IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia
di  garanzia  del  salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia ed affini;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11
recante  norme  in  materia di trattamento speciale di disoccupazione
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 11;
  Visto  l'art.  6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale
e'   stato  accertato  lo  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione,
conseguente  al  previsto  completamento di impianti industriali o di
opere  pubbliche  di  grandi  dimensioni nelle aree e nelle attivita'
elencate nel dispositivo;
  Ritenuto  di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale
di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori edili che siano stati
impegnati in tali aree e nelle predette attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'accertamento   dello   stato   di   grave  crisi
dell'occupazione,  intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del 2
gennaio  2002,  con  decorrenza  29  febbraio  2000  per  27 mesi, e'
autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento   speciale   di
disoccupazione  nella  misura  prevista  dall'art. 7, legge 23 luglio
1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese
edili  ed  affini  impegnate  nell'area  e nelle attivita' di seguito
elencate:  area  del  comune di Messina, imprese impegnate nei lavori
relativi al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, tratta
S.   Agata  di  Militello-S. Filippo  del  Mela,  relativamente  alla
realizzazione di una prima fase funzionale dei lavori fra le stazioni
di Terme Vigliatore e Milazzo, per il periodo dal 29 febbraio 2000 al
28 agosto 2000.