IL DIRIGENTE
             del Dipartimento della tutela della salute
         pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
  Visto  il  proprio  decreto 2 febbraio 1998 che autorizza l'azienda
ospedaliera  "S.  Maria  della  Misericordia"  di Udine ad effettuare
attivita'  di  trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo
terapeutico,   presso   le   sale   operatorie   della  divisione  di
cardiochirurgia    dell'azienda    ospedaliera    "S.   Maria   della
Misericordia" di Udine;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "S. Maria della Misericordia" di Udine in data 25 maggio
2001  intesa  ad  ottenere l'autorizzazione ad effettuare le medesime
attivita'  presso  il  nuovo  reparto  di cardiochirurgia e chirurgia
toracica;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 21 gennaio 2002, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,
che approva il regolamento di esecuzione, sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694,
che  approva  il  regolamento recante norme sulla semplificazione del
procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1  giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che la Friuli-Venezia Giulia adottera' ai
sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  operazioni  di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a
scopo  terapeutico,  di  cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998,
debbono  essere eseguite presso il nuovo reparto di cardiochirurgia e
chirurgia   toracica   dell'azienda   ospedaliera   "S.  Maria  della
Misericordia" di Udine.