IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della Protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il  quale vengono delegate le funzioni del
coordinamento  della  Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
  Viste  le  precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048
del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio
2001,  con  le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare
lo  stato  di  emergenza  nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica
e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della Regione
siciliana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
gennaio  2002  con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di gestione dei rifiuti
urbani,  speciali,  speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
  Considerato  che  il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio
della  Regione  siciliana  risulta  tutt'ora  in  gran  parte  ancora
incentrato sullo smaltimento in discarica;
  Considerato  che  per  limitare  lo  smaltimento  in  discarica dei
rifiuti  urbani  e'  necessario  conseguire  in tempi brevi, sia pure
progressivamente,   almeno   gli   obiettivi   minimi   di   raccolta
differenziata  e  riciclaggio  stabiliti  dall'art.  24  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  ed  avviare la produzione e
l'utilizzo  della  frazione  residuale  dei  rifiuti  a  valle  della
raccolta differenziata;
  Considerato  che  il recupero dai rifiuti di materiali e di energia
costituisce  la  fase piu' significativa nella gestione integrata dei
rifiuti  per il superamento della situazione di emergenza nel settore
rifiuti nella Regione siciliana;
  Rilevato che le ordinanze con le quali, a partire dall'ordinanza n.
2983  del  31  maggio 1989, non hanno ancora prodotto significativi e
risolutivi  interventi  atti  a promuovere la fase piu' significativa
nella  gestione  integrata  dei  rifiuti,  costituita dal recupero di
materiali  e  di  energie  dai rifiuti e comunque dalla riduzione del
conferimento nelle discariche;
  Considerato  che la situazione di emergenza potra' essere avviata a
risoluzione  solo  se  andra'  impostata,  realizzata  ed  avviata  a
gestione  la fase trattamento, valorizzazione e recupero di materiali
e  di  energie dai rifiuti, in particolare attraverso il recupero dei
materiali   con   la  raccolta  differenziata  e  quello  contestuale
dell'energia con la termovalorizzazione;
  Tenuto  conto  che per conseguire l'obiettivo di gestione integrata
di  rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri
al   commissario   delegato   per   attuare,   a  livello  di  ambito
territoriale,   una   gestione   unitaria  di  rifiuti  urbani  e  il
contestuale recupero di materiali e di energie;
  Considerato  che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati
in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano
il  recupero  e  l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione
dei    rifiuti    speciali    nel   territorio   regionale,   nonche'
l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale
dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;
  Atteso  che  continuano  a  sussistere  nella  Regione  siciliana i
presupposti  che  hanno  portato  alla  dichiarazione  dello stato di
emergenza ambientale;
  Ritenuto,  quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per
consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza,
i  poteri  gia'  conferiti al commissario delegato - presidente della
Regione  siciliana  con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi'
come  specificati  nell'ordinanza  n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche'
con  l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e con l'ordinanza n. 3136
del  25  maggio  2001,  in  materia  di  gestione dei rifiuti urbani,
speciali,   speciali   pericolosi,  in  materia  di  bonifiche  e  di
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee  e  dei cicli di depurazione nell'intero territorio della
Regione siciliana.