IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
concernente  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali  nel  settore  della  pesca,  modificato  da  ultimo  dal
regolamento (CE) n. 179/2002 del 28 gennaio 2002;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  97/413/CE  del 26 giugno 1997
relativa  agli obiettivi ed alle modalita' della ristrutturazione del
settore  della  pesca  nel  periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre
2001,  modificata  da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/70/CE
del 28 gennaio 2002;
  Considerato  che  il  gruppo di lavoro congiunto Commissione/Italia
sta  ultimando  l'allineamento  dell'archivio nazionale delle navi da
pesca con quello comunitario;
  Considerato  altresi'  che  gli  obiettivi  generali assegnati alla
flotta   italiana,   da   rielaborare   in  funzione  della  corretta
segmentazione  della flotta e del fabbisogno di capacita', in termini
di  stazza e potenza motrice, necessaria per migliorare la sicurezza,
la  navigazione  in  mare  e  le  condizioni  di  lavoro  a bordo dei
pescherecci  con  lunghezza  fuori  tutto  inferiore  a  12  metri ad
esclusione  di  quelli  da  traino, potranno essere ridefiniti solo a
conclusione  della  revisione  dei dati da parte del citato gruppo di
lavoro;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n.
203  del  31 agosto  1995) e successive modificazioni, concernente la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale
n.  258  del  3 novembre  1999),  concernente  la  determinazione dei
criteri  per  la  conferma  della  validita'  e per l'indicazione dei
limiti temporali definitivi dei nulla osta rilasciati;
  Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
276  del 24 novembre 1999), concernente i criteri per la gestione dei
nulla  osta  e  delle  nuove  licenze di pesca nonche' la sospensione
degli  effetti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilita'
alle agevolazioni contributive previste dallo SFOP per la costruzione
di nuove unita';
  Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
19 del 25 gennaio 2000) e 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 100
del  2 maggio 2001), concernenti la proroga della validita' dei nulla
osta per le nuove costruzioni di unita' da pesca;
  Avuto  riguardo  alle  risultanze  dello  stato  di avanzamento dei
lavori  di  costruzione delle unita' per le quali e' stato rilasciato
il nulla osta;
  Valutata  l'opportunita' di provvedere al rilascio della licenza di
pesca  per  le  unita'  di nuova costruzione i cui lavori siano stati
ultimati o siano prossimi al completamento;
  Valutata  altresi'  la  necessita'  di  garantire alle unita' della
piccola  pesca  costiera,  la sicurezza a bordo nonche' di consentire
l'esercizio dell'attivita' ad una maggiore distanza dalla costa;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162,
con  il  quale  sono  state  delegate al Sottosegretario di Stato on.
Paolo  Scarpa  Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina   generale  ed  il  coordinamento  in  materia  di  pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
                               Decreta
                               Art. 1.
  1.  La  validita' dei nulla osta, prorogata al 31 marzo 2001 con il
decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, e' ulteriormente prorogata al
30 giugno  2002  sempre  che entro tale data la nuova costruzione sia
stata  ultimata  e per la stessa sia stata richiesta l'iscrizione nei
pertinenti registri.
  2.  A  decorrere  dal  1  luglio  2002  i  nulla osta sono validi a
condizione  che  sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in
corso  di  validita',  con uguali caratteristiche tecniche di stazza,
potenza motore ed identici sistemi di pesca.
  3.  E'  equiparata al ritiro la cancellazione definitiva della nave
da  pesca  a  seguito  di perdita accidentale, di confisca o di altri
provvedimenti  adottati da autorita' di Paesi terzi che comportino la
perdita   definitiva  della  disponibilita'  della  nave  stessa.  La
disposizione si applica sempre che gli eventi non siano compensati da
aiuti pubblici.