Alle province
                              Ai  comuni  con popolazione superiore a
                              5.000 abitanti
                                  e, per conoscenza:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento     affari    interni    e
                              territoriali   -   Direzione   centrale
                              finanza locale
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale
Premessa.
  Com'e'  noto,  ai  fini  del  concorso  delle  autonomie  locali al
rispetto   degli   obblighi   comunitari  della  Repubblica  ed  alla
conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio  2002-2004,  l'art.  24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge   finanziaria   2002),   come   modificato   dall'art.  3  del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  13  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  47  del 25 febbraio 2002), ha delineato, per tale arco
temporale,  gli obiettivi ed i vincoli inerenti il rispetto del patto
di  stabilita'  interno  per  le  province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
  In  merito  il  legislatore,  nel  dare  continuita'  all'azione di
risanamento  posta  in essere negli ultimi anni, ha rivisto i vincoli
legati  all'evoluzione  del disavanzo finanziario (che in questa sede
verra'   denominato  "saldo  finanziario"  data  la  possibilita'  di
assumere  valori positivi e negativi) analogamente con l'impostazione
gia'  seguita  in  passato  ed  ha  posto  un  ulteriore vincolo alla
crescita  degli  impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti per
il 2002.
  In  particolare, nel determinare l'evoluzione del saldo compatibile
con  gli obiettivi di finanza pubblica, e' stato posto il vincolo del
2,5 per cento alla crescita del saldo finanziario dell'esercizio 2002
rispetto  al  corrispondente  saldo dell'esercizio 2000 e l'ulteriore
vincolo  che  limita  al  6 per cento la crescita degli impegni e dei
pagamenti di alcune spese correnti registrate nell'esercizio 2000.
  Si ritiene opportuno precisare che i due vincoli sono correlati tra
loro  in  quanto  il  vincolo  aggiuntivo di crescita del 6 per cento
delle spese non puo' determinare in alcun modo una crescita del saldo
finanziario  superiore  al  limite  consentito  del 2,5 per cento; se
quest'ultimo  vincolo non fosse rispettato risulterebbe necessario un
intervento   sulle  entrate  (utili  alla  determinazione  del  saldo
finanziario)  tale  da  garantire  il  rientro nel limite del 2,5 per
cento.
  Le maggiori innovazioni legislative riguardano:
    a)  le  modalita'  di  calcolo del saldo programmatico per l'anno
2002 (art. 24, comma 1);
    b) il contenimento delle spese correnti nell'esercizio 2002 (art.
24,  comma 2, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13 del
2002,  e  commi  3,  4  e 4-bis, quest'ultimo introdotto dal medesimo
decreto-legge n. 13 del 2002);
    c)  i  riflessi  sulle previsioni di bilancio e sulle gestioni di
cassa e di competenza;
    d)  gli  effetti  finanziari sugli esercizi 2003 e 2004 (art. 24,
comma 5);
    e)  l'introduzione  di  meccanismi premianti e sanzionatori (art.
24, comma 9);
    f) un diverso monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art.
24,  commi  10,  11,  12  e  13,  come  modificato  dall'art.  3  del
decreto-legge n. 13 del 2002).
  In  proposito  saranno di seguito fornite le indicazioni necessarie
all'attuazione  dei  contenuti innovativi sopra menzionati, rinviando
per  tutto cio' che in questa sede non e' diversamente disciplinato a
quanto  gia'  disposto  dalla  precedente normativa e dai conseguenti
atti  amministrativi  gia'  emanati  consultabili  sul  sito Internet
www.tesoro.it  secondo  le  modalita'  definite  al punto H di questa
circolare.
A. Le modalita' di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2002.
  L'art.  24,  comma 1, della legge n. 448 del 2001 detta indicazioni
sui   parametri   cui  far  riferimento  per  il  calcolo  del  saldo
programmatico   dell'anno   2002.   Tali  parametri  dovranno  essere
utilizzati  sulla  base  dello  stesso  meccanismo  di  calcolo  gia'
introdotto  in  passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il
saldo finanziario dell'esercizio 2000 e aumentarlo o diminuirlo nella
misura   del   2,5   per   cento,  a  seconda  che  tale  saldo  sia,
rispettivamente, negativo o positivo.
  Circa  il  computo  del  saldo  programmatico 2002, gli enti locali
dovranno procedere nel seguente modo:
  A.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2000.
  Come  disposto dal comma 1 del citato art. 24, il saldo finanziario
rilevante ai fini del patto di stabilita' interno e' quello computato
ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive  modificazioni  (art.  30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488).
  La determinazione del saldo 2000 deve quindi effettuarsi secondo le
istruzioni  impartite  dallo  scrivente  con  la circolare n. 4 del 4
febbraio  2000  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del 14
febbraio 2000) e con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica del 1 agosto 2000 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 31 agosto 2000), considerando le voci
riportate  negli  allegati  C,  D  o  E  (a  seconda  della classe di
popolazione di riferimento) alla predetta circolare n. 4.
  A.2. Calcolo del saldo programmatico 2002.
  Il saldo programmatico 2002 deve essere pari:
    per  gli  enti  con  saldo  finanziario  2000  negativo, al saldo
finanziario  2000  (di cui al precedente punto A.1) aumentato del 2,5
per  cento  (es.:  saldo  finanziario 2000= -100; saldo programmatico
2002= -102,5);
    per  gli  enti  con  saldo  finanziario  2000  positivo, al saldo
finanziario  2000  (di cui al precedente punto A.1) diminuito del 2,5
per  cento  (es.:  saldo  finanziario 2000= +100; saldo programmatico
2002= +97,5).
B. Il contenimento delle spese correnti nell'esercizio 2002.
  I  commi  2,  3  e 4 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001, come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13 del 2002, introducono,
sulla  gestione  di  bilancio  2002,  ulteriori vincoli alla crescita
delle  spese  correnti,  come  definite  dai  commi 2, 3 e 4-bis; nel
confronto  tra  il 2000 e il 2002, tale crescita non puo' eccedere il
limite del 6 per cento.
  L'art.  3,  comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2002, ha stabilito
che  le  spese  correnti  soggette al vincolo di espansione del 6 per
cento  sono  quelle  stesse  che  concorrono  al  calcolo  del  saldo
finanziario salvo quanto previsto ai commi 3 e 4-bis.
  Occorre   pertanto   fare  riferimento  all'ammontare  delle  spese
correnti calcolate al netto delle seguenti voci:
    interessi passivi;
    spese  sostenute  sulla  base  di  trasferimenti  con  vincolo di
destinazione  dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli  enti che
partecipano al patto di stabilita' interno;
    spese    che    per    loro   natura   rivestono   il   carattere
dell'eccezionalita'  (ad  esempio:  gli  eventi  calamitosi, le spese
correnti   sostenute  in  occasione  di  consultazioni  elettorali  e
referendarie,  le  spese  di  parte corrente per sentenze esecutive e
atti   equiparati,  ed  ogni  altra  fattispecie  riconducibile  alla
definizione  di  cui al punto 1.3 dell'allegato n. 1 al decreto dello
scrivente  del  1  agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203 del 31 agosto 2000).
  I  commi  3 e 4-bis, inoltre, ai soli fini del rispetto dei vincoli
di  espansione  della  spesa  di  cui  ai  commi  2 e 4 dell'art. 24,
individuano  il comportamento da adottare in ordine alle modalita' di
contabilizzazione di specifiche fattispecie di spese.
  In  particolare,  il  comma  3  affronta  il  problema  delle spese
connesse  all'esercizio  di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate  sulla  base  di  modificazioni  legislative  intervenute  a
decorrere  dall'anno  2000  o  negli anni successivi, disponendone la
deducibilita'  dalle  spese  correnti  nei  limiti dei corrispondenti
finanziamenti  statali  o regionali. In tal caso, l'effetto e' quello
di  consentire agli enti locali di impegnare e di erogare le maggiori
somme  per  finanziare  le  funzioni  conferite  (ad  esempio  con il
cosiddetto  "federalismo  amministrativo")  nei  limiti  dei predetti
finanziamenti.
  Il  primo periodo del comma 4-bis, evidenzia il caso degli enti che
hanno  esternalizzato  i  servizi  negli  anni  1997,  1998  e  1999,
prevedendo,  in  via convenzionale ed esclusivamente per le finalita'
di cui ai commi 2 (vincolo sugli impegni) e 4 (vincolo sui pagamenti)
dell'art.  24,  la contabilizzazione all'interno delle spese correnti
dell'anno  2000  della  spesa  relativa  alla  gestione  diretta  del
servizio  sostenuta  nell'anno  antecedente  l'esternalizzazione,  in
luogo  dell'impegnato  o  del pagato relativo all'esercizio 2000, ove
quest'ultimo risulti inferiore al precedente.
