IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modifiche  ed integrazioni, concernente il riordino della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
    Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in  base ai quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre  1994,  n.  724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994,  e  dell'art.  1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, recante: "Misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo",  ed in
particolare    l'art.    72,   concernente   "disposizioni   per   la
riqualificazione  dell'assistenza  sanitaria"  che autorizza al comma
uno,  la  spesa  complessiva  di  lire  948,5  miliardi  per gli anni
1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999 e 379,5 miliardi per
ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  al  fine  di attivare idonei e
sistematici   strumenti  di  controllo  dell'effettivo  comportamento
tenuto   dagli   erogatori   di   prestazioni   sanitarie  in  ordine
all'appropriatezza ed alla qualita' dell'assistenza;
    Vista   la   legge   23   dicembre   1999,  n.  488,  concernente
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato"  (legge  finanziaria 2000) ed in particolare l'art. 28,
comma 10, concernente la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e
dell'attivita' libero-professionale che ha provveduto a potenziare le
attivita'  previste  dal gia' citato art. 72 della legge n. 448/1998,
autorizzando l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni
2000-2001, di cui 750 per l'anno 2001;
    Visto il comma 3 del medesimo art. 72, che demanda alle regioni e
province autonome a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, la
vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse,
in modo tale da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera,
in termini di ricovero ordinario e di spesa complessiva non inferiore
all'1%,  rideterminato  al  2,5%  con  il comma 14 dell'art. 28 della
legge n. 488/1999;
    Tenuto  conto  di  quanto  proposto dal Ministero della salute in
ordine   al  riparto  delle  somme  destinate  alla  riqualificazione
dell'assistenza   sanitaria   da  effettuarsi  in  base  ai  seguenti
indicatori:  popolazione  assoluta,  numero  dei  medici  di medicina
generale,  fabbisogno  ospedaliero e numero dei dirigenti in servizio
nell'anno 2000;
    Vista  l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  Stato-Regioni nella
seduta del 6 dicembre 2001;

                              Delibera:
    A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa per l'anno 2001 recate
dalle  leggi  n.  448/1998 e n. 488/1999 e' assegnata alle regioni la
somma  complessiva di lire 1.129,5 miliardi (euro 583.338.067,52) per
la riqualificazione dell'assistenza sanitaria.
    Tale  somma e' ripartita, sulla base degli indicatori indicati in
premessa,  secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte
integrante della presente delibera.
      Roma, 21 dicembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 367