IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere
la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto   il   decreto   direttoriale  datato  30  novembre  2000,  e
successivi,  con  i  quali e' stato concesso, a decorrere dal 1 marzo
2000, il suddetto trattamento;
  Visto  il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio
2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  G.F.T.  Net,  con sede in Torino, unita' di Andezeno (Torino)
per  un  massimo  di ventiquattro unita' lavorative e unita' varie di
Torino,  per  un massimo di centoquarantuno unita' lavorative, per il
periodo dal 1 marzo 2001 al 28 febbraio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga,  verifica  il rispetto del limite
massimo  di  trentasei  mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla
vigente   normativa,   con  particolare  riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2002
                                       Il direttore generale: Achille