IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziana 1985), in virtu' del quale
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito
del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo
articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19
febbraio  2002  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  ad euro 15.123 milioni e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in data 20 dicembre 2001, 8 e 24 gennaio
2002  e  11  febbraio  2002 con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero
coupon"  della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24), con decorrenza 2
gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
nona tranche di "CTZ-24", con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31
dicembre 2003,  fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di
cui  al  decreto  ministeriale  del  20  dicembre 2001,  citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal citato decreto ministeriale del 20 dicembre
2001.