IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo
17, comma 96, lettera a), che prevede che con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   e'
rideterminata  la  disciplina  concernente  il  riconoscimento  delle
scuole di cui alla richiamata legge n. 697  del  1986,  l'attivazione
dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
  Visto il  Rapporto  finale  del  Gruppo  di  ricerca  appositamente
costituito  dall'Osservatorio  per   la   valutazione   del   sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia  didattica  degli
atenei; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre  2000,
concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie
e, in particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo
alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  28   novembre   2000,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
2001, recante norme sulla determinazione delle  classi  delle  lauree
universitarie specialistiche; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 14 giugno 2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001; 
 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
 
  1. Il presente regolamento, adottato  in  attuazione  dell'articolo
17, comma 96, lettera  a),  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle  scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le  modalita'  per
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la  valutazione  dei  relativi
titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti. 
  2. Le scuole superiori per interpreti  e  traduttori  di  cui  alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la  denominazione  di  Scuole
superiori per mediatori linguistici e  rilasciano,  ove  istituite  e
attivate  ai  sensi  del  presente  regolamento,  titoli  di  studio,
conseguibili al  termine  di  corsi  di  studi  superiori  di  durata
triennale, equipollenti a tutti gli  effetti  ai  diplomi  di  laurea
rilasciati dalle universita' al  termine  dei  corsi  afferenti  alla
classe  delle  "Lauree  universitarie  in  scienze  della  mediazione
linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e  tecnologica  4  agosto  2000,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del  19  ottobre
2000. 
  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e  gli
studenti del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697; 
    e) per scuole di  cui  all'articolo  1  della  legge,  le  scuole
pubbliche e private aventi come finalita' la gestione  di  corsi  per
mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa; 
    f) per corsi,  i  corsi  di  diploma  per  mediatori  linguistici
istituiti  presso  le  scuole  riconosciute  ai  sensi  del  presente
regolamento; 
    g) per Commissione,  la  Commissione  tecnico-consultiva  di  cui
all'articolo 3. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - La legge 11 ottobre 1986, n. 697, prevede "Disciplina
          del  riconoscimento  dei  diplomi  rilasciati  dalle Scuole
          superiori per interpreti e traduttori".
              - La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne "Istituzione
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Il  comma  96,  lettera a), dell'art. 17, della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) recita:
              "96.  Con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, emanati sulla base di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma   95,   e'   altresi'   rideterminata  la  disciplina
          concernente:
                a)  il  riconoscimento delle scuole di cui alla legge
          11 ottobre  1986,  n.  697,  l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio e la valutazione dei relativi titoli.".
              - Il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509,
          reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica degli atenei".
              - Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 245 del
          19 ottobre 2000 prevede: "Determinazione delle classi delle
          lauree universitarie".
              - Il  decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del
          23 gennaio  2001  reca:  "Determinazione delle classi delle
          lauree universitarie specialistiche".
          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 17, comma 96, lettera a) della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  si  veda nelle note alle
          premesse.
              - Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si
          veda nelle note alle premesse.
              - Per  il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000
          si veda nelle note alle premesse.