IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
   1.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2002
da parte dei CAF-dipendenti.
   1.1.  I CAF-dipendenti devono trasmettere in via telematica i dati
contenuti  nei  modelli  di  dichiarazione  730/2002  e  nelle schede
relative  alla  scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF, secondo le
specifiche   tecniche   contenute   nell'Allegato   A   al   presente
provvedimento.
   1.2. I CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti d'imposta i dati
contenuti  nei  modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi ai redditi
2001  mediante  supporti  informatici, devono osservare le specifiche
tecniche contenute nell'Allegato B al presente provvedimento.
   1.3.  I  CAF-dipendenti  che  ricevono,  quali  intermediari,  dai
sostituti  d'imposta  le  buste  contenenti  le  schede relative alla
scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  devono trasmettere in via
telematica  i  dati  ivi  contenuti,  secondo  le specifiche tecniche
contenute nell'Allegato C al presente provvedimento.
   2.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2002
da parte dei sostituti d'imposta.
   2.1.   I  sostituti  d'imposta  che  prestano  assistenza  fiscale
nell'anno  2002  devono trasmettere in via telematica, direttamente o
tramite  un  intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli di
dichiarazione  730/2002,  osservando le specifiche tecniche contenute
nell'Allegato A al presente provvedimento.
   3.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2002
da parte degli intermediari abilitati.
   3.1.   Gli   intermediari  abilitati  devono  trasmettere  in  via
telematica  i  dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001 e
nelle  schede  relative  alla  scelta dell'otto per mille dell'IRPEF,
730-1,   consegnati   dai  sostituti  d'imposta  che  hanno  prestato
assistenza   fiscale,   secondo  le  specifiche  tecniche  contenute,
rispettivamente,  nell'Allegato  A  e  nell'Allegato  C  al  presente
provvedimento.
   4.  Istruzioni  per  lo svolgimento degli adempimenti previsti per
l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei
CAF-dipendenti.
   4.1.   Per   lo   svolgimento   degli   adempimenti  previsti  per
l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei
CAF-dipendenti   devono   essere   seguite  le  istruzioni  contenute
nell'Allegato D al presente provvedimento.
   Motivazioni:
   Con  il provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  11  alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002,
sono  stati  approvati  i  modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta,  730-2 per il CAF, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le
relative  istruzioni,  nonche'  la busta per la consegna delle schede
per  la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e la
relativa   bolla,  concernenti  la  dichiarazione  semplificata  agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare
nell'anno 2002 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale.
   Tale  provvedimento  prevede, tra l'altro che i CAF-dipendenti e i
sostituti  d'imposta  che  prestano assistenza fiscale nell'anno 2002
devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati
contenuti  nelle  dichiarazioni  modello  730/2002 da loro elaborati,
osservando   le   specifiche   tecniche   approvate   con  successivo
provvedimento.
   In  particolare,  per  la trasmissione telematica i CAF-dipendenti
devono comunque utilizzare, quali intermediari abilitati, il servizio
Entratel.
   I  sostituti d'imposta, diversamente, nel caso in cui siano tenuti
alla  presentazione della dichiarazione mod. 770/2002 in relazione ad
un  numero  di  soggetti  non  superiore a venti, per la trasmissione
telematica  si  avvalgono  del  servizio  Internet.  In  ogni caso, i
sostituti d'imposta possono consegnare i modelli 730/2002 anche ad un
intermediario   abilitato,   ai   fini  della  relativa  trasmissione
telematica dei dati ivi contenuti.
   Per  cio'  che  concerne  la trasmissione dei dati contenuti nelle
schede  relative  alla  scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  i
CAF-dipendenti  devono  trasmetterli  direttamente in via telematica,
mentre   i   sostituti  d'imposta  devono  consegnare  le  buste  che
contengono  le  predette  schede  ad  una banca convenzionata o ad un
ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalita'
di  consegna  si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento
del 21 dicembre 2001, di approvazione del modello 730/2002.
   Detto  provvedimento  stabilisce,  inoltre,  che nel caso in cui i
dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati
ai   sostituti  d'imposta,  da  parte  dei  CAF-dipendenti,  mediante
supporti  informatici, devono essere osservate le specifiche tecniche
stabilite con successivo provvedimento.
   Pertanto,  al  fine di dare attuazione alle predette disposizioni,
con il presente provvedimento sono definiti:
   -  nell'Allegato  A,  il  contenuto  e  le  specifiche tecniche da
adottare  per  la  trasmissione  in  via telematica all'Agenzia delle
Entrate  dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2002, da
parte   dei   sostituti   d'imposta,   dei   CAF-dipendenti  e  degli
intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico;
   -  nell'Allegato  B,  le  specifiche  tecniche per la trasmissione
telematica  dei  modelli  730-4/2002  e  730-4/2002  integrativo,  da
osservare  da  parte  dei  CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti
d'imposta   i  dati  contenuti  in  tali  modelli  mediante  supporti
informatici;
   -  nell'Allegato  C,  le  specifiche tecniche per l'invio dei dati
riguardanti  la  scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti e degli intermediari abilitati
che hanno assunto tale incarico;
   -  nell'Allegato  D, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei
sostituti  d'imposta  e dei CAF-dipendenti degli adempimenti previsti
per l'assistenza fiscale prestata.
   Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro  delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
   Decreto  del  Ministero  delle  Finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero  delle  Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1999,  nonche' dal decreto del
Ministero  delle  Finanze  29  marzo  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
   Decreto  del  Ministero delle Finanze 18 febbraio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  23 febbraio 1999, decreto 12
luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2000  e decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati
alla  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni, comprese quelle
delle Amministrazioni dello Stato;
   Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  31  maggio 1999, n. 164, e
successive  modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  11  alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002:
approvazione   dei   modelli  730,  730-1,  730-2  per  il  sostituto
d'imposta,  730-2 per il CAF, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le
relative  istruzioni, nonche' della busta per la consegna del modello
730-1   e   della   relativa   bolla,  concernenti  la  dichiarazione
semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche,  da  presentare  nell'anno 2002 da parte dei soggetti che si
avvalgono dell'assistenza fiscale.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
     Roma,12 febbraio 2002
                                       Il direttore: Raffaele Ferrara