve  procedere  ad  un  monitoraggio  del lavoro
interinale,   presso   la   Pubblica   amministrazione   e   che   le
amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n.  165/2001  devono  fornire  all'ARAN informazioni sull'andamento a
consuntivo  dell'anno  precedente,  del  numero,  dei  motivi,  della
durata,  degli  oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
stipulati;
  Si  comunica  a  tutte  le  suddette  pubbliche amministrazioni che
devono inviare all'ARAN i seguenti dati relativi all'anno 2001:
      1) numero dei lavoratori utilizzati;
      2) durata del contratto o dei singoli contratti;
      3) nome dell'agenzia fornitrice;
      4) motivazione del contratto o dei singoli contratti;
      5) mansione del lavoratore interinale;
      6) categoria o profilo corrispondente alle mansioni;
      7)  onere  complessivo  in  lire  del  contratto  o dei singoli
contratti;
      8)  se  trattasi  di  onere  orario  indicare  il numero di ore
complessivamente lavorate.
    I  dati  devono  pervenire  entro  il  20 marzo 2002 per posta al
seguente  indirizzo: ARAN - via del Corso n. 476 - 00186 Roma, oppure
tramite      posta     elettronica     al     seguente     indirizzo:
orsini@aranagenzia.it