Nella parte del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  serie  generale - n. 183 dell'8 agosto 2001,
alla  pag. 28, seconda colonna, dove e' scritto: Il prezzo massimo di
cessione    al   Servizio   sanitario   nazionale   derivante   dalla
contrattazione  con  l'azienda  e' stabilito in L. 43.383 (ex factory
IVA  esclusa),  leggasi:  Il  prezzo  massimo di cessione al Servizio
sanitario  nazionale  derivante dalla contrattazione con l'azienda e'
stabilito in L. 43.000 (ex factory IVA esclusa).
    Alla  pag. 29,  prima colonna, dove e' scritto: Il prezzo massimo
di   cessione   al   Servizio  sanitario  nazionale  derivante  dalla
contrattazione  con  l'azienda  e' stabilito in L. 86.766 (ex factory
IVA  esclusa),  leggasi:  Il  prezzo  massimo di cessione al Servizio
sanitario  nazionale  derivante dalla contrattazione con l'azienda e'
stabilito, in L. 86.000 (ex factory IVA esclusa).
    Alla  pag.  29, prima colonna, dove e' scritto: Il prezzo massimo
di   cessione   al   Servizio  sanitario  nazionale  derivante  dalla
contrattazione  con  l'azienda e' stabilito in L. 221.344 (ex factory
IVA  esclusa),  leggasi:  Il  prezzo  massimo di cessione al Servizio
sanitario  nazionale  derivante dalla contrattazione con l'azienda e'
stabilito in L. 215.000 (ex factory IVA esclusa).