IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta S.r.l. E.T.S., tendente ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale
e'   stato   approvato   il   programma   di  crisi  aziendale  della
summenzionata ditta;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 2 gennaio 2002, e'
autorizzata   la   corresponsione   deltrattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti della
S.r.l. E.T.S., con sede in Firenze, unita' di:
    Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 100 unita' lavorative;
    Cremona, per un massimo di 32 unita' lavorative;
    Direzione  generale  di  Prato,  per  un  massimo  di  10  unita'
lavorative;
    Fontevivo (Parma), per un massimo di 40 unita' lavorative,
    Pantigliate (Milano), per un massimo di 57 unita' lavorative;
    Podenzano (Piacenza), per un massimo di 34 unita' lavorative;
    Pomezia (Roma), per un massimo di 62 unita' lavorative;
    San Gillio (Torino), per un massimo di 95 unita' lavorative;
    Virgilio (Mantova), per un massimo di 33 unita' lavorative,
per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001.
  Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 2000, con decorrenza 20
novembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2002
                                       Il direttore generale: Achille