IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                                  E
                            DELLE FINANZE

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917,  recante  l'approvazione  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi;
   Visto  l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  il  medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331
del  1993  che  prevede  che  gli studi di settore sono approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'articolo  10,  della  legge  8  maggio  1998, n. 146, che
individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della
legge   n.   146   del  1998,  integrata  e  modificata  dal  decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
   Visti  i  decreti  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate   26   novembre   1999   e   23   ottobre  2000,  concernenti
l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
   Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
che  ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e  della  programmazione  economica  e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Visto  l'articolo  57  del  medesimo decreto legislativo n.300 del
1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
   Visto  il  decreto  del  Direttore generale del Dipartimento delle
Entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
   Acquisito  il parere della predetta Commissione di esperti in data
7 febbraio 2002;

                              DECRETA:

                               Art. 1
                (Approvazione degli studi di settore)

   1.  Sono  approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993  n.  427,  gli  studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
   a) Studio di settore SM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali,
codice  di  attivita'  51.46.1;  Commercio  all'ingrosso  di articoli
medicali ed ortopedici, codice di attivita' 51.46.2;
   b)  Studio  di settore SM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e
gioielleria, codice di attivita' 51.47.5
   c)  Studio  di  settore  SM40A  - Commercio al dettaglio di fiori,
piante e sementi, codice di attivita' 52.48.C
   2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono  determinati  sulla  base  delle  note tecniche e metodologiche,
delle  tabelle  dei  coefficienti nonche' della lista delle variabili
per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
   - 1, per lo studio di settore SM23U;
   - 2, per lo studio di settore SM31U;
   - 3, per lo studio di settore SM40A;
   3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
   4.  Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per  la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto  dell'articolo  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
   5.  Gli  studi  di  settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2001.