IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER   LA  QUALITA'  DEI  PRODOTTI  AGROALIMENTARI  E  LA  TUTELA  DEL
CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 94 del 23 aprile
2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale
di  Lucca  ad  eseguire  analisi  ufficiali  nel  settore  oleico per
l'intero territorio nazionale;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  in  data 17 settembre 2001 l'accreditamento per altre prove
di  analisi  da organismo accreditante conforme alla norma europea EN
45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 19 marzo 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono integrate dalle seguenti:
    determinazione dei composti polari;
    analisi  gascromatografica  degli  esteri  metilici  degli  acidi
grassi;
    determinazione  dei triacilgliceroli con ECN 42 (differenze tra i
dati HPLC e il contenuto teorico);
    determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo;
    determinazione  della  composizione  e  del  contenuto di steroli
mediante gascromatografia con colonna capillare.
      Roma, 18 dicembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio
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    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  "Visto"  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.