A tutti i Ministeri:
                                    Uffici di Gabinetto
                                    Uffici  per  le  relazioni con il
                                  pubblico
                                    Uffici stampa
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Agli Uffici centrali del bilancio
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  Pubblica amministrazione
                                  Al Formez
                                  All'A.R.A.N.
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.

                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                 e per il coordinamento dei servizi
                     di informazione e sicurezza

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre
2001,  n.  422,  recante "Regolamento per l'individuazione dei titoli
professionali   del  personale  da  utilizzare  presso  le  pubbliche
amministrazioni  per  le  attivita' di informazione e comunicazione e
disciplina degli interventi formativi";
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto 2001, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on.
dott. Franco Frattini";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre  2001,  recante "Struttura di missione per la comunicazione e
informazione ai cittadini";
  Vista  la  direttiva  del  Ministro per la funzione pubblica del 13
dicembre  2001,  sulla  formazione  e la valorizzazione del personale
delle pubbliche amministrazioni;

                              E m a n a

                       la presente direttiva:

                              Premessa.
  Con  l'entrata  in  vigore della legge del 7 giugno 2000, n. 150, e
l'emanazione  del regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n.
422,   le   pubbliche   amministrazioni   dispongono   di   un  nuovo
indispensabile  strumento  per  sviluppare  le  loro  relazioni con i
cittadini,  potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro
interno  e  concorrere  ad  affermare  il  diritto  dei  cittadini ad
un'efficace comunicazione.
  La  comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e
residuale  dell'azione  delle pubbliche amministrazioni, e ne diviene
parte  integrante,  cosi'  come  accade  da  decenni alle imprese che
agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi.
  Lo  sviluppo delle attivita' legate alla comunicazione di impresa e
alla  pubblicita',  in  grado  di  determinare scelte organizzative e
strategiche   che   influiscono  positivamente  sulla  visibilita'  e
sull'immagine  aziendale  e  che coinvolgono trasversalmente tutto il
processo  produttivo,  attraverso  azioni  di  comunicazione interna,
hanno  accompagnato  nel nostro Paese il percorso e la crescita delle
imprese   del  settore  privato  e,  recentemente,  anche  di  alcune
pubbliche amministrazioni.
  La  riforma  della  pubblica  amministrazione,  il federalismo e il
rafforzamento   dei  livelli  locali  di  governo,  l'attuazione  del
principio  di  sussidiarieta'  e il conseguente nuovo orizzonte delle
missioni delle amministrazioni, possono realizzarsi solo con il pieno
consenso  dei  cittadini e delle imprese, degli operatori del settore
pubblico, da coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di
relazione e comunicazione.
                 Finalita' e ambito di applicazione.
  Con  questa  direttiva  il Dipartimento della funzione pubblica, in
linea  con la volonta' del Governo di attuare un radicale processo di
cambiamento    della    Pubblica   amministrazione,   fornisce   alle
amministrazioni  pubbliche,  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  settembre  2001,  n. 422, gli
indirizzi  di  coordinamento,  organizzazione  e  monitoraggio  delle
strutture, degli strumenti e delle attivita' previste dalla normativa
in materia di informazione e comunicazione pubblica.
  La  direttiva  si propone di contribuire al perseguimento, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle seguenti finalita':
    sviluppo  di una coerente politica di comunicazione integrata con
i cittadini e le imprese;
    gestione  professionale  e sistematica dei rapporti con tutti gli
organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);
    realizzazione  di  un  sistema di flussi di comunicazione interna
incentrato  sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche
dati,  sia  per  migliorare  la  qualita'  dei servizi e l'efficienza
organizzativa,  sia per creare tra gli operatori del settore pubblico
senso  di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel
processo  di  cambiamento  e  condivisione  nelle  rinnovate missioni
istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
    formazione   e   valorizzazione  del  personale  impegnato  nelle
attivita' di informazione e comunicazione;
    ottimizzazione,  attraverso  la  pianificazione e il monitoraggio
delle  attivita'  di informazione e comunicazione, dell'impiego delle
risorse finanziarie.
  Questa  direttiva,  pertanto, richiama e impegna la responsabilita'
dei  vertici  delle  amministrazioni pubbliche all'applicazione della
legge   n.  150/2000  e  alla  definizione  di  strutture  e  risorse
necessarie per:
    progettare e realizzare attivita' di informazione e comunicazione
destinate ai cittadini e alle imprese;
    procedere   ad   una   rinnovata   ingegneria   dei  processi  di
comunicazione  interna e adeguare i flussi di informazione a supporto
dell'attivita'  degli uffici che svolgono attivita' di informazione e
comunicazione,  e il loro coordinamento, gia' individuati dalla legge
n. 150/2000;
    produrre  e  fornire informazioni, promuovere eventi che, tenendo
conto dei tempi e dei criteri che regolamentano il sistema dei media,
possano  tradursi  in notizie per i mass media tradizionali e nuovi -
come  i  giornali on-line - e altri mezzi di diffusione di notizie di
interesse pubblico.
  La  direttiva,  inoltre,  pone  all'attenzione  dei dirigenti degli
uffici  stampa  e  degli  Urp,  cosi'  come  delle analoghe strutture
previste  dalla  legge  n.  150/2000,  la  ricerca  dell'efficienza e
dell'efficacia  nei processi di produzione della comunicazione, quale
obiettivo della loro attivita'.
                          1. Gli obiettivi.
  Le  pubbliche  amministrazioni,  attraverso  gli  uffici  stampa, i
portavoce e gli Urp e le analoghe strutture, devono:
    1)  garantire  un'informazione trasparente ed esauriente sul loro
operato;
    2)  pubblicizzare  e  consentire l'accesso ai servizi promuovendo
nuove relazioni con i cittadini;
    3)  ottimizzare  l'efficienza  e l'efficacia dei prodotti-servizi
attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna.
  Per  consentire  il  pieno  raggiungimento  di questi obiettivi, le
pubbliche amministrazioni devono:
    1)   dare   avvio   e   sviluppo  alle  strutture  deputate  alla
realizzazione  delle  attivita'  di informazione, portavoce e ufficio
stampa, e di comunicazione, ufficio per le relazioni con il pubblico;
    2)  promuoverne  il  pieno  raccordo  operativo  sotto  forma  di
coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.
  Inoltre,  nella  creazione  dei nuovi profili professionali e delle
nuove  forme  di  organizzazione  del  lavoro  pubblico  e  della sua
comunicazione   interna,  deve  essere  favorita  la  definizione  di
adeguati  interventi  formativi  e  di  aggiornamento  che promuovano
operatori dell'informazione e comunicazione competenti e motivati.
  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con la collaborazione
delle  associazioni  professionali del mondo dell'informazione, della
comunicazione  e delle relazioni pubbliche, realizzera' un sistema di
monitoraggio dell'applicazione della legge n. 150/2000 anche in vista
di  una  programmazione  di  successivi  interventi  e  direttive che
avranno  come  obiettivo  di  rendere  il  settore  coerente  con  la
dimensione europea.
                  2. Tipologia della comunicazione.
  La  legge  n.  150/2000 indica quali figure capaci di realizzare le
attivita'   di   informazione  e  comunicazione  nell'amministrazione
pubblica il portavoce e l'ufficio stampa, da un lato, e l'ufficio per
le relazioni con il pubblico e analoghe strutture, dall'altro.
  I  due  segmenti  di  attivita' individuati sono importanti, ma non
singolarmente  esaustivi  della  funzione  di  comunicazione  la  cui
complessita'  si  esprime  sia attraverso la previsione di differenti
tipologie   professionali,   sia  attraverso  attivita'  che  non  si
esauriscono nel front-office o nei rapporti con i media.
  La  comunicazione  interna  e  la  produzione di messaggi complessi
verso   l'esterno   rappresentano  momenti  differenti  della  stessa
funzione    di   informazione   e   comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni,  e  pertanto  richiedono  un  coordinamento  che  ne
governi, con efficacia, le interazioni e le sinergie.
  Questa  dimensione  complessiva e integrata della comunicazione non
puo' essere dimenticata ne' sottovalutata nell'attuazione della legge
del 7 giugno 2000, n. 150.
  Nello  svolgimento delle attivita' di comunicazione e informazione,
cosi'  come  nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro
strutture, le amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e
decisivi  gli  strumenti  interattivi  della  comunicazione  on  line
(Internet-intranet).     I     processi     organizzativi     devono,
conseguentemente,  essere  ridisegnati  in  relazione all'esigenza di
sviluppare   modalita'   interattive   di  comunicazione  interna  ed
interistituzionale nei confronti dei cittadini.
  Una   buona   comunicazione   interna,   fondata   su  di  un'ampia
circolazione   delle  informazioni  sulle  attivita'  ed  i  processi
lavorativi,  e  il pieno coinvolgimento del personale nei progetti di
cambiamento   organizzativo,   consente   di   costruire   al  meglio
l'identita'  di un'amministrazione, favorisce la crescita di un senso
di  appartenenza  positivo  alla  dimensione  del  lavoro  pubblico e
contribuisce a porre su nuove basi l'immagine della sfera pubblica.
