L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 9 gennaio 2002, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; l'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 stabilisce che "A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverra' su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo"; la norma di cui al precedente alinea dispone che: a) i consumi di gas rilevati tra due letture debbano essere attribuiti, ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture; b) nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera debba essere applicato considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie; Viste: la legge n. 481/1995; l'art. 1559 del codice civile; il provvedimento Cip n. 24/88; vista la delibera dell'Autorita' 19 luglio 2001, n. 164/01 (di seguito: delibera n. 164/01); Considerato che: nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 164/01, e' emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, erroneamente ritenendo equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente, in caso di variazioni tariffarie applicherebbero il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera valutando non l'intero periodo intercorrente tra due letture, ma quello compreso tra stime di consumo o decorrente da una stima; il comportamento di cui sopra determina una disparita' di trattamento tra gli utenti in quanto siffatte modalita' di calcolo delle variazioni tariffarie, non solo non garantiscono a tutti i clienti un'equa attribuzione dei consumi e delle variazioni tariffarie nei vari periodi di fatturazione, ma violano l'affidamento della clientela relativamente all'applicazione di un metodo di fatturazione fondato sui consumi certi previsto dal provvedimento Cip n. 24/88; Ritenuto che sia opportuno: garantire comportamenti uniformi da parte degli esercenti nell'applicazione dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88, e renderne sanzionabile l'inosservanza ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/1995, richiamandone altresi' le modalita' applicative ai fini delle necessarie verifiche; emanare, a tale fine, una direttiva che, oltre ai richiamati obiettivi di uniformita' e di sanzionabilita', sia rivolta a garantire ai clienti, serviti da esercenti che in passato non si siano attenuti alla corretta applicazione del citato provvedimento CIP n. 24/88: a) l'eliminazione del danno economico conseguente all'effettuazione di pagamenti maggiori del dovuto; b) un'efficace e uniforme informazione circa il diritto di cui alla lettera a); Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 4, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2001, n. 197, per omettere la comunicazione dell'inizio del procedimento, nella considerazione che v'e' urgenza di provvedere in modo da evitare che comportamenti non corretti di applicazione del citato provvedimento CIP n. 24/88 possano produrre ulteriori danni alla clientela e che comunque nel procedimento avviato con delibera n. 164/01, avente ad oggetto le modalita' applicative del citato provvedimento CIP n. 24/88, e' intervenuta ed ha avuto modo di interloquire una delle associazioni di esercenti (ANIGAS); Delibera: Art. 1. Obblighi degli esercenti ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6 del provvedimento della Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/88. 1.1 L'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24 (di seguito denominato: provvedimento Cip n. 24/88) prevede che l'impresa che esercita il servizio di distribuzione e di vendita del gas a mezzo di rete urbana (di seguito denominata: esercente): a) attribuisce i consumi di gas rilevati tra due letture ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture; b) adotta, nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie.