L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 9 gennaio 2002,
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani direttive
concernenti  la  produzione  e  l'erogazione dei servizi da parte dei
soggetti esercenti;
    l'art.  3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88
stabilisce  che  "A  decorrere dal presente provvedimento, a modifica
della   circolare   n.   117   del   18 luglio   1947  del  Ministero
dell'industria  e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno
essere  applicate  dalle  aziende distributrici sulle bollette emesse
dopo  la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione,
limitatamente  ai  consumi attribuibili al periodo successivo a detta
data.  Tale  attribuzione  avverra'  su base giornaliera considerando
convenzionalmente costante il consumo nel periodo";
    la norma di cui al precedente alinea dispone che:
      a) i  consumi  di  gas  rilevati tra due letture debbano essere
attribuiti,   ai  fini  della  loro  fatturazione  nelle  fatture  di
conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture;
      b) nel  caso  di  variazioni tariffarie intervenute nel periodo
intercorrente  tra  due  letture,  il  criterio dell'attribuzione dei
consumi  su  base  giornaliera  debba  essere  applicato considerando
convenzionalmente  costante  il  consumo  giornaliero nel periodo che
intercorre fra due variazioni tariffarie;
  Viste:
    la legge n. 481/1995;
    l'art. 1559 del codice civile;
    il provvedimento Cip n. 24/88;
    vista  la  delibera  dell'Autorita' 19 luglio 2001, n. 164/01 (di
seguito: delibera n. 164/01);
  Considerato che:
    nell'ambito  dell'istruttoria  avviata con la delibera n. 164/01,
e'  emerso  che  taluni  esercenti,  non  compiutamente identificati,
erroneamente ritenendo equivalente alla lettura dei consumi effettivi
la  stima  dei  consumi  effettuata  sulla  base  dei consumi storici
dell'utente,  in  caso  di  variazioni  tariffarie applicherebbero il
criterio  dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera valutando
non  l'intero  periodo  intercorrente  tra  due  letture,  ma  quello
compreso tra stime di consumo o decorrente da una stima;
    il  comportamento  di  cui  sopra  determina  una  disparita'  di
trattamento  tra  gli  utenti in quanto siffatte modalita' di calcolo
delle  variazioni  tariffarie,  non  solo  non garantiscono a tutti i
clienti   un'equa   attribuzione   dei  consumi  e  delle  variazioni
tariffarie nei vari periodi di fatturazione, ma violano l'affidamento
della  clientela  relativamente  all'applicazione  di  un  metodo  di
fatturazione fondato sui consumi certi previsto dal provvedimento Cip
n. 24/88;
  Ritenuto che sia opportuno:
    garantire   comportamenti   uniformi  da  parte  degli  esercenti
nell'applicazione   dell'art.   3,   comma   3.1,  punto  3.1.6,  del
provvedimento Cip n. 24/88, e renderne sanzionabile l'inosservanza ai
sensi  dell'art.  2,  comma  20,  lettera c) della legge n. 481/1995,
richiamandone   altresi'  le  modalita'  applicative  ai  fini  delle
necessarie verifiche;
    emanare,  a  tale  fine,  una  direttiva che, oltre ai richiamati
obiettivi   di  uniformita'  e  di  sanzionabilita',  sia  rivolta  a
garantire  ai  clienti,  serviti  da  esercenti che in passato non si
siano  attenuti  alla  corretta applicazione del citato provvedimento
CIP n. 24/88:
      a) l'eliminazione     del     danno    economico    conseguente
all'effettuazione di pagamenti maggiori del dovuto;
      b) un'efficace  e uniforme informazione circa il diritto di cui
alla lettera a);
  Ritenuto  che  sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1,
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e dell'art. 4, comma 1, del
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con  il decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5 marzo  2001, n. 197, per
omettere   la   comunicazione  dell'inizio  del  procedimento,  nella
considerazione  che v'e' urgenza di provvedere in modo da evitare che
comportamenti  non  corretti di applicazione del citato provvedimento
CIP  n.  24/88  possano produrre ulteriori danni alla clientela e che
comunque  nel  procedimento avviato con delibera n. 164/01, avente ad
oggetto  le  modalita'  applicative  del  citato provvedimento CIP n.
24/88,  e'  intervenuta  ed  ha  avuto modo di interloquire una delle
associazioni di esercenti (ANIGAS);
                              Delibera:
                               Art. 1.
                  Obblighi degli esercenti ai sensi
                 dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6
             del provvedimento della Giunta del comitato
                    interministeriale dei prezzi
                   del 9 dicembre 1988, n. 24/88.
  1.1  L'art.  3,  comma  3.1,  punto  3.1.6, del provvedimento della
Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988,
n. 24 (di seguito denominato: provvedimento Cip n. 24/88) prevede che
l'impresa  che esercita il servizio di distribuzione e di vendita del
gas a mezzo di rete urbana (di seguito denominata: esercente):
    a) attribuisce  i consumi di gas rilevati tra due letture ai fini
della  loro  fatturazione  nelle  fatture  di  conguaglio, all'intero
periodo intercorrente tra dette letture;
    b) adotta,  nel  caso  di  variazioni  tariffarie intervenute nel
periodo  intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione
dei   consumi  su  base  giornaliera  considerando  convenzionalmente
costante  il  consumo  giornaliero nel periodo che intercorre fra due
variazioni tariffarie.