L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto   il   decreto   ministeriale   in  data  21 luglio  1993  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  nel ramo 18. Assistenza, rilasciata alla "Ala Service
Assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano, via Comune Antico, 43;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  del 21 luglio 1997 con il quale la
predetta  societa'  e'  stata  autorizzata  ad  estendere l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nei  rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 7.
Merci  trasportate, 9. Altri danni ai beni, 16. Perdite pecuniarie di
vario  genere e 17. Tutela giudiziaria, tutti limitatamente ai rischi
connessi al ramo Assistenza;
  Vista  l'istanza  in data 2 agosto 2001 con la quale l'"Ala Service
Assicurazioni S.p.a.", ha chiesto di essere autorizzata:
    ad  estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami 3.
Corpi  di  veicoli  terrestri,  8. Incendio ed elementi naturali (con
esclusione  del  rischio  energia  nucleare)  e 13. RC. generale (con
esclusione del rischio energia nucleare);
    ad  eliminare le limitazioni sussistenti nei rami gia' oggetto di
precedente  provvedimento  autorizzativo, con particolare riferimento
ai  rami  1.  Infortuni,  2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri
danni  ai  beni  (con esclusione dei danni alle colture), 16. Perdite
pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria;
    ad estendere l'esercizio dell'attivita' riassicurativa in tutti i
rami  danni  oggetto  dell'istanza  e,  nel  dettaglio,  nei  rami 1.
Infortuni,  2.  Malattia,  3.  Corpi  di  veicoli terrestri, 7. Merci
trasportate,  8.  Incendio  ed  elementi naturali (con esclusione del
rischio energia nucleare), 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei
danni  alle  colture),  13. R.C. generale (con esclusione del rischio
energia  nucleare),  16.  Perdite  pecuniarie  di  vario genere e 17.
Tutela giudiziaria;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta del 22 febbraio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa,
si  e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata
presentata dalla societa' "Ala Service Assicurazioni S.p.a.";
                              Dispone:
  La societa' "Ala Service Assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano,
via  Comune  Antico  n.  43,  e' autorizzata ad estendere l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nei rami 3. Corpi di
veicoli  terrestri,  8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione
del  rischio energia nucleare) e 13. RC. generale (con esclusione del
rischio  energia  nucleare),  di  cui  al  punto  A) dell'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  La   medesima   societa'   e'  altresi'  autorizzata  ad  estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei seguenti
rami, (gia' in precedenza autorizzati limitatamente al lavoro diretto
e  per i soli rischi connessi al ramo Assistenza), e precisamente: 1.
Infortuni,  2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni
(con  esclusione  dei  danni alle colture), 16. Perdite pecuniarie di
vario   genere   e  17.  Tutela  giudiziaria,  di  cui  al  punto  A)
dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1 marzo 2002
                                             Il presidente: Manghetti