Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino,
intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Casteller";
    Ha espresso, nella riunione del 30 gennaio 2002 parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta,
considerando  che  le variazioni apportate, non modificano in maniera
sostanziale il disciplinare di produzione, dovranno, in regola con le
disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642  e  successive  modifiche ed integrazioni,
essere  inviate  al Ministero per le politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta  di  modifica  al  disciplinare  di  produzione  del  vino a
denominazione di origine controllata "Casteller"
                               Art. 1.
    La  denominazione di origine controllata "Casteller" e' riservata
al  vino  che  risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.