  In  tal  modo si produce l'effetto di ampliare i margini di manovra
dell'ente nel rispetto dei limiti di espansione della spesa premiando
il   comportamento   di   quegli  enti  che,  nella  loro  autonomia,
perseguendo  obiettivi  di  efficienza  e  riduzione  dei costi nella
gestione  dei servizi pubblici, hanno tenuto in passato comportamenti
atti  a  produrre effetti economici positivi ai fini del contenimento
del  proprio  disavanzo,  nello  spirito della normativa sul patto di
stabilita' interno.
  Il  secondo  periodo  del  comma  4-bis  affronta  sia  il problema
dell'adozione  da  parte degli enti di impostazioni contabili diverse
tra  gli  esercizi  2000  e  2002  riferite  a gestioni di servizi di
carattere   imprenditoriale   che   quello  delle  spese  interamente
finanziate  dai proventi di convenzioni stipulate con enti pubblici o
privati,  disponendo  l'esclusione dal complesso delle spese correnti
2002  assoggettate  al  vincolo del 6 per cento, delle maggiori spese
afferenti le fattispecie sopra specificate. E' opportuno peraltro che
ove  gli  enti  ravvisino,  nella  propria gestione, attivita' di tal
genere,  gli  stessi  enti ne diano esplicita evidenza, redigendo una
apposita  relazione  illustrativa (da conservare agli atti dell'ente)
con  la  descrizione  del fenomeno e la quantificazione degli effetti
finanziari  correlati  rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli del
patto di stabilita' interno.
  Per maggiore chiarezza, nell'allegato A alla presente circolare, e'
rappresentato   uno  schema  esemplificativo  in  cui  sono  poste  a
raffronto   le  componenti  di  spesa  che  devono  essere  prese  in
considerazione  per  il  calcolo  del  saldo  finanziario  con quelle
soggette al limite di espansione del 6 per cento.
  Alla  luce  della  definizione  di cui sopra, per la determinazione
dell'ammontare  massimo  delle spese correnti consentito per il 2002,
si deve far riferimento:
    per   gli   impegni,   agli   impegni   correnti   di  competenza
dell'esercizio  2000  (risultanti  dal  conto  consuntivo  dell'ente)
incrementati del 6 per cento;
    per  i pagamenti, ai pagamenti correnti (in conto competenza e in
conto  residui)  dell'esercizio 2000 (risultanti dal conto consuntivo
dell'ente) incrementati del 6 per cento.
  Qualora  l'ente non abbia approvato il conto consuntivo 2000 potra'
fare riferimento, per gli impegni, ai dati contabili di ragioneria e,
per i pagamenti, ai dati del verbale di chiusura.
C.  I riflessi sulle previsioni di bilancio e sulle gestioni di cassa
e di competenza.
  C.1. Previsioni di bilancio.
  Il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001 richiede che il
saldo  finanziario  computato ai sensi del comma l dell'art. 28 della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive modificazioni sia
definito  in  termini  di  cassa. Inoltre, i commi 2 e 4 dello stesso
art.  24  stabiliscono  che  la  limitazione sulla spesa corrente sia
riferita sia alla gestione di cassa che a quella di competenza.
  Non vi e', pertanto, alcun riferimento esplicito alle previsioni di
bilancio  a  differenza  di quanto previsto dalle regole del patto di
stabilita'  interno  introdotte  per gli anni precedenti, secondo cui
l'ente  doveva  far  riferimento al bilancio di previsione iniziale o
agli stanziamenti determinati da ulteriori variazioni.
  Tuttavia, e' ragionevole ipotizzare che anche le regole inerenti il
patto di stabilita' per l'anno 2002 dovrebbero produrre effetti sulla
determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella
fase  iniziale o nel corso delle successive variazioni): infatti, non
e' pensabile che un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi (da
realizzare  attraverso  il  contenimento  della  spesa corrente e con
aumenti  delle entrate proprie) non abbia conseguenze sul processo di
formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza, oltre
che sugli impegni e accertamenti del conto consuntivo.
  C.2. Gestione di cassa.
  L'applicazione dei vincoli e delle regole poste dalla normativa del
patto di stabilita' interno per il 2002, determina per la gestione di
cassa:
    l'applicazione  diretta  della  limitazione  del 2,5 per cento al
saldo effettivo della gestione di cassa inteso come differenza tra le
entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente pagate, in
conto competenza e in conto residui, al netto delle poste individuate
dall'art.  30 della legge n. 488 del 1999 (trasferimenti da Stato, da
U.E.,  e dagli enti partecipanti al patto, proventi della dismissione
di beni immobiliari e finanziari, riscossioni di crediti, ecc.);
    l'applicazione  ai  soli  pagamenti  correnti  del 2002, in conto
competenza  ed  in  conto  residui, del limite invalicabile del 6 per
cento  rispetto  all'anno  2000  (secondo  le  indicazioni  di cui al
precedente punto B).
  Peraltro,  come  gia'  chiarito,  i  due  vincoli sono strettamente
correlati.
  C.3. Gestione di competenza.
  L'applicazione dei vincoli e delle regole poste dalla normativa del
patto di stabilita' interno per il 2002, determina per la gestione di
competenza:
    l'applicazione  ai  soli  impegni per spese correnti del 2002 del
limite  invalicabile  del 6 per cento rispetto all'anno 2000 (secondo
le indicazioni di cui al precedente punto B).
  Il  legislatore,  con l'espressione "nei limiti stabiliti dal comma
1"  inserita  all'interno  del  comma  2  del  predetto art. 24, come
modificato  dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 13 del 2002,
ha  inteso  altresi'  collegare  il  suddetto vincolo sugli impegni a
quello  sul  saldo  finanziario  di  cassa. Tale correlazione si deve
intendere  nel  senso  che  la  gestione  di  competenza,  in  quanto
produttrice, a livello di impegni, di effetti finanziari sulla cassa,
deve  essere costantemente tenuta sotto stretto monitoraggio da parte
dell'ente   per   non  determinare  una  crescita  incontrollata  dei
pagamenti  in  conto competenza che, unitamente ai pagamenti in conto
residui, non consentirebbe il rispetto di uno o di entrambi i vincoli
previsti dalla legge finanziaria del 2002.
D. La continuita' della manovra negli anni 2003 e 2004.
  Per  garantire  continuita'  all'azione  di  risanamento  dei conti
pubblici,  l'art.  24  attribuisce  valenza  triennale  alla  manovra
relativa  al  patto  di stabilita' interno; in particolare il comma 5
prevede,  per  gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore riduzione del saldo
finanziario  di cassa degli enti pari ad un intervento correttivo del
2  per  cento  della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai
fini della determinazione del saldo finanziario.
  I  saldi  tendenziali cui applicare la correzione devono calcolarsi
sulla  base dei saldi finanziari degli anni precedenti, applicando un
incremento   pari   al   tasso   d'inflazione   programmato  indicato
dall'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2002-2006, e i cui valori sono:
    tasso d'inflazione programmato per l'anno 2003: +1,3%;
    tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004: +1,0%.
  Pertanto,  per  calcolare  il saldo tendenziale dell'esercizio 2003
occorrera'  far  crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo finanziario
relativo  al  2002  dell'1,3 per cento, mentre per calcolare il saldo
tendenziale  dell'esercizio  2004, con lo stesso criterio, occorrera'
far  riferimento al saldo finanziario 2003, applicando opportunamente
la percentuale dell'1 per cento.
  Il saldo programmatico si otterra' applicando al saldo tendenziale,
come  sopra  calcolato,  un intervento correttivo pari al 2 per cento
della  spesa  corrente  dell'anno  precedente rilevante ai fini della
determinazione del saldo finanziario.
  A  titolo  esemplificativo, nell'allegato B alla presente circolare
e'   rappresento   un   caso  concreto  di  calcolo  degli  obiettivi
programmatici degli anni 2003-2004.
E. I meccanismi premiante e sanzionatorio.
  Il  terzo  periodo  del comma 9 dell'art. 24 della legge n. 448 del
2001  introduce  un  meccanismo  premiante  per  gli  enti  che hanno
rispettato  i  vincoli ad essi richiesti dalla normativa sul patto di
stabilita'   interno:   vengono   loro  attribuite  le  risorse  rese
disponibili  dall'applicazione  della  sanzione,  di  cui  al secondo
periodo  del  medesimo  comma 9, agli enti che non hanno rispettato i
vincoli   loro   imposti.  Tale  sanzione  consiste  nella  riduzione
ulteriore  (rispetto  a  quella gia' prevista dal primo periodo dello
stesso  comma  9) dell'importo dei trasferimenti erariali spettanti a
ciascun  ente,  in  misura  pari  alla  differenza  tra gli obiettivi
derivanti dall'osservanza della normativa e i risultati conseguiti.
