IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Emilia-Romagna
degli  eventi  calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    piogge  alluvionali  dal 20 ottobre 2001 al 21 ottobre 2001 nella
provincia di Piacenza;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per   effetto   dei  danni  alle  strutture
interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei  danni  alle strutture interaziendali, opere di bonifica
nei  territori  agricoli,  in  cui  possono  trovare  applicazione le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Piacenza:
      piogge  alluvionali  dal  20  ottobre 2001 al 21 ottobre 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei  comuni  di  Bobbio,  Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone,
Zerba;
      piogge  alluvionali  dal  20  ottobre 2001 al 21 ottobre 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Bobbio, Coli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno