IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art.
1,  comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con
legge  24  aprile  2000,  n.  92, il quale reca la determinazione dei
consumi  medi  dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,
orticoli,  in  allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica  ai  fini  dell'applicazione delle aliquote ridotte o
dell'esenzione  di  accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 4 marzo 2000;
  Visto   il   decreto   9   marzo  2001,  il  quale  reca  modifiche
all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002),
che  all'art.  9,  comma  9,  prevede  entro  il  28 febbraio 2002 la
rideterminazione  con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e
per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto;
  Visto l'art. 13, comma 3 della predetta legge n. 448, che esenta da
accisa per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra;
  Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei
decreti  di  cui  sopra  pervenute  dalle regioni e province autonome
sulla base di motivate esigenze;
  Ritenuto  opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui
sopra   emanando   per   praticita'   degli   utilizzatori  un  nuovo
provvedimento  abrogativo  dei  precedenti,  volto  ad  accrescere la
coerenza   interna   degli  stessi  ed  a  migliorarne  ulteriormente
l'aderenza   alle   diversificate  realta'  e  condizioni  produttive
rispettando il criterio della standardizzazione;
  Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2002;

                              Decreta:
                               Art. 1.

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere
                all'impiego agevolato in agricoltura

  1. I   consumi   medi   standardizzati   di  gasolio  da  ammettere
all'impiego  agevolato  in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di
cui  alle  premesse,  intese  queste ultime quali produzioni vegetali
protette  definiti  dal  parametro  ettaro  coltura,  ovvero da altri
parametri,  sono  determinati  nell'allegato  1  annesso  al presente
decreto.
  2. Le assegnazioni, riferite ai consumi di cui al comma precedente,
sono  concesse  agli  aventi diritto per i valori medi standardizzati
indicati   nell'allegato   1   previa   corrispondente   richiesta  e
dichiarazione  di  avvenuto  impiego;  nel  caso  di  affidamento  di
determinati  lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di
utilizzo  di  tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di
lavori  non  direttamente  collegati  al ciclo produttivo, gli aventi
diritto  richiedono un quantitativo di gasolio pari a quello indicato
nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.
  3. I   consumi   per  le  singole  operazioni  colturali  riportati
nell'allegato   1   sono   applicati  anche  nel  caso  di  eventuali
maggiorazioni   concesse   dalle   regioni  e  province  autonome  in
applicazione del seguente art. 2.
  4. I   consumi  relativi  alla  silvicoltura,  alle  colture,  agli
allevamenti,  alla  prima  trasformazione dei prodotti agricoli, agli
impianti  ed  ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati
per  i  singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna
regione  o  provincia  autonoma, tenendo conto, per quanto possibile,
dei  consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
  5. I   consumi  relativi  a  macchine  alimentate  a  benzina  sono
determinati  per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate
da  ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  con  riferimento  alle
attivita'   produttive   praticate,  comunicate  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali.
  6. Le  regioni  e  le  province  autonome per le determinazioni dei
consumi  previste  ai  commi  4  e  5,  nonche'  per le maggiorazioni
previste  al  seguente  art.  2  e  per le rassegnazioni derivanti da
particolari  situazioni  non previste dall'art. 2, possono sentire le
organizzazioni  professionali agricole maggiormente rappresentative e
quelle  delle  imprese  agromeccaniche e, allorche' reso disponibile,
fanno  riferimento  al  prontuario  di  consumi  che  su incarico del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  sara'  formulato
dall'Ente  nazionale  per la meccanizzazione agricola d'intesa con le
regioni e province autonome.