IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2002 da parte dei CAF-dipendenti. 1.1. I CAF-dipendenti devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2002 e nelle schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento. 1.2. I CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi ai redditi 2001 mediante supporti informatici, devono osservare le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B al presente provvedimento. 1.3. I CAF-dipendenti che ricevono, quali intermediari, dai sostituti d'imposta le buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, devono trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato C al presente provvedimento. 2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2002 da parte dei sostituti d'imposta. 2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2002 devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2002, osservando le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento. 3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2002 da parte degli intermediari abilitati. 3.1. Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001 e nelle schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, 730-1, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato C al presente provvedimento. 4. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti. 4.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti devono essere seguite le istruzioni contenute nell'Allegato D al presente provvedimento. Motivazioni: Con il provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002, sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' la busta per la consegna delle schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e la relativa bolla, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2002 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l'altro che i CAF-dipendenti e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2002 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2002 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. In particolare, per la trasmissione telematica i CAF-dipendenti devono comunque utilizzare, quali intermediari abilitati, il servizio Entratel. I sostituti d'imposta, diversamente, nel caso in cui siano tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 770/2002 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, per la trasmissione telematica si avvalgono del servizio Internet. In ogni caso, i sostituti d'imposta possono consegnare i modelli 730/2002 anche ad un intermediario abilitato, ai fini della relativa trasmissione telematica dei dati ivi contenuti. Per cio' che concerne la trasmissione dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, i CAF-dipendenti devono trasmetterli direttamente in via telematica, mentre i sostituti d'imposta devono consegnare le buste che contengono le predette schede ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalita' di consegna si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento del 21 dicembre 2001, di approvazione del modello 730/2002. Detto provvedimento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati ai sostituti d'imposta, da parte dei CAF-dipendenti, mediante supporti informatici, devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite con successivo provvedimento. Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definiti: - nell'Allegato A, il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2002, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico; - nell'Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2002 e 730-4/2002 integrativo, da osservare da parte dei CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici; - nell'Allegato C, le specifiche tecniche per l'invio dei dati riguardanti la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico; - nell'Allegato D, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto del Ministero delle Finanze 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000 e decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle Amministrazioni dello Stato; Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti; Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della busta per la consegna del modello 730-1 e della relativa bolla, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2002 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,12 febbraio 2002 Il direttore: Raffaele Ferrara