IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                                  E
                            DELLE FINANZE

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui
redditi;
   Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
   Visto  i  propri  decreti  12  giugno  1997,  5 dicembre 1997 e 10
febbraio  1998,  concernenti  l'approvazione  di  questionari per gli
studi  di  settore  relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore
delle   manifatture,  dei  servizi,  del  commercio  e  ad  attivita'
professionali;
   Visto  l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146  del  1998,  integrata  e  modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
   Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Visto  l'art.  57  del medesimo decreto legislativo n.300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
   Acquisito  il parere della predetta commissione di esperti in data
22 novembre 2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore

   1.  Sono  approvati,  in base all'art. 62-bis del decreto legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993  n.  427,  gli  studi di settore relativi alle seguenti
attivita':
   a)  Studio di settore SKO6U - Servizi in materia di contabilita' e
consulenza  fiscale  forniti  da  altri soggetti, codice di attivita'
74.12.C;
   b)  Studio  di  settore  SK19  U  -  Attivita' sanitarie svolte da
ostetriche,  codice  di attivita' 85.14.A; Attivita' sanitarie svolte
da  infermieri,  codice  di  attivita'  85.14.B;  Attivita' sanitarie
svolte   da   fisioterapisti,  codice  di  attivita'  85.14.C;  Altre
attivita' professionali paramediche indipendenti, codice di attivita'
85.14.D.
   2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma i sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
   1) per lo studio di settore SK 06 U;
   2) per lo studio di settore SK 19 U;
   4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
   5.  Gli  studi  di  settore si applicano ai contribuenti esercenti
arti  e  professioni  ovvero  esercenti  attivita'  di  impresa,  che
svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli
studi  di  settore  si applicano, altresi', ai contribuenti esercenti
attivita'  di  impresa  che svolgono le predette attivita' in maniera
secondaria  per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso
di  esercizio  di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata
tenuta  la  annotazione  separata,  ovvero  in caso di piu' attivita'
professionali  per  attivita'  prevalente  si  intende  quella da cui
deriva  nel  periodo  d'imposta la maggiore entita', rispettivamente,
dei ricavi o dei compensi.
   6.  Gli  studi  di  settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2001.