IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del 20 dicembre 2001, acquisita in atti di questo
Ministero  in  data  20 dicembre  2001, protocollo n. 785.792, con la
quale  l'Organismo certificazione prodotti e sistemi S.r.l., con sede
legale  in  via  della Mendola, 21 - 00100 Roma, in forza dell'art. 9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ha  richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'Organismo
certificazione  prodotti  e  sistemi  S.r.l.  - Roma, soddisfa quanto
richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'Organismo  certificazione  prodotti e
sistemi  S.r.l.,  in  Roma,  ha  dichiarato di essere in possesso dei
requisiti  minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  L'Organismo  certificazione prodotti e sistemi S.r.l., con sede
legale  in  via  della  Mendola,  21  - 00100 Roma, e' autorizzato al
rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di
seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento
dell'autorizzazione   di  cui  al  comma  precedente  sono  a  carico
dell'Organismo  certificazione  prodotti  e  sistemi  S.r.l. - Roma e
saranno  determinati  ai  sensi  dell'art.  47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
  3.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  4.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  5.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Ispettorato tecnico.