L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 7 marzo 2002,
  Premesso che:
    con  deliberazione  28  dicembre  2001,  n.  317/01  (di seguito:
deliberazione  n.  317/01),  l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito: l'Autorita) ha adottato condizioni transitorie per
l'erogazione  del  servizio di dispacciamento dell'energia elettrica,
riportate  nell'allegato  A  alla medesima deliberazione (di seguito:
condizioni    transitorie    per   l'erogazione   del   servizio   di
dispacciamento);
    l'art.   9,   comma   9.4,   delle   condizioni  transitorie  per
l'erogazione  del  servizio di dispacciamento prevede che l'Autorita'
definisca  con  successivo  provvedimento  modalita'  e condizioni di
carattere  contrattuale  e  amministrativo  relative  al  servizio di
dispacciamento  dell'energia  elettrica,  nonche'  le  modalita'  per
l'approvvigionamento  da  parte  della societa' gestore della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.  (di  seguito: il gestore della rete)
delle risorse per l'erogazione del medesimo servizio;
    l'Autorita'  ha  organizzato in data 18 gennaio 2002 un seminario
per  la  presentazione  delle condizioni transitorie per l'erogazione
del servizio di dispacciamento a tutti gli operatori interessati;
    alcuni  soggetti  hanno  richiesto  all'Autorita' chiarimenti per
quanto  concerne  l'applicazione  delle  condizioni  transitorie  per
l'erogazione del servizio di dispacciamento;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20  ottobre  1999,  n. 158/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 9
novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  30  aprile  2001,  n.  95/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28
giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  ottobre  2001,  n. 228/01,
pubblicata  nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  297  del  22  dicembre  2001 recante testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi di trasporto, di misura e di
vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);
    la deliberazione n. 317/01;
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma  3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede
che  l'Autorita'  fissa  le  condizioni  atte a garantire a tutti gli
utenti  della  rete  la  liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita'  e  la  neutralita' del servizio di trasmissione e di
dispacciamento;
    l'art.  7,  comma 7.1, della deliberazione n. 95/01 prevede per i
soggetti  titolari di impianti di generazione l'obbligo di presentare
offerte  per  il  servizio di riserva, per il bilanciamento, e per la
gestione delle congestioni;
    l'art.   9,   comma   9.2,   delle   condizioni  transitorie  per
l'erogazione  del  servizio  di dispacciamento modifica il termine di
preavviso  per  l'esercizio della facolta' di recesso da contratti di
fornitura  annuale,  ad  esecuzione  continuata, di servizi elettrici
stipulati  con  clienti  del  mercato  vincolato, come definito dalla
deliberazione n. 158/99;
    ai   sensi   dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n.  79/1999
l'approvvigionamento  da  parte  del gestore della rete delle risorse
necessarie  per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve
avvenire  con  meccanismi  di  mercato  secondo  le  condizioni della
deliberazione  n. 95/01, e che tale regime si applica solo in seguito
all'operativita'  del  sistema  delle  offerte  di  cui  al  medesimo
articolo;  e  che,  nel  momento  in  cui  sara'  effettivo il regime
previsto dalla deliberazione n. 95/01, il servizio di dispacciamento,
in  questo  senso  dovendo essere innovato l'assetto posto a base del
testo integrato, avra' autonoma rilevanza sul piano della regolazione
tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;
    in  conseguenza  di  quanto  indicato  nel precedente alinea, per
l'anno  2002,  sino  all'operativita'  del  regime di cui al medesimo
alinea,    l'approvvigionamento    delle   risorse   necessarie   per
l'erogazione  del  servizio  di  dispacciamento  dovra'  avvenire con
modalita'  fissate  dall'Autorita'; e che in relazione a tale assetto
sono  stati  determinati  i  corrispettivi  previsti nelle condizioni
transitorie di dispacciamento;
    le  procedure  per  l'assegnazione  della  capacita' di trasporto
sull'interconnessione  e  dell'energia elettrica, per l'anno 2002, di
cui  all'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, agli
operatori   del  mercato  libero  si  sono  concluse  successivamente
all'entrata in vigore della deliberazione n. 317/01;
    il   completamento   della   disciplina   delle   condizioni  per
l'erogazione  del  servizio  di dispacciamento ai clienti del mercato
libero  per l'anno 2002 incide sulla valutazione che i clienti finali
possono  fare  ai  fini  del  loro  posizionamento sul mercato libero
ovvero sul mercato vincolato;
  Ritenuto che sia opportuno:
    al  fine di rendere piu' flessibile il meccanismo previsto per la
regolazione   delle   partite   economiche   relative   allo  scambio
dell'energia   elettrica,   modificare   l'art.  7  delle  condizioni
transitorie   per   l'erogazione   del  servizio  di  dispacciamento,
prevedendo  che  la  cessione  di  partite  di  energia  elettrica in
ciascuna  fascia  oraria  sia  consentita  anche  a  compensazione di
partite  di segno opposto in fasce orarie differenti e prevedendo che
sia  consentito  destinare  il saldo risultante al termine di ciascun
bimestre,  modificato  con un coefficiente per la copertura dei costi
per   l'approvvigionamento   delle   risorse   per   il  servizio  di
dispacciamento,  a  compensazione  dei  saldi  relativi  al  bimestre
successivo;
    a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, modificare
anche  la  determinazione  dell'energia elettrica eccedentaria di cui
all'art. 7, comma 7.6;
    integrare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio
di  dispacciamento,  prevedendo  modalita'  e condizioni di carattere
contrattuale   e   amministrativo   e  prevedendo  le  modalita'  per
l'approvvigionamento  da  parte  del gestore della rete delle risorse
per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
    ai   fini   della   definizione   del   regime  contrattuale  per
l'erogazione  del  servizio  di dispacciamento, richiedere al gestore
della  rete  la  predisposizione e la trasmissione all'Autorita', per
l'approvazione,  di uno schema di contratto tipo per il bilanciamento
e uno schema di contratto tipo per lo scambio;
    estendere,  al  fine  di  ridurre i tempi per l'attivazione delle
forniture  di  energia  elettrica  sul  mercato  libero, le misure di
modifica  dei  termini di preavviso per l'esercizio della facolta' di
recesso  da  contratti  di  fornitura annuale con clienti del mercato
vincolato  al  periodo  ricompreso  tra  la data di entrata in vigore
della presente deliberazione e il 31 marzo 2002;
    ripubblicare   l'allegato   A   alla   deliberazione  n.  317/01,
modificato e integrato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate e riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come
condizioni    transitorie    per   l'erogazione   del   servizio   di
dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo art. 2.