IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge  19  ottobre  1998,  n. 366, recante "norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare:
    l'art.  2  che  prevede l'affidamento alle regioni del compito di
redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
    l'art.  3  che  prevede  la  costituzione presso il Ministero dei
trasporti  e della navigazione di un Fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilita' ciclistica;
    l'art.  4,  comma  1,  che prevede la ripartizione tra le regioni
della  quota annuale del predetto Fondo secondo i criteri determinati
dalla stessa legge;
  Vista  la  legge  finanziaria  n.  488 del 23 dicembre 1999, che ha
previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a lire
38  miliardi  per  il  triennio  2000-2002  cosi'  ripartiti: lire 13
miliardi  per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire 10
miliardi per il 2002;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  1271/A3  del  31  maggio  1999 del
presidente  della  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle
province  autonome,  con  la  quale  sono  stati  proposti i seguenti
criteri e procedure applicative per il riparto del predetto Fondo:
    A)  con  riferimento  all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni
e/o  altri  enti  e  operatori locali non potra' essere in ogni caso,
inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;
    B)  con  riferimento  all'art.  11,  che  stanzia risorse pari ad
undici  miliardi  di  lire  annui  per  la durata di quindici anni, i
contributi sono stati cosi' ripartiti:
      1)  il 60% secondo i parametri gia' utilizzati per l'attuazione
della legge n. 208/1991 inerente alle piste ciclabili;
      2)  il  30%  ai  sensi  del  punto  b),  art.  4 della legge n.
366/1998,  in  proporzione  ai fondi stanziati per l'attuazione della
stessa legge da parte delle regioni e delle province autonome.
  A  tal  fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui,
gli  importi  da  prendere  a  riferimento  vengono  attualizzati dal
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione al tasso corrente di
ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;
      3)  il  10%  ai  sensi  del  punto  c),  art.  4 della legge n.
366/1998,  sulla  base  di quanto impegnato contabilmente da ciascuna
regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le
finalita' analoghe a quelle della legge di cui trattasi;
  Vista  la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione  ha  condiviso  i  criteri e le
procedure  proposte  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome,  salvo l'esito degli ulteriori concerti ed
intese previsti dalla richiamata normativa;
  Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n.
366/1998;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso nella seduta del 6 dicembre
2000 dalla Conferenza Stato-regioni;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto  con il Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001 che
ha  approvato  la ripartizione tra le regioni della quota annuale del
fondo, relativa all'anno 2000, ammontante a lire 13 miliardi;
  Considerato   quanto  deciso  nella  Conferenza  Stato-regioni  del
6 dicembre  2000, sopra menzionata, in merito all'impegno di attuare,
in  sede di ripartizione delle annualita' 2001-2002, un meccanismo di
recupero  di  risorse  in  favore  di  quelle regioni che non avevano
partecipato al riparto dell'anno 2000;
  Ravvisata  l'opportunita'  di rideterminare l'importo del piano per
quelle   regioni   e   province   autonome   che  hanno  previsto  il
cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
  Tenuto  conto  che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo
di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:

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                Regioni                 |          Importo
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Abruzzo ....                            |L. 1.819.684.000
Bolzano ....                            |L. 1.502.324.000
Calabria ....                           |L. 2.658.254.000
Campania ....                           |L. 1.986.217.000
Emilia-Romagna ....                     |L. 1.973.826.000
Friuli-Venezia Giulia ....              |L. 1.618.924.000
Lazio ....                              |L. 2.067.563.000
Liguria ....                            |L.   741.418.000
Lombardia ....                          |L. 2.986.667.000
Marche ....                             |L.   749.301.000
Piemonte ....                           |L. 1.275.355.000
Sardegna ....                           |L.   909.217.000
Sicilia ....                            |L.   286.698.000
Toscana ....                            |L.   953.505.000
Umbria ....                             |L.   266.023.000
Veneto ....                             |L. 3.205.024.000

  Sentita  la  Conferenza  Stato-regioni, la quale ha espresso parere
favorevole  alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della
seduta in data 27 settembre 2001;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  303  del  30 luglio 1999 ed in
particolare  l'art.  10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  al  Ministero  dei  lavori
pubblici   i  compiti,  le  corrispondenti  strutture  e  le  risorse
finanziarie,  materiali  ed umane, relative all'area funzionale delle
aree  urbane,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 5 dello stesso
art. 10;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del
24 settembre  1999,  con  il  quale  e'  stata istituita la Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 "Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59" che istituisce il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e
i  compiti  dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della
navigazione;
                              Decreta:
  E'  approvata la ripartizione tra le regioni della quota del Fondo,
relativa agli anni 2001-2002, per il finanziamento degli interventi a
favore  della  mobilita'  ciclistica  di  cui  all'art. 3, in base ai
criteri  e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il
prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto.
  Le  regioni  per  le  quali e' stato ridefinito l'importo del piano
presentato,  ai  fini  della  copertura  del 50% del finanziamento da
parte  dello  Stato,  dovranno  comunicare  con delibera, da emanarsi
entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  presente  decreto,  l'elenco degli interventi da realizzarsi con
priorita'.
  I  fondi  saranno  trasferiti alle regioni e alle province autonome
mediante  ordini  di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato  alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 Ufficio controllo
atti  Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto del   territorio,
registro n. 1, foglio n. 47