Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              A tutti i Ministeri
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              segretario generale
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              segretario generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del segretario generale
                              Alle  amministrazioni  dello  Stato  ad
                              ordinamento autonomo
                              Agli   enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
                              Alle  aziende  del  Servizio  sanitario
                              nazionale
                              Alle universita'
                              All'Unioncamere
1. Premessa.
  Si  richiama  l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla
necessita'  di  attuare  il  piu'  ampio  decentramento delle sedi di
svolgimento   delle   prove   selettive  nei  concorsi  pubblici,  in
applicazione  di  quanto  previsto  dagli  articoli  35, comma 4, del
decreto  legislativo  n.  165/2001  e  20,  comma 2,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   9   maggio   1994,   n.  487,  come
successivamente  integrato  e  modificato,  al  fine di prevenire gli
inconvenienti  e i disagi che il grande afflusso di partecipanti alle
procedure concorsuali pubbliche spesso arrecano alla cittadinanza.
  Come  e'  noto,  il  principio  del  decentramento  delle  sedi  di
svolgimento  delle  prove selettive pubbliche e' affermato dal citato
art.  35  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  il  quale  prevede
l'espletamento  a  livello  regionale  dei  concorsi  pubblici per le
assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome
e  la  possibilita'  di  bandire  concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso  alle  varie  professionalita' destinate agli uffici aventi
sedi  regionale,  compartimentale o provinciale. Dal suo canto l'art.
20,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487 ("Regolamento di accesso al pubblico impiego") dispone
che  le  prove  di  esami  dei  concorsi  possano  svolgersi  in sedi
decentrate qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.
  L'attuazione   del   principio   del   decentramento   delle  prove
concorsuali, nei casi in cui sia prevista una notevole partecipazione
di   candidati   provenienti  da  tutte  le  regioni  del  territorio
nazionale,  comporta,  pertanto,  per le amministrazioni interessate,
l'impegno  di  organizzare  le  procedure  di svolgimento delle prove
concorsuali  a  livello  regionale individuando una sede per ciascuna
regione.
  Nel  sistema come sopra delineato, il ricorso al decentramento deve
rappresentare  la  soluzione  di  norma preferibile in considerazione
degli evidenti vantaggi che ne derivano sia per i concorrenti, per le
economie  di spesa e di tempo derivanti dalla maggiore accessibilita'
dei  luoghi  sede  di esami, sia per il minore impatto ambientale che
soluzioni siffatte comportano a vantaggio della collettivita'.
2. Criteri generali per la scelta delle sedi concorsuali.
  Le amministrazioni in indirizzo sono chiamate ad adottare, nel caso
di  concorsi  con  notevole  partecipazione di candidati, ogni misura
utile  a  garantire  il  sereno  svolgimento  delle prove, nonche' ad
evitare  qualunque  forma di detrimento per la cittadinanza, anche ad
esempio  utilizzando  idonee  strutture  site  al di fuori dei grandi
centri urbani.
  In  particolare, le amministrazioni in indirizzo dovranno attenersi
ai seguenti criteri:
    a) sede  concorsuale  raggiungibile  mediante idonei collegamenti
con  mezzi pubblici (metropolitana, autobus, treno, ecc.), servita da
almeno due vie di accesso e con disponibilita' di adeguati parcheggi;
    b) piena  ed  immediata  informazione  al sindaco e al presidente
della  municipalita'  dei  giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le
prove  d'esame,  in tempo utile per l'adozione di eventuali misure di
loro competenza;
    c) svolgimento  delle  prove  in piu' sedi della stessa citta' in
caso  di  elevato  numero dei candidati, garantendo la contestualita'
dello svolgimento delle stesse;
    d) inizio delle prove in orario non antecedente alle 10, cosi' da
non incidere sulle fasce orarie di maggior circolazione viaria.
3. Deroghe allo svolgimento decentrato delle prove concorsuali.
  Il citato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 ha,
altresi',  disposto,  per  le  sole  amministrazioni dello Stato e le
aziende  autonome, che il principio del decentramento regionale per i
concorsi  puo'  essere derogato, su autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, per comprovate ragioni tecnico-amministrative
o di economicita'.
  Il carattere eccezionale di tali deroghe determina la necessita' di
una valutazione caso per caso da parte della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla
sussistenza   ed   al   fondamento   delle   motivazioni   di  ordine
tecnico-organizzativo  ed  economico che giustificano la richiesta di
autorizzazione   allo  svolgimento  del  concorso  in  un'unica  sede
nazionale,  ovvero  in piu' sedi che comprendano candidati di regioni
diverse.
  Le  amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, pertanto, al
fine  di  consentire  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di effettuare tale valutazione,
sono  invitate  a  corredare  la  richiesta di autorizzazione con una
motivata documentazione attestante:
    i fattori che impediscono di svolgere il concorso in una sede per
ciascuna regione;
    i  fattori che impediscono di ripartire i candidati tra piu' sedi
riferite ciascuna a piu' regioni;
    le motivazione della scelta delle sedi decentrate relativa a piu'
regioni, in relazione alla esigenza di una loro equa ripartizione sul
territorio nazionale;
    il numero dei partecipanti alle prove per ciascuna sede;
    l'entita' delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare;
    il numero delle unita' di personale che si intendono impiegare in
ciascuna sede di concorso;
    l'analisi costi-benefici;
    previsione  degli  interventi  di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d) del paragrafo 2.
  Le  suindicate  richieste  di  autorizzazione devono essere inviate
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica  U.P.P.A.,  Servizio  programmazione  assunzioni e
reclutamento - corso Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.
  I   servizi   ispettivi   e   quelli  di  controllo  interno  delle
amministrazioni in indirizzo sono invitati a vigilare sull'attuazione
della presente direttiva.
    Roma, 26 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2002
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 132