IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta; Acquisito il prescritto parere; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 settembre 2001; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unita' di: Ancona, per un massimo di 21 unita' lavorative; Cagliari, per un massimo di 23 unita' lavorative; Catanzaro, per un massimo di 37 unita' lavorative; Firenze, per un massimo di 51 unita' lavorative; Genova, per un massimo di 33 unita' lavorative; Messina, per un massimo di 1 unita' lavorativa; Milano-Cast. di S. Mil.se-Cernusco sul Naviglio, per un massimo di 101 unita' lavorative; Napoli, per un massimo di 42 unita' lavorative; Roma, per un massimo di 84 unita' lavorative; Taranto, per un massimo di 114 unita' lavorative Torino, per un massimo di 144 unita' lavorative; Trieste, per un massimo di 6 unita' lavorative; Venezia-Mestre, per un massimo di 20 unita' lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2000 al 23 luglio 2000. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 24 gennaio 2000.