Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller"; Ha espresso, nella riunione del 30 gennaio 2002 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, considerando che le variazioni apportate, non modificano in maniera sostanziale il disciplinare di produzione, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Casteller" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.