IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n. 143, recante:
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo  2001 con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2000, n. 450,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione del 19 dicembre 2000 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della
varieta' di specie agraria indicata nel dispositivo;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  comunicazione  ministeriale n.
106/SM  del  9  gennaio  2001,  per  la  stessa  varieta'  era  stata
temporaneamente  sospesa  l'iscrizione  in  attesa  di  risposta  del
costitutore;
  Considerato che tale risposta e' stata trasmessa;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione  medesima, la sotto elencata varieta' di
specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositate presso questo Ministero:


      Specie e varietà           Responsabile della
                              conservazione in purezza
             --                          --
Colza:
  Puck                            Saatbau Linz - (A)

  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 1 febbraio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio
    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  "Visto"  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.