IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331,
recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
disposizioni  per  il  contenimento  del disavanzo del bilancio dello
Stato;
  Visto  l'articolo  15  del  decreto-legge  29 marzo  1993,  n.  82,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 maggio 1993, n. 162,
recante  misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, recante misure urgenti
per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  21 gennaio  1995,  n. 21,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 84,
recante  interventi  per  il  settore  dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi;
  Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n.
501,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n.
11,  recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  recupero  di somme nei confronti degli
autotrasportatori   per   dare   esecuzione   alle   decisioni  della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

           Ambito di applicazione e disposizioni generali

  1. Le  disposizioni  del  presente decreto definiscono le modalita'
per  il  recupero  delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,
1993   e   1994,   per   effetto   dell'applicazione  delle  seguenti
disposizioni:
    a) articolo  9  del  decreto-legge  15 settembre  1990,  n.  261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
    b) articolo   15   del   decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
    c) articolo   1   del   decreto-legge  23 maggio  1994,  n.  309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
    d) articolo   1   del   decreto-legge  21 gennaio  1995,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
    e) articolo   1  del  decreto-legge  25 novembre  1995,  n.  501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  2. Le  modalita'  di  recupero  stabilite  con  il presente decreto
costituiscono  esecuzione  di  quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999.
  3. In  ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese
disponibili  a  favore  degli  autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento  dei  costi da essi subiti nei periodi di imposta per
gli  anni  1992,  1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette
somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.