3.  Modalita'  operative:  il  coordinamento  degli  strumenti  della
                           comunicazione.
  Le  amministrazioni  devono  assicurare il raccordo operativo tra i
segmenti  di comunicazione attivati, il portavoce, l'ufficio stampa e
l'ufficio  per  le relazioni con il pubblico e le analoghe strutture,
devono  prevedere  forme  organizzative  di  coordinamento delle loro
attivita'   per   massimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  umane  ed
economiche,  e  creare  sinergie  ed  integrazione  tra  le azioni di
comunicazione  per  contribuire a rendere efficaci e soddisfacenti le
relazioni con i cittadini.
  Ciascuna  amministrazione,  quindi,  potra'  istituire  al  proprio
interno  una  struttura  di  coordinamento,  costituita dal direttore
dell'Urp  e  delle  analoghe  strutture  ove esistenti, dal direttore
dell'ufficio   stampa   e   dal  portavoce  se  presente  all'interno
dell'amministrazione.
  La  struttura  di  coordinamento  ha  funzioni  di  programmazione,
indirizzo e raccordo delle attivita' da realizzare.
  Alla  struttura di coordinamento spetta il compito di presentare al
vertice  dell'amministrazione,  entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma delle iniziative di comunicazione.
  Il programma deve contenere:
    la   definizione   degli   obiettivi   e  della  strategia  della
comunicazione  integrata  (azioni  di comunicazione interna, esterna,
on-line, pubblicitaria etc.);
    la  descrizione  delle singole azioni con l'indicazione dei tempi
di realizzazione (calendarizzazione per fasi);
    la scelta dei mezzi di diffusione e il budget;
    la  pianificazione  delle attivita' di monitoraggio e valutazione
dell'efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post).
3.1.  La  struttura di missione per l'informazione e la comunicazione
                          con i cittadini.
  Per  soddisfare  l'esigenza  di raccordo operativo e d'integrazione
tra le strutture di informazione e comunicazione previste della legge
del 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento della funzione pubblica ha
attivato un'apposita "Struttura di missione", con l'incarico di:
    1)   integrare   le   proprie   attivita'   di  comunicazione  ed
informazione  (ufficio  stampa,  Urp,  sito  web)  coordinandole  con
l'ufficio del portavoce;
    2)  supportare le amministrazioni nell'attuazione delle norme per
sviluppare e sperimentare azioni e progetti di comunicazione pubblica
integrata.
  La  struttura  di missione ha l'obiettivo di garantire l'attuazione
della legge del 7 giugno 2000, n. 150, di monitorare l'attivazione di
strutture  di  comunicazione  integrata  presso  le  amministrazioni,
nonche'   di   fornire  consulenza  alle  amministrazioni  anche  per
l'attivita'   di   formazione,   limitatamente   al   settore   della
comunicazione.
  Presso   la   struttura,   inoltre,   operano   gruppi   di  lavoro
specializzati   sull'applicazione   della  legge  e  sull'uso  di  un
linguaggio chiaro e comprensibile da parte delle amministrazioni.
  4. Funzioni degli organi dell'informazione e della comunicazione.
  Un   moderno   sviluppo  dell'informazione  e  della  comunicazione
richiede un decisivo impegno delle amministrazioni.
  Particolare  attenzione  deve  essere posta ai compiti che la legge
affida agli Urp, attraverso la realizzazione delle reti civiche e del
sito  Internet della pubblica amministrazione, nella loro funzione di
relazione   verso   l'esterno.   Essi  svolgono  infatti  compiti  di
informazione,  di  garanzia  di  accesso ai servizi, di ascolto delle
esigenze   degli  utenti,  di  promozione  dell'innovazione  e  della
semplificazione,   nonche'   di   verifica  della  soddisfazione  del
cittadino rispetto all'erogazione dei servizi stessi.
  In  questo  contesto, gli uffici per le relazioni con il pubblico e
le   analoghe   strutture  devono  poter  ricorrere  a  procedure  di
comunicazione   interna   codificate  ed  efficaci  per  divenire  il
terminale   di  destinazione  di  atti  e  documenti  che  consentano
sollecite  ed  esaurienti  risposte alle richieste dei cittadini. Nei
casi   piu'   complessi,   gli   Urp   devono  poter  disporre  della
documentazione  utile  alla  soddisfazione dell'utente entro un tempo
ragionevole,   comunque   predeterminato   dalle  amministrazioni  di
appartenenza  che  individueranno,  del  pari, le sanzioni in caso di
inadempienza o di ritardo nella risposta.
  Al  fine di rendere gli Urp strumenti del cambiamento interno della
Pubblica   amministrazione,  attraverso  una  funzione  di  marketing
istituzionale   e  di  verifica  della  soddisfazione  del  cittadino
rispetto  all'erogazione  dei servizi, e' opportuno che essi siano in
grado   di  progettare  e  sviluppare  azioni  di  studio  e  ricerca
attraverso risorse umane in possesso delle competenze necessarie.
  L'incarico di gestione delle reti civiche, assegnato dalla legge n.
150/2000  agli Urp, e del sito Internet, e' destinato ad espandere la
dimensione  di questi uffici da semplice sportello di informazione al
cittadino  a terminali di banche dati. Gli Urp devono pertanto essere
in  grado di svolgere piu' funzioni e di corrispondere ad una domanda
differenziata di servizi da parte del cittadino.
  La   stessa  legge  n.  150/2000  attribuisce  all'ufficio  stampa,
prioritariamente,  la  gestione dell'informazione in collegamento con
gli  organi  di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed
on line.
  In  particolare  l'ufficio  stampa,  coordinato  da un direttore di
servizio, si occupa:
    della   redazione   di  comunicati  riguardanti  sia  l'attivita'
dell'amministrazione  e  del  suo vertice istituzionale sia quella di
informazione, promozione, lancio dei servizi;
    dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
    della   realizzazione   di   una  rassegna  stampa  quotidiana  o
periodica, anche attraverso strumenti informatici;
    del   coordinamento   e   della  realizzazione  della  newsletter
istituzionale e di altri prodotti editoriali.
  Nelle  amministrazioni  locali  di  piccole  dimensioni, per meglio
ottimizzare  le  loro  funzioni,  gli  uffici  stampa, cosi' come gli
uffici per le relazioni con il pubblico, possono essere costituiti in
forma  consorziata  tra  enti  locali che raggruppino una popolazione
residente non inferiore a 25.000 unita'.
  A  differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali,
la  figura  del  portavoce, presente nelle amministrazioni complesse,
sviluppa  un'attivita' di relazioni con gli organi di informazione in
stretto  collegamento  ed  alle  dipendenze del vertice "pro tempore"
delle amministrazioni.
                          5. La formazione.
  La  legge  del  7  giugno  2000,  n.  150,  e il regolamento del 21
settembre  2001,  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 422, e
piu'  specificatamente  la  direttiva  del  Ministro  per la funzione
pubblica  del 13 dicembre 2001, sulla "Formazione e la valorizzazione
del  personale  delle  pubbliche  ammistrazioni",  individuano  nella
formazione  la  chiave per migliorare la qualita' delle prestazioni e
per incentivare la motivazione del personale. La normativa offre alle
amministrazioni   i   primi   strumenti   per  adeguare,  migliorare,
selezionare  - attraverso la definizione di percorsi di formazione ad
hoc  - le risorse umane gia' indirizzate o da indirizzare nei settori
delle  relazioni con i media (ufficio stampa e ufficio del portavoce)
e  con i cittadini (uffici delle relazioni con il pubblico e analoghe
strutture).  E' da tenere presente che le attivita' di informazione e
comunicazione  -  svolte  all'interno  di  queste  strutture  -  sono
considerate  rilevanti  per  la concreta realizzazione di pratiche di
buon governo.
  Le   norme   sopraindicate   sanciscono  una  parita'  dell'offerta
formativa  con  la  presenza  di soggetti privati e di una cultura di
mercato   dal   cui   confronto   e  competizione  deve  derivare  un
miglioramento  complessivo  della qualita' della formazione in questo
settore.
  La  formazione,  oltre ad avere il compito di professionalizzare le
risorse umane, dovra' essere la leva primaria per rendere omogeneo il
livello  di preparazione e la capacita' del personale impegnato nella
comunicazione pubblica.
  In  considerazione  di  cio'  le  amministrazioni  devono  adottare
programmi  formativi  per tutto il personale impegnato nell'attivita'
di  informazione  e comunicazione come previsto dalle norme vigenti e
dalla direttiva del 13 dicembre 2001.
  L'attivita'  formativa  dei  singoli  dipendenti svolta nel periodo
intercorso  tra  l'entrata  in  vigore  della  legge n. 150/2000 e la
pubblicazione   del   regolamento   (decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n. 422/2001), che rispetti i requisiti previsti dalle due
norme,  su  richiesta  delle  amministrazioni di appartenenza, potra'
essere  validata da una commissione, istituita presso la struttura di
missione del Dipartimento della funzione pubblica.
                  6. I nuovi profili professionali.
  L'individuazione    e    la    regolamentazione   delle   tipologie
professionali che opereranno negli uffici stampa, negli uffici per le
relazioni  con  il  pubblico  e  in  strutture  analoghe  utilizzando
strumenti  di informazione e comunicazione tradizionali e nuovi, come
indicato  dall'art.  8,  comma 3, ed art. 9, comma 5, della legge del
7 giugno  2000,  n. 150, sono affidate alla contrattazione collettiva
con   le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  territorio
nazionale delle categorie professionali.
                 7. Il monitoraggio delle attivita'.
  Il   Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha  gia'  promosso  e
sviluppera'   in   modo   costante   sondaggi,   studi,   ricerche  e
sperimentazioni finalizzate a:
    1)  monitorare  lo  stato  di attuazione della legge del 7 giugno
2000, n. 150;
    2)  verificare le inadeguatezze da questa gia' rivelate nel lungo
dibattito  che  ne  ha  accompagnato  la  pur necessaria approvazione
(dall'esigenza   di   meglio   definire   gli  ambiti  delle  singole
professionalita',  ai  rilievi  mossi anche in sede europea circa gli
accessi a taluni ruoli ed uffici);
    3)  promuovere  modelli e standard di riferimento che favoriscano
la nascita e lo sviluppo di una cultura della comunicazione integrata
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
  Nell'ambito   di   tale   attivita',   che   sara'   sviluppata  in
collaborazione   con  le  associazioni  di  categoria  e  gli  ordini
professionali  dei  comunicatori,  delle  relazioni  pubbliche  e dei
giornalisti,  grande  attenzione  verra' dedicata alla costruzione di
tipologie    professionali    e    modelli   di   valutazione   delle
professionalita'  della nuova comunicazione pubblica e dell'efficacia
del  loro  agire.  Si tratta di tenere sotto osservazione la qualita'
dei   servizi  e  delle  attivita',  di  valutare  le  performance  e
"validare" i risultati.
  Le  amministrazioni,  a  tal  fine, dovranno verificare, attraverso
sondaggi,  studi  e  ricerche,  da affidare anche a soggetti privati,
l'attuazione   del   piano   di  comunicazione  annuale  e  misurarne
l'efficacia.
                          8. Il linguaggio.
  Il   Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha  gia'  promosso  e
realizzato,  a  partire  dai  primi  anni '90, progetti dedicati alla
semplificazione  del linguaggio amministrativo usato nei contatti con
i  cittadini.  L'opinione  pubblica,  ma anche le amministrazioni, si
aspettano  ulteriori  sforzi  per  combattere e rendere il cosiddetto
"burocratese"  piu'  chiaro  ed  accessibile e la comunicazione tra i
cittadini  e  la pubblica amministrazione piu' snella ed efficace. La
comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni  deve  soddisfare  i
requisiti   della   chiarezza,  semplicita'  e  sinteticita'  e,  nel
contempo,  garantire  completezza  e  correttezza  dell'informazione.
Questo  obiettivo  dovra'  essere  perseguito anche con l'impiego dei
nuovi strumenti informatici.
  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  attivera' nei prossimi
mesi,  presso  la struttura di missione, un servizio di consulenza il
cui scopo sara' di assistere le pubbliche amministrazioni e i gestori
di  servizi  pubblici  a riscrivere atti e documenti, a migliorare la
qualita'   della   comunicazione   per   renderla   piu'  semplice  e
comprensibile  a  tutti  i  cittadini ed utenti dei servizi pubblici.
L'obiettivo  sara'  di  quello  di  rendere ufficiali le regole della
semplificazione   e   di   promuoverne  la  diffusione  in  tutte  le
amministrazioni.
                           9. Le risorse.
  Le  amministrazioni si impegnano a individuare nel proprio bilancio
un  capitolo  dedicato  alle spese complessive per la comunicazione e
informazione  pubblica  in  una percentuale non inferiore al 2% delle
risorse generali.
                   10. Osservanza della direttiva.
  La  dirigenza verra' valutata, ai sensi del decreto legislativo del
30 luglio  1999, n. 286, e del decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n.  165,  anche alla luce dell'applicazione della presente direttiva.
Pertanto  i vertici dell'amministrazione, in sede di emanazione della
direttiva  annuale  e  degli  indirizzi  strategici,  indicheranno le
misure  di comunicazione istituzionale da adottare e gli obiettivi da
raggiungere in linea con il programma di governo dell'Amministrazione
pubblica.
    Roma, 7 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Frattini
Registrato ala Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 355