  Il   meccanismo   di  attribuzione  di  tali  nuove  risorse  sara'
disciplinato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  mentre le modalita' ed i
tempi   per  la  trasmissione,  da  parte  dei  singoli  enti,  delle
informazioni  rilevanti  ai  fini  della  verifica del rispetto degli
obiettivi  del  patto  di stabilita' interno costituiranno oggetto di
apposito decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
(quarto periodo del comma 9 del citato art. 24).
F. Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.
  Ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno i commi 10
e  11  dell'art.  24  della  legge  n.  448 del 2001 prevedono che le
province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore a 60.000 abitanti
devono  inviare  trimestralmente  al  Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro
il  giorno  20  del  mese  successivo  alla  fine  del  trimestre  di
riferimento,   le   informazioni   sugli   incassi  e  sui  pagamenti
effettuati,  nonche'  informazioni analoghe sugli impegni assunti; le
informazioni,  come  indicato  al  comma 12, dovranno far riferimento
anche  alle  eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti
di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
  Le  modalita' e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le
informazioni  di cui sopra saranno forniti, come previsto al comma 13
(come  modificato dall'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 13
del 2002), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno che sara' emanato entro il
mese di aprile 2002.
  Si coglie, peraltro, l'occasione per ricordare che gli enti sono in
ogni  caso tenuti, qualora non abbiano gia' provveduto, all'invio dei
prospetti  contenenti  le  riscossioni  e  i  pagamenti  necessari al
computo  del  saldo  finanziario  al  31 dicembre 2000 e 2001, con le
modalita' di cui al paragrafo D.2 della circolare n. 6 del 6 febbraio
2001.
G. Ulteriori disposizioni.
  G.1. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di
stabilita' interno.
  Il  comma  1  dell'art.  24  della  legge n. 448 del 2001 individua
l'ambito  soggettivo  di  applicazione  della  normativa del patto di
stabilita'   interno   per   il   2002   facendo   riferimento   alle
amministrazioni  provinciali  ed  ai  comuni  compresi  nella  classe
demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.
  Per   la   determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare  ai  fini  degli  adempimenti  connessi  con  il patto di
stabilita' interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del
testo  unico  degli enti locali (popolazione residente calcolata alla
fine  del  penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per
il 2002, quella al 31 dicembre 2000).
  G.2. L'introduzione dell'euro nella rilevazione dei dati.
  Com'e'  noto,  conseguentemente all'attuazione del "changeover" del
segno  monetario,  dal  1 gennaio 2002, l'euro e' la moneta dei Paesi
europei   (tra   cui   l'Italia)  che  partecipano  alla  terza  fase
dell'Unione economica e monetaria.
  Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle regole del patto di
stabilita'  interno  per il 2002, l'ente deve provvedere a convertire
in  migliaia  di euro i risultati 2000 arrotondando per difetto o per
eccesso  alla  migliaia  di  euro piu' vicina, senza l'indicazione di
valori decimali.
H. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
circolare.
  Le  innovazioni  introdotte  dalla  normativa  inerente il patto di
stabilita'  interno  per  gli  anni  2002-2004 potrebbero generare da
parte  degli  enti  locali una serie di richieste di chiarimenti che,
per  esigenze  organizzative  e  di razionalita' del lavoro di questo
ufficio, e' necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax
(e non via telefono) ai seguenti indirizzi:
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
ragioneria  generale  dello  Stato,  I.Ge.P.A.  -  Ufficio II, via XX
Settembre  97  -  00187  Roma,  fax:  06/47613522 - fax: 06/4814027 -
e-mail: pattostab@tesoro.it
  Gli atti amministrativi emanati in applicazione della normativa sul
patto  di  stabilita'  interno  sono  consultabili  sul sito Internet
www.tesoro.it   nella   sezione  del  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato.
  A  dette  richieste  verra'  risposto  sollecitamente con lo stesso
mezzo di comunicazione usato.
  Qualora  in sede di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n.  13,  dovessero  essere  introdotte  dal Parlamento modifiche alla
normativa  attualmente vigente contrastanti con quanto disposto dalla
presente  circolare,  lo  scrivente,  se  del  caso,  provvedera'  ad
impartire nuove istruzioni.
                        Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio