IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  struttuali,  la  possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11  gennaio 1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge  2 luglio 2001, n. 248, e in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro e della
programmazione  economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla
Corte  dei  conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78,
predisposto  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, punti a) e b), della
citata legge n. 248/2001;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  29  ottobre  2001 presso il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, tra la societa' Itel
S.p.a.  e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il
quale  e'  stato  concordato  che  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  ai  sensi  del  sopra richiamato art. 1 del
decreto  interministeriale  n.  30012  del 6 giugno 2001, riguarda un
numero massimo di lavoratori pari a 300 unita';
  Vista  l'istanza  presentata  dalla predetta societa' Itel S.p.a. -
codice  ISTAT  31.62.2  -  intesa ad ottenere la proroga del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1 gennaio
2002 al 30 giugno 2002;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, dell'art. 2, comma 1,
punto  a), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art.
1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro del tesoro e della programmazione economica
n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1
agosto  2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concessa la proroga del
trattamento  straordinario di integrazione salariale in favore di 300
lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti  dalla  Itel  S.p.a.,  con  sede legale in San Gregorio di
Catania  (Catania),  unita' di Agrigento, per un numero massimo di 18
lavoratori;  Catania,  per  un numero massimo di 88 lavoratori; Eboli
(Salerno),  per  un  numero massimo di 30 lavoratori; Palermo, per un
numero  massimo  di  70 lavoratori;  Ragusa, per un numero massimo di
32 lavoratori;  Roma,  per  un numero massimo di 29 lavoratori; Atena
Lucana  (gia'  Sala Consilina) (Salerno), per un numero massimo di 11
lavoratori;  Siracusa, per un numero massimo di 22 lavoratori; codice
ISTAT 31.62.2 (matricola INPS n. 2100956773-00), per il periodo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del
20%.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllate  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille