Ai seguenti destinatari:

                                  Ministero Economia e Finanze
                                  Via XX Settembre, 97
                                  00187 Roma

                                  Ministero dell'Interno
                                  Palazzo Viminale
                                  00187 Roma

                                  Agenzia delle Entrate
                                  V.le Europa, 242
                                  00144 Roma

                                  UNIONCAMERE
                                  P.zza Sallustio, 21
                                  00187	Roma

                                  Camere di Commercio
                                  Industria Artigianato e Agricoltura
                                  Loro Sedi

                                  Consiglio Nazionale del Notariato
                                  Via Flaminia, 160
                                  00196 Roma

                                  CONFINDUSTRIA
                                  V.le dell'Astronomia, 30
                                  00144 Roma

                                  CONFAPI
                                  Via Colonna Antonina, 52
                                  00186 Roma

                                  UPA - Utenti Pubblicita' Associati
                                  Via Larga, 13
                                  20122 Milano

                                  ASSOCOMUNICAZIONE
                                  Via Larga, 23
                                  20122 Milano

                                  CONFCOMMERCIO
                                  P.zza G. Belli, 2
                                  00153 Roma

                                  CONFESERCENTI
                                  Via Nazionale, 60
                                  00184 Roma

                                  FAID
                                  Corso di Porta Nuova, 3
                                  20121 Milano

                                  FEDERCOM
                                  C.so Venezia, 30
                                  20121 Milano

                                  A.N.C.C.
                                  Via Panaro, 14
                                  00199 Roma

                                  A.N.C.D.
                                  Via Chiana, 38
                                  00198	Roma

                                  ABI
                                  P.zza del Gesu', 49
                                  00186 Roma

                                  ANIA
                                  P.zza San Babila, 1
                                  20122 Milano

                                  Consiglio   Nazionale   Consumatori
                                  Utenti
                                  Via Molise, 2
                                  00187 Roma

                                  Unione Petrolifera
                                  Via del Giorgione, 129
                                  00147 Roma

                                  e, p. c: Autorita' Garante della

                                  Concorrenza e del Mercato
                                  Via Liguria, 26
                                  00187 Roma

                                  Agenzia per le ONLUS
                                  Via Dogana, 4
                                  20122 Milano

Prime  indicazioni  esplicative  ed  operative  in  merito alla nuova
disciplina  sulle  manifestazioni  a  premio  (D.P.R.  n.  430 del 26
ottobre 2001).

                               INDICE

1. Introduzione
2. Ambito applicativo, definizioni, aspetti generali
3. I concorsi a premio
4. Le operazioni a premio
5. I premi
6. I soggetti promotori
7. Le manifestazioni escluse
8. Le manifestazioni vietate
9. Gli adempimenti per i promotori
9.1 La comunicazione per i concorsi
9.2 L'autocertificazione per le operazioni a premio
9.3 Il regolamento della manifestazione
9.4 Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori
9.5 La cauzione
9.6 L'assegnazione, la consegna e l'eventuale devoluzione dei premi
10. Attivita' di vigilanza, violazioni e sanzioni
11. La modulistica
12.  Le  modalita'  di  invio  delle comunicazioni al Ministero delle
attivita' produttive

1. Introduzione
	Con  l'articolo  19,  comma  4, della legge 449 del 27 dicembre 1997
(Legge  Finanziaria 1998) il legislatore ha disposto che con apposito
regolamento  si  procedesse  alla revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio.
	I  principali  criteri  posti  dal  legislatore per l'adozione della
nuova disciplina sono stati:
*  la revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalita' per
lo  svolgimento  dei  concorsi  e  delle  operazioni  a  premio,  con
particolare  riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla
durata  delle  sole  operazioni  a  premio, alla natura dei premi, ai
meccanismi e alle modalita' di effettuazione, alle forme di controllo
delle singole iniziative;
*  l'attribuzione  al Ministero delle attivita' produttive dei poteri
di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio.
Quindi,  con  il  D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 (pubblicato sulla
G.U. n. 289 del 13 dicembre 2001), che per brevita' di seguito verra'
denominato "Regolamento", e' stata data attuazione alla legge 449 del
1997,  emanando una nuova dettagliata disciplina delle manifestazioni
a  premio,  la  cui  entrata in vigore e' stabilita al centoventesimo
giorno  dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire
al 12 aprile 2002.
Relativamente  al  regime  normativo  applicabile, va tenuto presente
che,   in  base  all'articolo  17,  restano  escluse  dall'ambito  di
applicazione  della nuova disciplina sia i concorsi che le operazioni
a  premio la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata entro
la  data  della  entrata  in  vigore  del Regolamento, e, cioe', fino
all'11 aprile 2002.
	A   seguito   dei   contatti  intercorsi  con  i  competenti  uffici
dell'Agenzia  dell'Entrate,  si  ritiene  di  segnalare  che, restano
assoggettate,  sino alla loro conclusione, alla disciplina del R.D.L.
19  ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' al controllo degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate:
-   le  manifestazioni  che  hanno  inizio  entro  l'11  aprile  2002
indipendentemente  dalla  richiesta  ed  ottenimento della prescritta
autorizzazione;
-  le  manifestazioni  per le quali sia stata presentata richiesta di
autorizzazione  entro la medesima data agli Uffici dell'Agenzia delle
Entrate  anche  se il loro svolgimento debba aver luogo a partire dal
12  aprile 2002. In tal caso, ovviamente, resta salva la possibilita'
per il soggetto promotore di rinunciare all'istanza di autorizzazione
gia'  presentata,  a condizione che la manifestazione non sia gia' in
fase di svolgimento, per ottemperare agli
- obblighi di legge con gli adempimenti amministrativi previsti dalla
nuova disciplina introdotta dal DPR n.430.
	Il  nuovo  assetto normativo sulle manifestazioni a premio opera una
rilevante   semplificazione   rendendo   piu'   snello   il   sistema
disciplinato  fino  ad  oggi  dal  R.D.L.  19 ottobre 1938, n.1933, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  dal  regolamento  di
attuazione approvato con R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.
	In sintesi, il nuovo Regolamento:
*  sancisce  l'abolizione del sistema autorizzatorio e la conseguente
introduzione  (peraltro,  solo  per  i  concorsi)  dell'obbligo della
comunicazione:  il  soggetto  economico  interessato  a promuovere la
propria attivita' o immagine commerciale viene posto in condizione di
operare  con  maggiore tempestivita' attraverso la semplificazione di
procedure  e adempimenti e non e' piu' vincolato ai tempi di adozione
di un provvedimento formale da parte della Pubblica Amministrazione;
*  attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero
delle attivita' produttive;
*  individua  il notaio o il funzionario responsabile della Camera di
Commercio,   o   suo  delegato  (di  seguito  denominato  funzionario
camerale),   quale   garante   della   regolarita'   della  procedura
dell'assegnazione dei premi;
*  estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilita'
di   svolgere   le   manifestazioni   a  premio  per  il  tramite  di
rappresentanti  fiscali  e consente alle imprese promotrici residenti
in  Italia di delegare tutti gli adempimenti ad agenzie di promozione
o a soggetti con specifiche competenze nella materia;
*   offre   la  possibilita',  finora  esclusa,  a  piu'  imprese  in
associazione tra loro di promuovere operazioni a premio che prevedono
la raccolta di prove d' acquisto da parte di consumatori;
*  amplia  la  durata  delle  operazioni a premio portandola da uno a
cinque anni;
*  consente,  difformemente  dalla  normativa previgente, che anche i
beni immobili possano formare oggetto di premio;
*  dispone  la  devoluzione  alle  Onlus  (non  piu'  agli  organi di
protezione  sociale  dei  Comuni)  dei  premi  non  richiesti  o  non
assegnati.
Con  la  presente circolare vengono fornite in modo organico sia note
illustrative  ed  esplicative sulla nuova disciplina normativa, anche
alla luce di prassi consolidate e dei criteri interpretativi adottati
in passato dalle amministrazioni competenti, sia le prime indicazioni
operative  in  merito  all'azione  amministrativa  che  la  Direzione
Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori
(DGAMTC)  del  Ministero  delle attivita' produttive sara' chiamata a
svolgere,  con riserva di fornire ulteriori chiarimenti ove dovessero
rendersi  necessari. La circolare definisce infine lo schema tipo dei
moduli  da  utilizzare  per  le  comunicazioni  al Ministero, secondo
quanto prescritto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
Nessuna  indicazione,  invece, viene fornita in ordine alla natura ed
al  regime  giuridico  delle  manifestazioni di sorte locali, nonche'
agli  adempimenti  a carico dei loro promotori, attesa l'attribuzione
della relativa attivita' di controllo alle Prefetture ed ai Comuni.

2. Ambito applicativo, definizioni, aspetti generali
	L'oggetto  della  disciplina  definita dal Regolamento e' la materia
delle  "manifestazioni  a  premio",  la  cui  natura  giuridica viene
ricondotta  nell'ambito  della fattispecie della promessa al pubblico
prevista e disciplinata dagli articoli 1989 e ss. del codice civile.
	Essa,   come   e'  noto,  costituisce  un  negozio  unilaterale  non
recettizio  che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del
promittente  e,  pertanto,  produce effetto, nel senso di vincolarlo,
non appena la sua volonta' viene esteriorizzata, resa pubblica, senza
necessita' dell'accettazione.
	Trattasi,  in  concreto, di un'obbligazione in incertam personam che
va  in ogni caso adempiuta; una sua eventuale revoca potra' adottarsi
solo  per  giusta causa e sara' efficace solo se resa pubblica con le
stesse modalita' usate per la promessa.
	Lo  scopo delle manifestazioni a premio e', come testualmente recita
il  comma1  dell'articolo  1  del Regolamento, quello di "favorire la
conoscenza  di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita
di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque,
fini anche in parte commerciali".
La  disposizione  regolamentare  prevede,  pero', anche che l'oggetto
della  manifestazione  a premio possa consistere nel perseguimento di
un   fine  "anche  in  parte  commerciale"  facendovi,  evidentemente
rientrare  quelle  fattispecie  di  iniziative che, pur costituite da
eventi  di  carattere non commerciale (es. sportive, culturali, etc.)
presentino  un  evidente  collegamento  tra  promessa  di un premio e
l'immagine della ditta, del marchio o di un prodotto commerciale.
	
Le  manifestazioni a premio si dividono in "concorsi" ed "operazioni"
a premio.
A  distinguerle e': l'obbligatorieta' dell'acquisto e/o della vendita
del   prodotto  promozionato,  nelle  operazioni  a  premio;  l'alea,
l'abilita', la capacita' personale od altra eventualita' nei concorsi
a premio.
	In  particolare, si realizza l'operazione a premio quando, a seguito
dell'acquisto  o  vendita  di  un prodotto, viene conferito a tutti i
partecipanti il premio promesso; il concorso a premio, invece, quando
un'iniziativa  commerciale  prevede  che,  con o senza l'acquisto del
prodotto e/o del servizio, il premio e' attribuito solo ad alcuni dei
partecipanti.
Entrambe, di norma, si caratterizzano per il perseguimento di un fine
squisitamente   commerciale,  quale  ad  esempio  l'incremento  delle
vendite  di  un  prodotto o la promozione del marchio o dell'immagine
commerciale.
Ove, pertanto, vengano poste in essere attivita' promozionali che non
possiedano  in  tutto  o  in  parte  gli  elementi  essenziali  o non
assolvano   le   condizioni   previste  dagli  articoli  2  e  3  del
Regolamento,  esse  avranno  tutt'altra qualificazione o rientreranno
nei casi di esclusione previsti dal successivo articolo 6.
I   destinatari  delle  manifestazioni  a  premio  sono  non  solo  i
consumatori,  quali  soggetti  fruitori  finali  del  prodotto  o del
servizio  promozionato,  ma  anche  tutta una serie di altri soggetti
individuati dalla norma nei rivenditori, intermediari, concessionari,
collaboratori   e  dipendenti  che  professionalmente  cooperano  nel
processo  di vendita ancorche' non assumano la veste di alienanti nel
contratto di compravendita.
	Nella  previsione legislativa e' caratterizzante solo la circostanza
che  il  soggetto  con  il  suo acquisto o con la sua intermediazione
nello  scambio ha determinato la commercializzazione di prodotti o di
servizi.
	Le  manifestazioni a premio sono, come detto, eventi commerciali cui
viene  ricollegata  la promessa di un premio a fronte dell'acquisto o
non del prodotto o del servizio.
La  gratuita'  e'  pertanto  la caratteristica essenziale di tutte le
manifestazioni  a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il
prezzo del prodotto o servizio promozionato.
La   partecipazione   all'evento  deve  essere  quindi  assolutamente
gratuita.
Principio  che  deve  intendersi  appieno  rispettato sia in presenza
dell'acquisto  del  bene  oggetto  della  promozione sia anche quando
venga   richiesta   una   partecipazione   diretta  del  destinatario
(attraverso il pagamento) all'acquisizione del premio.
	Ci  si verrebbe a trovare in un contesto totalmente diverso qualora,
in assenza di obbligo d'acquisto del prodotto (nel caso di concorsi a
premio),  la  partecipazione venisse condizionata al pagamento di una
somma  di  denaro: si realizzerebbe, in tal caso, una fattispecie ben
diversa  riconducibile  ai  giochi  in  genere  ed  alle  lotterie in
particolare  (materia che la legge riserva allo Stato) rappresentando
la   somma   corrisposta   il   pagamento  di  una  posta  di  gioco;
analogamente,  avverrebbe  in  presenza  di  una  dimostrata  diretta
maggiorazione  del  prezzo  del  prodotto  desumibile  da  una palese
sproporzione tra il costo di produzione ed il prezzo di vendita.
Allorquando, invece, l'eventuale esborso di una somma di denaro venga
richiesto   per   consentire   al  destinatario  la  possibilita'  di
partecipare  all'assegnazione del premio promesso, il principio della
gratuita'  viene  garantito  se quel costo viene contenuto nei limiti
della  ordinaria spesa da sostenere per l'invio della cartolina o per
una telefonata a tariffa unica o agevolata che non si protragga oltre
il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione
ed i dati personali.
La  durata  delle  manifestazioni  a  premi  varia,  in base a quanto
disposto  dall'articolo  1, comma 3 del Regolamento, a seconda che si
tratta dei concorsi o delle operazioni.
	I  concorsi  non  possono  esser  svolti  per  un  periodo  di tempo
superiore  ad  un  anno;  le  operazioni  a premi, per un periodo non
superiore ai cinque anni dalla data d'inizio.
La  data  d'inizio della manifestazione a premio coincide, di regola,
con  la  sua  pubblicizzazione  vale  a dire con il momento in cui il
contenuto  dell'iniziativa  (la  promessa  di  cui all'art.1989 c.c.)
viene  portato  a conoscenza del pubblico dei destinatari con i mezzi
piu' opportuni (giornali, radio, tv, manifesti, avvisi, etc.).
Alla scadenza del termine la manifestazione si conclude e la promessa
si  estingue  senza  bisogno di revoca alcuna. La revoca, puo', pero'
aversi prima del termine indicato solo se determinata da giusta causa
purche'  sia  resa  pubblica  nella  stessa forma della promessa o in
forma  equivalente.  In  ogni  caso  essa  non ha effetto retroattivo
(art.1990 c.c.).
Nel  periodo  di  durata massima dell'iniziativa deve farsi rientrare
ogni  fase  della  manifestazione  quale quella della validita' della
partecipazione  e/o  del  ritiro  di  eventuali  tessere  o cartoline
nonche'  la  fase  dell'individuazione  del  vincitore  ed il termine
ultimo per richiedere il premio.
Scaduto  quest'ultimo termine, nei concorsi a premi, sara' consentito
procedere  alla  devoluzione  alle  organizzazioni  non  lucrative di
utilita' sociale del premio non richiesto o non assegnato.
L'ambito  territoriale  delle  manifestazioni  a  premi dovra' essere
indicato  tra  le condizioni di partecipazione. E' bene precisare che
le  manifestazioni  e  le  attivita'  ad  esse  connesse,  cosi' come
disciplinate dal Regolamento, sono soggette all'ordinamento giuridico
italiano  e  possono,  pertanto, essere svolte sull'intero territorio
italiano o parte di esso.
E'   consentito  il  loro  svolgimento  anche  sul  territorio  della
Repubblica  di  San  Marino  in  attuazione della legge 6 giugno 1939
n.1320  che  da'  esecuzione  alla  Convenzione  di  amicizia  e buon
vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino
il  31  marzo 1939 e che all'art.4 testualmente recita: " I cittadini
di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro,
all'esercizio  di qualsiasi industria, commercio, professione o arte,
e  potranno  accedere  a  qualsiasi  pubblico  impiego  a  parita' di
condizioni con i nazionali".
	Unica  eccezione al vincolo della territorialita' e' la possibilita'
prevista  dal  comma  6 dell'articolo 1 del Regolamento di effettuare
anche   fuori   del   territorio   dello   Stato   le   attivita'  di
confezionamento  del  prodotto  oggetto della promozione. Ed a questo
proposito    si   ritiene   utile   precisare   che   unitamente   al
confezionamento  del  prodotto  e'  consentito  effettuare all'estero
anche  le  operazioni  di  inserimento nel prodotto stesso dei titoli
vincenti e non vincenti dei concorsi che utilizzano tali modalita' di
attribuzione del premio.

3. I concorsi a premio
I  concorsi a premio vengono definiti dall'articolo 2 del Regolamento
come  le  manifestazioni  pubblicitarie  nelle  quali il premio viene
conferito  solo  ad alcuni dei partecipanti anche senza richiedere ad
essi la condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi.
Caratteristica  essenziale  e'  che  l'attribuzione  dei  premi  deve
dipendere:
*  dalla sorte: l'individuazione dei vincitori puo' avvenire mediante
estrazione appositamente organizzata oppure puo' farsi riferimento ad
altra  estrazione  (es.  il  lotto)  o modalita' di assegnazione (es.
abbinamento ad un risultato sportivo)
*  da  un  congegno  con  caratteristiche  tali  da  far  determinare
l'individuazione dei vincitori soltanto all'alea;
*   dall'abilita'  o  dalla  capacita'  dei  concorrenti  chiamati  a
formulare   pronostici,   a   rispondere  a  quesiti  o  ad  eseguire
determinati lavori;
*  dall'abilita'  o  dalla capacita' dei concorrenti di adempiere per
primi a predeterminate condizioni.
Rientrano  tra  i  concorsi  a  premio  tutte  quelle  iniziative che
utilizzano sistemi meccanici, elettrici od elettronici e/o sistemi di
telefonia  e  di  telecomunicazione,  e  con  l'ausilio  di  appositi
programmi   (software)   o   modelli  matematici  non  manomettibili,
assicurano   comunque   la  garanzia  della  massima  casualita'  nel
conferimento del premio.
Anche  le  manifestazioni  in  cui  il meccanismo di assegnazione del
premio  e'  costituito  da una operazione di abrasione, cancellatura,
sollevamento di materiale ricoprente od altro sistema che ne consente
il  "rintracciamento  immediato"  (c.d. "cancella e vinci", "scopri e
vinci",  "gratta  e  vinci"  etc.) possono rientrare tra i concorsi a
premio.
Quando  invece  il  conferimento  del  premio promesso e' subordinato
all'abilita'  o  alla  capacita'  del  partecipante,  possono  essere
ritenuti concorsi quelli in cui il concorrente deve:
a)  prevedere,  attraverso  l'espressione  di un pronostico su schede
gia'   predisposte,   l'esito   di   avvenimenti  e/o  manifestazioni
culturali, sportive future od anche i numeri che saranno estratti nei
giochi del lotto, superenalotto e simili;
b)  eseguire  opere, lavori, elaborati o nel tenere comportamenti che
debbano  essere  sottoposti  alla  valutazione  di  apposite giurie o
commissioni  o  al  preventivo  giudizio  di  un soggetto dalla ditta
appositamente incaricato.
Va  evidenziato,  infine,  che  con la nuova disciplina viene, per la
prima  volta, prevista una ulteriore fattispecie di concorso a premio
che,  con  la  formula  "rush  and win" ("corri e vinci"), le moderne
tecniche  di  marketing  individuano  nell'opportunita',  offerta  al
concorrente, di poter conseguire il premio promesso qualora riesca ad
adempiere  alle  condizioni  poste dal promotore nei tempi piu' brevi
possibili rispetto a chiunque altro.
Trattasi,  anche  in  questo  caso, di un concorso di abilita' la cui
legittimita'  e'  subordinata,  peraltro,  alla  contestuale verifica
dell'esistenza  di modalita' di assegnazione del premio non aleatorie
o discrezionali, che garantiscano la parita' di trattamento a tutti i
partecipanti,   oggettivamente   riscontrabili   (es.   registrazioni
telefoniche,  sonore,  video,  tabulati  elettronici, meccanografici,
etc.)   ed   alla  condizione  che  venga  data  la  possibilita'  di
partecipare  ad  un'ulteriore  assegnazione di premi a coloro che non
sono risultati vincitori (con la c.d. "estrazione a recupero").
	Per  lo  svolgimento  dei  "concorsi  a  premio",  l'articolo 10 del
Regolamento  dispone  per  i  promotori  l'onere  di  una  preventiva
comunicazione  al Ministero delle attivita' produttive e l'articolo 9
stabilisce,  invece,  una  puntuale  disciplina  della  fase relativa
all'individuazione  dei  vincitori,  con  l'intervento di un soggetto
"pubblico" (un notaio o il funzionario camerale).
Una  ulteriore  fattispecie  di  manifestazione e' quella comunemente
denominata  concorso misto, che si realizza allorquando si pongano in
essere    iniziative   commerciali   le   cui   modalita'   prevedano
l'assegnazione  di un premio di pari valore a tutti i partecipanti ed
il contestuale conferimento di altri premi di eguale o diverso valore
solo ad alcuni in base alla sorte.
Si  tratta  in  effetti  di un concorso dipendente dalla sorte che si
innesta  su  una  operazione  a premio. In questo caso, attribuendosi
alla fattispecie del concorso una funzione attrattiva preminente
rispetto  alla operazione a premio, per il promotore sara' necessario
adempiere   all'onere   della   preventiva   comunicazione   di   cui
all'articolo 10, comma 1 del Regolamento.

4. Le operazioni a premio
	L'articolo 3 del Regolamento definisce l'operazione a premio come la
manifestazione pubblicitaria nella quale viene conferito:
a)  un  premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
prodotto  o servizio. Trattasi della classica operazione a premio per
la quale viene conseguito un premio al solo verificarsi dell'acquisto
o della vendita del prodotto o del servizio promozionato;
b)  un  premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
quantitativo  di  prodotti  o  servizi e ne offrono la documentazione
raccogliendo  e  consegnando  un  certo  numero  di  prove d'acquisto
(bollini,  etichette,  figurine,  punti,  etc.),  anche  su  supporto
magnetico. Rientrano in questa fattispecie le iniziative promozionali
tese  alla  fidelizzazione  della  clientela  e  che  subordinano  il
conferimento  del  premio  alla  dimostrazione  di aver acquistato un
certo  quantitativo  di  prodotti;  come  del  resto  vanno  in  esse
ricomprese  quelle  operazioni  di  utilizzo  in  accumulo  di  prove
d'acquisto, cosiddetti punti, maturati nel corso di operazioni svolte
da  diverse  ditte  che  consentono,  poi, all'utilizzatore di poter,
indifferentemente,  accedere  ai premi di ognuna di esse per tutta la
durata  coincidente  della  manifestazione e sempreche' non venga,per
questo,  a  determinarsi  disparita' di trattamento nei confronti dei
partecipanti  o,  comunque,  violazioni  del pubblico affidamento. In
questo  caso,  resta pero' inteso che la possibilita' di utilizzare o
cumulare i punti conseguiti dai partecipanti nel corso di una singola
operazione  a  premio con quelli relativi ad un'altra operazione deve
essere  espressamente  previsto  e  indicato  nei  regolamenti  delle
rispettive manifestazioni;
c)  un  diverso  prodotto o servizio a prezzo scontato a tutti coloro
che,   dietro   presentazione  di  un  determinato  numero  di  prove
d'acquisto  e  mediante un contributo di spesa, acquistano uno o piu'
prodotti o servizi oggetto della promozione.
Anche in questo caso si e' in presenza di un'operazione a premio, dal
momento  che non e' tanto lo sconto che rileva e qualifica il tipo di
iniziativa quanto il diritto a poter partecipare ad altra vendita con
offerta  di regalo, o quote di regalo, soggetta alla disciplina delle
operazioni  a  premio.  Infatti, in queste operazioni il destinatario
dell'iniziativa   non   fruisce   di   alcuno   sconto  sul  prodotto
promozionato ed e' obbligato ad effettuare un secondo acquisto il cui
vantaggio,  anche  in  termini  di  sconto, costituisce il regalo del
primo.
E  per  costituire  regalo,  il  prodotto o servizio in premio dovra'
essere  ceduto  ad  un  prezzo scontato; in tale ottica l'articolo 3,
comma  2,  del Regolamento prescrive che il contributo da richiedersi
all'acquirente  non  dovra'  essere  superiore  al  75% del costo del
prodotto  o  del  servizio oggetto del secondo acquisto sostenuto dal
promotore al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Lo  stesso  comma  2  quindi stabilisce che il "premio consiste nello
sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale
del bene offerto e il contributo richiesto".
In   ordine   alla   nozione  di  "valore  normale",  in  attesa  che
l'amministrazione  finanziaria  competente ne fornisca una definitiva
interpretazione,  si fa rinvio alla normativa esistente contenuta nel
D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  art. 14, comma 3, e nel TUIR 22
dicembre  1986,  n.  917,  art.  9, comma 3, nonche' all'orientamento
della  Suprema  Corte  di Cassazione, sentenza n. 3671 del 24 gennaio
1997.
Pertanto,  avuto  riguardo  alle  disposizioni  e alla giurisprudenza
appena   ricordate,  nonche'  in  relazione  allo  stadio  finale  di
commercializzazione del bene oggetto di premio, si ritiene che, nella
pratica, sino a quando l'amministrazione competente non si esprimera'
a riguardo, il concetto di valore normale, indicato al suddetto comma
2  dell'articolo  3  del  Regolamento,  possa  intendersi come valore
commerciale del bene per i consumatori ovvero come valore orientativo
di mercato del bene medesimo.
Va  ricordata, inoltre, la disciplina, introdotta dal D.L. 29 ottobre
1999,  n.383  convertito  nella  legge  28  dicembre 1999, n.496, che
prevede   specifiche   disposizioni   per  le  campagne  promozionali
organizzate da compagnie petrolifere.
In  particolare  viene  disposto  che  coloro  che  "attuano campagne
promozionali  della vendita di carburanti consistenti nell'offerta di
omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto
unitario  dell'omaggio  stesso"  e  "che  il  consumatore,  che abbia
conseguito   il  diritto  all'omaggio,  puo'  optare  per  il  ritiro
dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura
di carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio".
Alla luce della citata disposizione, va rilevato che essa rappresenta
l'unico   caso   in  cui  e'  obbligatorio  offrire  al  partecipante
(consumatore) la possibilita' di opzione; va precisato, inoltre, che
il  suo  ambito  di  applicazione  e' limitato alle sole operazioni a
premio  per le quali l'ottenimento del premio non e' subordinato alla
corresponsione di un contributo in denaro da parte del partecipante.
Infine,  diversamente dai concorsi, per le operazioni a premio nessun
obbligo di preventiva comunicazione va adempiuto. Sara' obbligatoria,
invece,  la  compilazione  del  regolamento della manifestazione che,
munito di autocertificazione, dovra' essere conservato presso la sede
dell'azienda promotrice.

5. I premi
Elemento  fondante per ogni tipo di manifestazione promozionale e' la
promessa  di  un "premio" per il partecipante, premio che ha lo scopo
precipuo  di  invogliare  all'acquisto  o alla vendita del prodotto o
servizio   reclamizzato   o,  comunque,  di  richiamare  l'attenzione
sull'impresa,    di    produzione    o   di   commercio,   promotrice
dell'iniziativa e sui prodotti o servizi da essa offerti sul mercato.
L'articolo  4 del Regolamento stabilisce in cosa possono consistere i
premi  messi in palio dal promotore della manifestazione e quali beni
sono tassativamente esclusi.
Tra  i  premi  ammessi  rientrano  genericamente  tutti i "beni" (ivi
compresi,  quindi,  anche i beni immobili in precedenza esclusi), gli
sconti  di prezzo e i documenti di legittimazione di cui all'articolo
2002 del c.c..
Sono   invece  tassativamente  esclusi  tra  i  premi  oggetto  delle
manifestazioni  in  primo luogo il denaro e poi i titoli dei prestiti
pubblici  e privati, le azioni, le quote di capitale societario e dei
fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.
Una  menzione  espressa, tra i premi consentiti, hanno le giocate del
lotto  e  i  biglietti delle lotterie nazionali, premi per i quali e'
prevista,  rispettivamente  ai  commi  2  e  3  dell'articolo  4  del
Regolamento, una specifica disciplina.
Relativamente  ai documenti di legittimazione di cui all'art.2002 del
codice  civile,  occorre  precisare  che essi sono costituiti da quei
titoli  che,  a  differenza  dei  titoli  di  credito,  sono  atti ad
individuare  l'avente  diritto  ad una prestazione ed a facilitare la
prova per la sua individuazione o a
consentire  il  trasferimento  del  diritto  senza l'osservanza delle
forme  proprie  della cessione, potendosi dimostrare il diritto anche
con altri mezzi di prova. Rientrano tra essi il biglietto del teatro,
del cinema, del treno, della lotteria, la bolletta del lotto ecc.

6. I soggetti promotori
	Generalmente  il  promotore coincide con il soggetto imprenditoriale
titolare  dell'attivita'  di  produzione, di commercializzazione o di
distribuzione di beni o servizi oggetto della promozione.
In  base all'articolo 5 del Regolamento possono effettuare i concorsi
e  le  operazioni  a  premio  anche le organizzazioni rappresentative
dell'associazionismo  economico tra imprese costituite sotto forma di
consorzi e di societa' anche cooperative.
Il  promotore  puo'  essere  costituito  anche  da  una  impresa  non
residente  nel territorio nazionale e senza stabile organizzazione in
Italia,  purche'  rappresentata da un soggetto residente nominato con
atto  pubblico,  con  scrittura  privata  registrata  o  con  lettera
annotata   in   apposito  registro  presso  l'Ufficio  delle  Entrate
competente  in  relazione  al domicilio fiscale del rappresentante il
quale   risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli  obblighi
derivanti   dall'applicazione   delle  norme  del  Regolamento  (cfr.
articolo 17 del D.P.R. 633 del 1972).
Un'importante  novita'  e' costituita dal comma 3 dell'articolo 5, il
quale  sostanzialmente  prevede  che  i  soggetti  promotori  possono
delegare tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, comprese
la domiciliazione, la conservazione della relativa documentazione (in
copia  se  la  legge  ne obbliga la conservazione presso l' impresa o
altro  soggetto),  la  prestazione  della cauzione e la dichiarazione
sostitutiva  per  l'operazione  cosiddetta  di  "mescolamento"  (cfr.
articolo.9,  comma2,  del  Regolamento),  ad agenzie di promozione od
operatori  professionali  che  assumono  la  figura di rappresentanti
speciali dei promotori stessi.
Significativo  e'  il  principio  di  solidarieta' posto, dall'ultimo
comma  dell'articolo  5  del  Regolamento, nel caso di manifestazione
effettuata  da piu' soggetti: questi sono responsabili in solido, con
le  conseguenze previste dagli articoli 1292 e ss. del codice civile,
per  le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e anche per
il pagamento delle eventuali sanzioni loro comminate.
	
Gli  adempimenti  amministrativi  essenziali  dei  promotori  o  loro
delegati,  come  si  vedra'  in  seguito,  sono  la prestazione della
cauzione,  la  comunicazione  preventiva  (solo  per  i concorsi), al
Ministero delle attivita' produttive, la redazione e la conservazione
e la messa a disposizione del regolamento della manifestazione, oltre
ovviamente  al rispetto di tutti le altre prescrizioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge.

7. Le manifestazioni escluse
L'articolo  6  del  Regolamento elenca una serie di manifestazioni ed
operazioni  a  premio che "non si considerano concorsi e operazioni a
premio". La norma si riferisce ad alcune forme di iniziative premiali
che, presentando scopi non esclusivamente o prevalentemente di natura
commerciale,  sono  pertanto  da  ritenersi  eccezioni  al  principio
generale   che   vuole   assoggettate   alla   normativa   tutte   le
manifestazioni  a premio che perseguono finalita' in tutto o in parte
commerciali.
Relativamente   ad  esse  di  particolare  importanza  appare  quella
prevista  alla  lettera  a)  dell'articolo  6  che  contempla  quelle
iniziative letterarie, artistiche o scientifiche, di presentazione di
progetti  o  studi in ambito commerciale o industriale, nei quali "il
conferimento   del  premio  all'autore  dell'opera  prescelta  ha  il
carattere  di  corrispettivo di prestazione di opera o rappresenta il
riconoscimento  del  merito  personale  o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettivita'".
Rientrano nelle esclusioni, inoltre, anche le manifestazioni sportive
in  genere,  purche'  non  vengano promessi premi agli spettatori per
aumentare l'affluenza nei luoghi ove esse vengano svolte.
Rispetto   alla   normativa  precedente,  una  nuova  fattispecie  di
esclusione  e' quella che si ritrova alla lettera b) dell' articolo 6
nella  parte  in  cui non si considera concorso a premio l'iniziativa
pubblicitaria,   riconducibile   per   la   sua   strutturazione   al
gioco-spettacolo,   posta  in  essere  da  emittenti  radiotelevisive
qualora  l'assegnazione  dei  premi  promessi  sia  limitata  ai soli
spettatori presenti nello studio ove essa ha svolgimento. Vale a dire
che,   quand'anche   l'iniziativa   promozionale   abbia   diffusione
nazionale,  essa  non assume i contorni della manifestazione a premio
nel   caso  in  cui  il  premio  sia  esclusivamente  destinato  agli
spettatori intervenuti presso lo studio stesso.
Il  tutto  ad  una  condizione imprescindibile: la manifestazione non
deve avere come fine specifico la promozione di prodotti o servizi di
imprese diverse dall'emittente.
Alla  lettera  c) dell'articolo 6 viene poi indicata un'altra ipotesi
di   iniziative   escluse   dal  novero  delle  operazioni  a  premio
assoggettate alla nuova disciplina regolamentare.
Si  tratta in particolare di operazioni con offerta di premi o regali
costituiti  da  sconti  sul  prezzo  qualora essi siano conferiti per
l'acquisto  di  prodotti  o  servizi  dello  stesso  genere di quelli
acquistati  o  di  genere diverso, ma a condizione che essi non siano
offerti  per  promuovere  la  vendita del prodotto acquistato, ovvero
quando  il premio sia costituito da quantita' aggiuntiva del prodotto
oggetto della promozione.
Infatti,  perche'  lo sconto non costituisca premio e' necessario che
la facilitazione offerta faccia riferimento al prodotto oggetto della
promozione;  in  altri  termini  la  condizione  e' che a ricevere un
beneficio  in  termini  di  vendita sia il prodotto che si acquista a
prezzo  pieno  e  non  quello  a prezzo scontato. Per cui, qualora il
prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a
prezzo  pieno  sara' soddisfatta la condizione e l' iniziativa non e'
da ritenersi assoggettata alla norma.
In  ordine  all'accezione  "stesso  genere"  rinvenibile nel comma in
esame,  sembra  opportuno  far  riferimento  al  concetto  di "genus"
elaborato dalla dottrina nel distinguere tra loro i beni mobili e che
ricomprende in questa "categoria generale" i beni tra loro fungibili.
Costituiscono,  pertanto,  beni  dello  stesso  genere  quei prodotti
aventi  caratteristiche  merceologiche  simili o elementi costitutivi
comuni  che  possano  indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra
loro.
Parimenti  non  e' da considerare operazione a premio l'iniziativa in
cui  la  promessa  di  sconto  riguarda  un bene di genere diverso da
quello  acquistato  ma,  nel  contempo, nulla sia posto in essere per
facilitare la vendita di quest'ultimo.
Da  ultimo,  va esclusa dall'assoggettabilita' alla nuova disciplina,
l'iniziativa promozionale in cui l'offerta concessa all'acquirente di
un  prodotto o di un determinato quantitativo di prodotto consiste in
una  quantita'  aggiuntiva  di prodotto dello stesso genere (es. c.d.
"compri tre, paghi due").
La  norma  chiarisce  definitivamente  che  la  quantita' di prodotto
aggiunto  deve  considerarsi  tale  solo  se e' simile nel "genus" al
prodotto  in  vendita  anche se esso puo' presentare differenziazioni
minime in ordine alla composizione, al formato o allo stato fisico.
Altro  caso  di esclusione e' quello previsto dalla lettera d) sempre
dell'articolo   6,  che  non  considera  concorsi  e  operazioni  "le
manifestazioni  nelle  quali  i  premi  sono costituiti da oggetti di
minimo  valore,  sempreche'  la corresponsione di essi non dipenda in
alcun  modo  dalla  natura o dall'entita' delle vendite alle quali le
offerte sono collegate".
Condizione  necessaria  e  sufficiente  perche',  qualora  il  premio
offerto  sia di minimo valore, la promozione non venga a configurarsi
come  manifestazione a premio e' che esso non sia conferito a seguito
dell'acquisto  di  un determinato prodotto al fine di incentivarne la
vendita  o  non  sia  legato  ad  un  determinato  valore di acquisto
prescindendo dalla natura del bene acquistato.
La distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata
all'acquisto   di   determinati  prodotti  e'  pertanto  un'attivita'
promozionale esclusa dal campo di applicazione del Regolamento.
Quanto  alla nozione di valore minimo ed al suo ambito applicativo va
ricordato   che   ha  costituito  un  riferimento  l'esemplificazione
contenuta nell'art.107 del regolamento sui servizi del
lotto  approvato con R.D.L. 25 luglio 1940, n.1077 nella parte in cui
esso  assimila detto valore a quello del lapis, della bandierina, del
calendario e di oggetti ad essi similari.
Attualmente, data l'evoluzione del mercato e dei consumi, non si puo'
non  prendere in considerazione un criterio interpretativo piu' ampio
ed  elastico,  facendo riferimento anche a tutta una serie di piccoli
gadget  che, in genere, sono offerti come omaggi ai consumatori ed il
cui valore
commerciale sia effettivamente modesto e comunque tale da considerare
realmente  un  gadget il premio rispetto al valore del prodotto o del
servizio offerto.
Non   sono   contemplate  nei  casi  di  esclusione,  e  quindi  sono
assoggettate  alla  disciplina  delle  manifestazioni a premi, quelle
iniziative  promozionali  basate  sulla  raccolta di sconti praticati
dalle  ditte  sui  singoli  atti  d'acquisto  variamente  documentati
(figurine, buoni, etichette, punti, etc..) e che al raggiungimento di
un  determinato  importo,  danno  diritto  alla  riduzione  di prezzo
sull'acquisto di altro prodotto o alla acquisizione gratuita di altro
bene.
Da  ultimo  va  considerata l'esclusione introdotta dal Regolamento e
prevista alla lettera e) dell'articolo 6, in base alla quale non sono
da considerarsi manifestazioni a premio quelle in cui la destinazione
dei  premi  e'  fatta  a  favore  di  enti o istituzioni di carattere
pubblico  oppure  quelle che perseguono scopi eminentemente sociali o
benefici.

8. Le manifestazioni vietate
Il  Regolamento,  all'articolo  8,  tratta le manifestazioni a premio
"vietate",  per le quali, quindi, vi e' il divieto di svolgimento, la
cui  violazione comporta l'irrogazione, a carico dei trasgressori, di
pesanti sanzioni.
	Oltre   a   quelle   che  violano  le  principali  disposizioni  del
Regolamento, non sono lecite le manifestazioni a premio in cui:
A)  il  congegno  non  garantisce  la tutela della fede pubblica e la
parita'  di  trattamento  e  di opportunita' per tutti i partecipanti
poiche'   consente   al   promotore   o   a   terzi   di  influenzare
l'individuazione del vincitore o rende illusoria la partecipazione ad
essa.
	E'  evidente  lo  scopo di tutelare tutti i partecipanti contro ogni
abuso  a  loro  danno esigendo il rispetto delle condizioni enunciate
nella  promessa  ed  assicurando  il  conferimento  del premio solo a
coloro che ne abbiano diritto.
Soltanto  a  titolo di mera esemplificazione, e' opportuno richiamare
talune ipotesi in cui appare ravvisabile il suddetto divieto:
-  non consentire la possibilita' di un effettivo godimento dei premi
da parte del vincitore;
- non porre tutti i partecipanti in condizioni di parita' rispetto al
conseguimento   del  premio  attraverso  l'utilizzo  di  criteri  non
obiettivi di valutazione;
-  utilizzare  modalita'  che solo in apparenza sembrano garantire la
parita'  di  trattamento  ma, in effetti, favoriscono solo alcuni dei
partecipanti;
-  subordinare  il  conferimento  del premio ad una raccolta di prove
d'acquisto  basate non sulla quantita' ma sulla loro diversa qualita'
rendendo,  pertanto, illusoria la partecipazione oppure promettere un
premio disponibile "fino ad esaurimento";
- non assicurare un effettivo riscontro, attraverso l'elaborazione di
tabulati o registrazioni, nell'attribuzione del premio in particolari
iniziative  basate  su  quiz,  rebus  e  simili  formulati tramite il
telefono o via internet.
B)    il    meccanismo    puo'   concretizzare   in   un'ipotesi   di
concorrenzialita'  alle  attivita'  di monopolio statale sui giochi e
scommesse  allorquando  la  corresponsione  del premio promesso viene
subordinata  al  pagamento da parte del partecipante di un prezzo del
bene  propagandato  maggiorato  rispetto  al  suo  normale  prezzo di
vendita.
E'  evidente  che  per maggiorazione deve intendersi l'aumento che il
prezzo  di  un prodotto, cui e' collegata una manifestazione a premi,
subisce  rispetto al valore del medesimo nel periodo antecedente alla
manifestazione .
	La finalita' e' duplice:
-  impedire, nei concorsi a premio, che la differenza di prezzo fatta
pagare al partecipante costituisca una vera e propria posta di gioco;
in  questo  caso  il  miraggio  del  premio  non  ha  la  funzione di
determinare   nel   soggetto   una   scelta   ma   quella  di  creare
artificiosamente un bisogno di cui egli non avverte la necessita'. Il
concorso, pertanto, assume l'aspetto ed il richiamo del
gioco  ogni  qualvolta  il  desiderio  di  conseguire  il  premio sia
preponderante rispetto al bisogno
del bene o del servizio;
-  evitare  che  il  consumatore, anche quando non partecipi ad alcun
gioco,  paghi,  nel  prezzo  del  prodotto promozionato, il costo del
regalo del quale non ha alcun bisogno.
	
C)  vi  e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai
principi comunitari.
	Relativamente  al  principio  sopra  enunciato, occorre dire che una
delle  fattispecie  in  cui  e'  ravvisabile  l'ipotesi  puo'  essere
individuata  nell'iniziativa promozionale in cui ai consumatori viene
offerto un omaggio di valore eccessivo rispetto a quello del prodotto
posto in vendita.
Infatti,  la  produzione ed il commercio di un determinato prodotto o
servizio  potrebbero  essere  "turbati"  nel  loro  andamento normale
quando per esempio la vendita sia promossa mediante
l'offerta  di  un  regalo  il  cui  valore  sia  tale  da  indurre il
consumatore  a  scegliere  quel  prodotto  non  in  virtu'  delle sue
qualita'   ma   in   ragione   esclusivamente   del   regalo  offerto
determinando, cosi', un'alterazione delle regole della concorrenza.
	
Tenuto  conto,  peraltro,che  l'adozione  di  un  rigido  criterio di
proporzione   tra   il  valore  del  premio  e  quello  del  prodotto
propagandato  non  consente di tener conto di realta' e condizioni di
mercato  a  volte  molto  diverse  tra  loro,  e che, inoltre, non e'
possibile  in questa sede elencare, neanche a titolo esemplificativo,
ulteriori fattispecie in cui e' ravvisabile il divieto di svolgimento
della manifestazione, la valutazione dell'assenza di " turbativa" non
puo' che essere riferita ad ogni
singolo  caso concreto e a tutti gli elementi afferenti al caso e, in
particolare,  alle condizioni di mercato ed alla concorrenza relativa
ad  un  determinato  prodotto. Tale valutazione non potra' che essere
effettuata in relazione ai principi comunitari. alle norme del codice
civile,  alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza consolidata
in materia di concorrenza.
D)  lo  scopo  e'  quello  di  favorire la conoscenza o la vendita di
prodotti  per  i quali la legge vieta la pubblicita' o altre forme di
comunicazione commerciale.
In  questo  caso  si  tratta  di un evidente richiamo ad una puntuale
ottemperanza  di  quelle  norme che, non consentendo la comunicazione
commerciale  di  determinati  prodotti  o  servizi,  hanno come scopo
ultimo una piu' generale ed indistinta tutela del pubblico interesse.
	Rientrano  in  tale  fattispecie le manifestazioni a premi aventi ad
oggetto  i  prodotti  da  fumo (la legge 10 aprile 1962,n.165 reca il
divieto   assoluto   di   propaganda   pubblicitaria)  e  i  prodotti
farmaceutici  o  specialita'  medicinali  (divieto posto dal D.Lgs.30
dicembre  1992,  n.541  ai  prodotti  che possono essere forniti solo
dietro  presentazione  di  ricetta  medica  o che contengono sostanze
psicotrope o stupefacenti).
	Nei  casi  in  cui  la  pubblicita' di determinati beni o servizi e'
subordinata  al  rilascio di specifiche autorizzazioni o all'invio di
comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio, relativamente a
questi  prodotti  o  servizi,  puo'  essere  svolta  solo  dopo  aver
ottemperato ai suddetti adempimenti amministrativi.

9. Gli adempimenti per i promotori
	Le  principali  innovazioni introdotte con il Regolamento riguardano
sicuramente  gli adempimenti amministrativi a carico dei promotori, a
partire      ovviamente     dall'eliminazione     dell'autorizzazione
amministrativa per lo svolgimento delle manifestazioni.
Di  seguito  vengono descritti gli adempimenti riferiti agli obblighi
piu'  importanti, quali quelli di portare a conoscenza della pubblica
amministrazione  la  volonta' di dare svolgimento ai concorsi a premi
unitamente  alle  modalita'  di  partecipazione e di assegnazione dei
premi  in  palio,  di garantire il montepremi promesso; di redigere e
conservare  il documento che racchiude il regolamento dell'operazione
a  premi,  garantendo  ugualmente,  ma  in  forma  meno  gravosa,  la
corresponsione dei premi.
Accanto  ad  essi  altri  obblighi assumono particolare rilevanza con
riferimento  alla consegna e alla devoluzione dei premi, ai contenuti
essenziali  e  alla  correttezza  dell'informazione  da assicurare ai
destinatari della manifestazione.

9.1 La comunicazione per i concorsi
	L'articolo  10,  comma 1, del Regolamento dispone che i soggetti che
intendono  svolgere  un concorso a premio devono darne comunicazione,
prima  dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive, fornendo
altresi'  il  regolamento  della  manifestazione  e la documentazione
dell'avvenuta prestazione della cauzione dovuta.
	
Cio'  non  toglie  che  il  promotore, a sua scelta, possa inviare al
Ministero   ulteriori  documentazioni  illustrative  delle  modalita'
tecniche   e  organizzative  della  manifestazione,  in  aggiunta  al
regolamento.
E'  consentito, pertanto, svolgere un concorso a premio dopo l' invio
della  prescritta  comunicazione, nulla disponendo la norma in ordine
ai   tempi   intercorrenti   tra   il  suo  invio  e  l'inizio  della
manifestazione.
La  comunicazione  di  svolgimento del concorso a premi, cosi come il
processo  verbale  di  chiusura,  come  disposto  dal Regolamento, va
redatta su apposito modello predisposto dal Ministero delle attivita'
produttive.
E'  stata,  pertanto,  elaborata  una  modulistica  che consente, tra
l'altro,  il  trattamento  automatico  dei  dati  in essa contenuti e
quindi la costituzione di un archivio informatizzato utile
all'esercizio  delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo
affidati  alla  Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e
la tutela dei consumatori.
Il  modulo  predisposto  (PREMA  CO/1)  viene  allegato alla presente
circolare, unitamente alle istruzioni relative alla sua compilazione.
Le  modalita'  di  invio  della comunicazione sono invece indicate al
successivo punto 12.
La  comunicazione  deve  contenere  tutti gli elementi identificativi
dell'impresa  che  promuove  il concorso o dei soggetti che, ai sensi
dell'articolo  5, commi 2 e 3, sono da essa delegati al compimento di
tutti gli adempimenti connessi al suo svolgimento.
E'  opportuno  che  essa contenga inoltre, anche se in forma ridotta,
gli   elementi   essenziali   del  regolamento  del  concorso  ed  in
particolare:  la  tipologia  del  concorso,  i destinatari, l'oggetto
della   promozione   e   la  sua  durata,  l'ambito  territoriale  di
svolgimento,  la  natura, il numero ed il valore dei premi promessi e
le  modalita'  di  assegnazione,  le  notizie in ordine alla cauzione
nonche' gli elementi
identificativi delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
cui devolvere eventuali premi non assegnati.
Ogni  eventuale  modifica  di  una  o  piu'  condizioni  previste nel
regolamento   originario   della   manifestazione  comporta  comunque
l'obbligo  di  una  nuova  comunicazione al Ministero delle attivita'
produttive, utilizzando lo stesso modulo PREMA CO/1.

9.2 L'autocertificazione per le operazioni a premio.
Mentre  per  i  concorsi a premio il Regolamento prescrive l'invio di
una  apposita  preventiva  comunicazione al Ministero delle attivita'
produttive,  per  le  operazioni  a  premio lo stesso Regolamento, al
comma  3 dell'articolo 10, pone a carico dei promotori solo l'obbligo
della  redazione  dell'apposito regolamento della manifestazione, che
deve essere "autocertificato" con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio resa dal rappresentante
dell'impresa promotrice, o suo delegato.
Il  regolamento  "autocertificato"  deve  essere conservato presso la
sede dell'impresa promotrice per tutta la durata della manifestazione
e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Appare opportuno rammentare che, cosi' come per i concorsi, anche per
le  operazioni  a premio il regolamento va redatto anteriormente alla
data di inizio dello svolgimento della promozione.
Non  essendo il promotore obbligato a darne preventiva comunicazione,
per ovviare ad eventuali manomissioni o sostituzione del medesimo, le
modalita'  in  esso  previste  e  la data certa di redazione dovranno
essere certificate con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
che deve essere resa e sottoscritta dal promotore dinanzi al pubblico
ufficiale  sia esso notaio, cancelliere, segretario comunale od altro
funzionario  incaricato  dal sindaco, considerato che si tratta di un
atto  che  non  viene  acquisito  da  una pubblica amministrazione ma
conservato unicamente dal dichiarante.
Tutte  le  successive  modifiche  apportate  al  regolamento andranno
anch'esse   certificate   con   le  stesse  modalita'  e  conservate,
unitamente al regolamento originario, dall'impresa promotrice.

9.3 Il regolamento della manifestazione
Il   regolamento   della   manifestazione   a   premio  (concorso  od
operazione), che deve essere messo a disposizione del consumatore per
una  corretta  informazione  e che deve contenere tutte le condizioni
utili  alla  partecipazione, costituisce l'elemento sostanziale a cui
va  rivolta  la  maggiore attenzione rappresentando, per la totalita'
dei  destinatari, la promessa al pubblico di cui agli articoli 1989 e
seguenti  del  codice  civile e, per le istituzioni, cui e' demandata
l'attivita'   di   controllo,   l'espressione   della   volonta'  del
promittente  cui  far riferimento per ogni valutazione che attenga al
rispetto delle regole e alla loro eventuale violazione.
Va  evidenziato  che  in  base  alle  disposizioni  stabilite con gli
articoli  10  e  11,  il  regolamento che va messo a disposizione del
consumatore non puo' che essere lo stesso di quello, rispettivamente,
inviato  al  Ministero,  per  i  concorsi,  o  conservato  presso  il
promotore,  per le operazioni a premio; ovviamente, pur presentandosi
in  forma  diversa  (per esempio nel caso in cui, si vogliano rendere
piu'  chiare  e  fruibili  al  consumatore  le  informazioni  in esso
contenute),  il  regolamento  della manifestazione deve presentare un
contenuto sostanzialmente identico.
Per  la  redazione  del  regolamento  sia  per  i concorsi che per le
operazioni  a  premio,  occorrera' fare riferimento alle disposizioni
del  comma  1 dell'articolo 11 del Regolamento, fatti salvi i diversi
adempimenti  specifici previsti per i due tipi di manifestazioni: per
i  concorsi  il  regolamento  va  allegato,  in  formato libero, alla
comunicazione  al  Ministero,  mentre per le operazioni va conservato
nella sede dell'impresa promotrice.
Nel  regolamento  e'  innanzitutto  necessario,  dopo  le indicazioni
attinenti al soggetto o ai soggetti promotori, specificare la durata,
l'ambito    territoriale,   le   modalita'   di   svolgimento   della
manifestazione,  la  natura  e il valore indicativo dei singoli premi
messi  in  palio,  il  termine della consegna degli stessi nonche' le
ONLUS alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.
Ai  fini  di  agevolare  il  consumatore  nella  decisione  circa  la
partecipazione o non alla promozione, il valore indicativo del premio
promesso  va  riferito  al  suo  valore  orientativo  o prevalente di
mercato rapportato all'epoca di avvio della manifestazione.
Nel  caso  in  cui i premi siano realizzati esclusivamente per quella
specifica  iniziativa  premiale  il  valore  indicativo dovra' essere
riferito ad un qualsiasi prodotto similare.
Analogamente,  una  indicazione  di  evidente  percezione visiva deve
essere   garantita   per  la  data  indicante  la  conclusione  della
manifestazione  affinche'  l'  interessato  alla partecipazione possa
valutare  la  convenienza  e la possibilita' (per esempio nel caso di
raccolta  di  prove  di  acquisto)  di  adempiere  in  tempo a quanto
previsto dal regolamento.

9.4 Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori
Su   questo  aspetto  va  innanzitutto  richiamata  l'attenzione  dei
promotori  delle  manifestazioni  a  premio  circa  il rispetto delle
disposizioni in materia di pubblicita' ingannevole, di cui al decreto
legislativo  n.  74  del  1992,  le quali assumono rilevanza anche in
relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, che all'ultimo
periodo cosi' recita: "e' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a
premio  in  difformita'  dal  regolamento, e sue eventuali modifiche,
depositato presso il Ministero delle attivita' produttive".
L'articolo   11,  commi  2  e  3,  del  Regolamento  dispone  che  la
comunicazione  pubblicitaria  relativa  alla  manifestazione  a premi
possa anche non contenere tutte le informazioni del regolamento; essa
potra' attuarsi attraverso una serie di mezzi diversi a seconda della
tipologia della manifestazione, dei luoghi ove essa viene svolta, del
canale commerciale utilizzato.
In  relazione  a  detta disposizione giova precisare che, sebbene sia
consentito  un  livello  minimo di informazione, tuttavia essa dovra'
necessariamente   contenere   gli  elementi  essenziali  che  abbiano
riguardo  al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni
di  partecipazione  nonche',  ove  trattasi  di  concorso,  al valore
complessivo dei premi posti in palio.
Va segnalato che, anche in relazione alle norme contenute nel Decreto
legislativo  n. 74 del 1992, la comunicazione commerciale deve essere
palese   e   corretta   e   non   deve   contenere,   direttamente  o
indirettamente,   indicazioni   lacunose  o  non  veritiere  tali  da
ingenerare  nel  consumatore  un'idea  errata sul prodotto o servizio
offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in
un  pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico. A tal
proposito  vale  la  pena  di ricordare che l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  e'  intervenuta di recente censurando i
profili  di  ingannevolezza  nei  messaggi  pubblicitari  relativi ad
alcune manifestazioni a premio.
Le  pronunce  dell'Autorita'  hanno  riguardato talune fattispecie di
ingannevolezza che sostanzialmente sono riconducibili:
-  alla  scarsa  leggibilita' sulla confezione della data di scadenza
del concorso a premio;
-  alla  mancata informazione circa i tempi non brevi di consegna dei
premi;
-  alla fuorviante o falsa prospettazione ai destinatari del concorso
di  indicazioni  riferibili al conseguimento di posizioni fortunate o
privilegiate  rispetto  agli  altri  partecipanti o in relazione alla
vincita del premio;
-  all'omessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la
partecipazione alla manifestazione;
-  alla  mancata o insufficiente indicazione dei costi degli omaggi e
della  facolta'  di conversione in denaro degli stessi (limitatamente
all'applicazione  della  gia'  citata  legge  496  del  1999  per  le
promozioni nel settore della distribuzione dei carburanti).
Obbligo  a carico del promotore, qualora la comunicazione sia ridotta
all'essenziale,    e'    il    rinvio    specifico   al   regolamento
dell'iniziativa,  con  indicazione  della modalita' di acquisizione o
consultazione dello stesso da parte dei consumatori o dei destinatari
della   manifestazione   a   premio,   il   tutto   gestito  mediante
un'informazione   chiara,   visibile,   di   immediata   ed  evidente
percezione.
In  base  a  tutto  cio',  si  deve  ritenere che, in linea generale,
l'applicazione  della  norma  riguardante la messa a disposizione del
consumatore, di cui al comma 1 del gia' citato articolo 11, equivalga
a  rendere  accessibile  e  rapidamente  consultabile il regolamento,
senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell'iniziativa, anche nei
luoghi  ove non si concretizza la partecipazione alla manifestazione;
cio' ovviamente puo' non essere necessario qualora il regolamento sia
stato   allegato   al   prodotto  promozionato  oppure  al  materiale
promozionale o informativo della manifestazione.

9.5 La cauzione
A  garanzia  dell'effettiva  corresponsione  dei  premi  promessi  il
Regolamento,  all'articolo 7, prevede e disciplina l'obbligo, posto a
carico del soggetto che promuove la manifestazione, o del soggetto ad
esso delegato, di prestare una cauzione in misura pari:
-  se  si  tratta  di  concorso a premio, al 100 per cento del valore
complessivo  dei  beni  promessi,  determinato  ai  fini  dell'IVA (o
dell'imposta  sostitutiva,  di  cui all'art. 19, comma 8, della legge
449
del  1997, qualora esso sia esente o non imponibile IVA), o al prezzo
dei  biglietti  delle  lotterie  nazionali o delle giocate del lotto,
offerti in premio;
-  se  si tratta, invece, di operazione a premio, al 20 per cento del
valore complessivo dei premi, cosi' come determinato per i concorsi.
La  stessa disposizione precisa inoltre che la cauzione non e' dovuta
nel  caso  in  cui il premio promesso sia corrisposto ai partecipanti
all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
E' data facolta' al soggetto promotore di provvedere alla prestazione
di  una  cauzione diversamente calcolata qualora, per la natura della
manifestazione,  egli  non sia in grado di predeterminare in assoluto
il  numero  o  il  valore  dei  premi posti in palio (es. vincita del
carrello della spesa).
In  questo  caso la cauzione dovuta sara' ragguagliata al valore piu'
prossimo  al  reale,  calcolato  sulla  base  di  elementi  contabili
rilevati  da  precedenti  analoghe  iniziative  o  da dati storici in
proprio   possesso   (nell'esempio:   valore   medio  del  carrello);
considerazioni,   queste   ultime,   che   andranno  esplicitate  nel
regolamento della manifestazione.
La  cauzione potra' prestarsi mediante deposito in denaro o in titoli
di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al valore di Borsa, presso la
Tesoreria   Provinciale   dello   Stato   competente  per  territorio
(provincia  ove  ha la sede amministrativa la ditta o la residenza il
soggetto  delegato)  avente  come  beneficiario  il  Ministero  delle
attivita' produttive - DGAMTC - Ufficio B4- per concorso/operazione a
premio denominata "................".
In  alternativa,  la  garanzia  potra' consistere in una fideiussione
bancaria o assicurativa in bollo di un importo determinato secondo le
percentuali  su  descritte  e  corrispondente  al  valore  dei  premi
promessi,  recante  la  sottoscrizione,  debitamente autenticata, del
fideiussore.
E'   prassi   ricorrente   che  la  ditta  promotrice  provveda  alla
costituzione  e  alla  prestazione di una cauzione di valore anche di
gran   lunga   superiore   a   quello   dei  premi  promessi  con  la
manifestazione  oggetto della comunicazione qualora la stessa preveda
di   effettuare,  in  un  predeterminato  arco  di  tempo,  ulteriori
iniziative promozionali.
Si  e'  in  presenza,  nel caso, della c.d. "cauzione cumulativa "cui
verranno  imputati,  in  diminuzione  e  fino  alla  sua concorrenza,
l'ammontare   degli   importi   che   dovranno  garantire  le  future
manifestazioni .
Ove  per  effetto  delle  iniziative  promosse, la cauzione in parola
dovesse  risultare  totalmente  assorbita  e  per nessuna di esse sia
intervenuto  lo  svincolo  per  scadenza naturale o per provvedimento
amministrativo, si rendera' necessario il suo rinnovo.
In   pratica,  anche  in  base  alla  nuova  disciplina,  permane  la
possibilita' per i promotori di piu' manifestazioni di utilizzare un'
unica  cauzione cui imputare, con il metodo cosiddetto a scalare, gli
importi  dei  montepremi  relativi a diversi concorsi ed operazioni a
premio.
Nel  caso non infrequente in cui, nel corso della manifestazione, per
una  serie  di  motivi  che  attengono alla strategia commerciale, al
positivo   andamento  dell'iniziativa  o  ad  altre  circostanze  non
prevedibili, la ditta promotrice proceda ad ampliare il periodo dello
svolgimento  della  manifestazione od anche la platea dei destinatari
e, conseguentemente, il numero dei premi posti in
palio,   modificando  cosi'  il  regolamento  dell'iniziativa,  sara'
necessario   provvedere  al  ricalcolo  ed  alla  integrazione  della
cauzione, nelle misure e con le modalita' sopradescritte.
L'importo  della  cauzione verra' restituito alla ditta interessata o
al  soggetto delegato, ovvero la fideiussione sara' svincolata, entro
il  termine  di  un  anno  dalla conclusione della manifestazione, o,
ancor prima, per i soli concorsi, trascorsi centoottanta giorni dalla
data  di  trasmissione  al  Ministero  delle attivita' produttive del
processo   verbale   da   cui  risulti  la  regolare  chiusura  della
manifestazione.
Lo  svincolo  del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o
assicurativa verra' disposto dall'ufficio ministeriale competente.
Qualora,  invece,  dagli  atti  redatti  dal notaio o dal funzionario
camerale,  per  i  concorsi,  o  in  seguito a denunce o accertamenti
d'ufficio,  per  le operazioni, dovesse evidenziarsi un inadempimento
nella   consegna   dei   premi,   l'Ufficio  ministeriale  competente
procedera', con
provvedimento   dirigenziale,   ad  incamerare  l'importo,  totale  o
parziale, del deposito cauzionale o ad escutere la fideiussione.

9.6 L'assegnazione, la consegna e l'eventuale devoluzione dei premi
La  promessa  al  pubblico  contiene  l'obbligazione  di conferire il
premio  entro  il termine finale, se trattasi di concorso a premio, o
al  compimento della prestazione richiesta, se trattasi di operazione
a premio.
Il  Regolamento  disciplina  in  modo particolare, all'articolo 9, la
fase  di  assegnazione  dei  premi ai vincitori dei concorsi a premi.
Esso  dispone,  infatti,  che  l'individuazione dei vincitori avvenga
sempre  attraverso l'intervento del notaio o del funzionario camerale
competente  per  territorio,  liberamente  scelti  dal  promotore. In
relazione a cio' saranno, pertanto, gli stessi a definire di volta in
volta i tempi e modi del loro intervento in occasione di assegnazione
di  premi  per  esempio  mediante estrazione, da urna o con sistemi e
congegni  meccanici  o  elettronici,  dei  titoli  di partecipazione;
ovvero,  durante  il  lavoro  di commissioni, giurie od altro, quando
l'assegnazione dei premi sia fatta dipendere da valutazioni o giudizi
che attengono all'abilita' del partecipante.
Tuttavia, qualora particolari conoscenze tecniche siano alla base del
congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi il suddetto articolo
9,  ai  fini dell'accertamento del rispetto del pubblico affidamento,
dispone  che  un  esperto qualificato, renda una apposita perizia che
dovra'  specificare  le  caratteristiche  del  sistema o del congegno
meccanico,   elettrico   o   elettronico   adoperato,   la   sua  non
manomettibilita'   e   l'assoluta  casualita'  nell'attribuzione  del
premio.
Il  promotore di iniziative pubblicitarie puo' liberamente scegliere,
per  l'attribuzione  dei  premi,  il meccanismo piu' rispondente alle
esigenze della manifestazione.
In   presenza,   inoltre,  di  modalita'  di  assegnazione  di  premi
attraverso   il  sistema  del  rinvenimento  immediato  dello  stesso
mediante  abrasione,  cancellatura,  strappo,  ecc.,  sul  titolo  di
partecipazione,  sara'  necessario  che il promotore, preliminarmente
allo  svolgimento  del concorso, rediga una dichiarazione sostitutiva
di  atto  notorio  dalla  quale risulti il numero totale delle schede
predisposte,  il  numero  di  quelle vincenti e non vincenti, il loro
mescolamento e l'avvenuto inserimento di tutte le schede vincenti.
	
Ai  fini  della  determinazione  del  periodo  massimo  entro  cui e'
consentito  al  partecipante  richiedere  il  premio,  va  tenuta ben
presente la disposizione di cui all'articolo 1 del Regolamento che
ricomprende  nel  periodo  di durata massima della manifestazione (un
anno  per  i  concorsi, cinque anni per le operazioni) anche il tempo
entro cui il premio, oltre che essere assegnato attraverso
l'individuazione  del  vincitore,  va richiesto (e' il caso in cui la
consegna  del  premio, vinto con rinvenimento immediato sul titolo di
partecipazione, non sia avvenuta contestualmente).
Il  premio  va consegnato all'avente diritto entro il termine massimo
di   sei  mesi  dalla  conclusione  della  manifestazione  che,  come
chiaramente  indicato  nel regolamento della manifestazione, coincide
con la data entro cui il premio e' assegnato o puo' essere richiesto.
Il   regolamento  della  manifestazione  potra'  prevedere  tempi  di
consegna  inferiori  al  periodo massimo come sopra specificato; cio'
consentira'  ai  promotori di dedicare alla partecipazione e, quindi,
alla promozione del bene o del servizio un periodo di tempo maggiore.
Nell'ipotesi  in  cui  vengano previsti tempi ridotti per la consegna
dei premi e cause di diversa natura non consentano di tener fede alla
promessa,  il  promotore  e'  obbligato  a  portare  a conoscenza dei
destinatari  dei  premi, con lettera raccomandata, i motivi che hanno
determinato il ritardo.
Il  premio  che  andra'  consegnato dovra' corrispondere per natura e
valore a quello indicato nel regolamento della manifestazione o nelle
eventuali sue modifiche.
E'  consentita una consegna diversa da quella indicata solo quando il
destinatario,  durante  lo  svolgimento  della manifestazione, ne sia
stato preventivamente e tempestivamente informato con le stesse forme
e  modalita' di comunicazione o quando, anche al termine della stessa
manifestazione,  non sia possibile tener fede alla primitiva promessa
per colpa non imputabile o per impossibilita' sopravvenuta.
In  questo  caso,  a  tutela della fede pubblica, il promotore dovra'
garantire  l'offerta  dei  premi  a  tutti i beneficiari dell'offerta
promozionale,  prevedendo  premi  sostitutivi  consistenti  in beni o
servizi,  possibilmente,  della  stessa  natura di quelli promessi ma
necessariamente per lo meno dello stesso valore.
	
Il  promotore dovra' essere in possesso di documentazione comprovante
la  consegna  del  premio,  la  quale  potra'  essere,  a  scelta del
promotore,   di  natura  diversa  a  secondo  della  tipologia  della
manifestazione.
Per  i  premi  di maggior valore e per quelli assegnati in seguito ad
estrazioni,  valutazioni  di  giurie o commissioni o ad altri sistemi
meccanici,  elettrici  od elettronici ecc., il promotore, secondo una
consolidata  prassi,  potra' eventualmente richiedere al vincitore il
rilascio di una dichiarazione liberatoria.
Passando  a  trattare  la  fase della eventuale devoluzione dei premi
alle  Onlus,  prevista dall'articolo 10, comma 5, del Regolamento, si
osserva  che  costituisce  il  momento  finale,  unitamente  a quello
dell'effettiva consegna dei premi a vincitori, del concorso a premio.
Essa  va  effettuata  nel  caso  in  cui,  per  i  soli concorsi, per
qualsiasi  motivo,  la  vincita  del  premio non e' stata aggiudicata
ovvero quando i premi assegnati non sono stati richiesti dagli aventi
diritto.  I  premi  espressamente  rifiutati  dai  vincitori potranno
invece rimanere nella disponibilita' del promotore.
Decorso il termine di sei mesi dalla conclusione del concorso o dalla
data  di  richiesta  dei premi, o un termine inferiore se previsto, e
verificatasi  la  condizione  di  cui  sopra, i premi saranno messi a
disposizione  di  una  o piu' delle Onlus beneficiarie indicate nella
comunicazione al Ministero e nel regolamento del concorso.
	L'adempimento della devoluzione si intendera' assolto in presenza di
un'offerta formale da parte del soggetto promotore ed una altrettanto
formale  accettazione  da parte della organizzazione beneficiaria dei
premi.
	Ne  consegue  che,  concorrendo  anche  le  altre condizioni, potra'
procedersi  alla  redazione  del verbale di chiusura anche in assenza
del ritiro materiale dei premi da parte della Onlus beneficiaria, per
espressa scelta di quest'ultima.
	Per  quanto  riguarda l'individuazione delle Onlus operanti ai sensi
dell'articolo  10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, cosi' come
prescrive  la norma del Regolamento, si segnala che eventuali notizie
ed   informazioni  potranno  essere  richieste  all'"Agenzia  per  le
organizzazioni   non   lucrative   di  utilita'  sociale",  istituita
dall'articolo  3  della  legge  662  del 1996, o alle Amministrazioni
competenti  in  relazione  ai  settori  di attivita' verso i quali si
intende devolvere i premi.

10. Attivita' di vigilanza, violazioni e sanzioni
	Il  sistema  "sanzionatorio"  previsto dal Regolamento, a tutela del
corretto  svolgimento  delle  manifestazioni  a premio e del connesso
interesse  dei  soggetti  che  a  queste partecipano, e' disciplinato
dall'articolo  8, comma 2, e nel successivo articolo 12, comma 2, del
Regolamento  stesso,  nel rispetto dei vincoli sanciti dalla Legge 24
novembre  1981,  n.  689,  recante  "Modifiche  al  sistema penale" e
contenente  la disciplina delle sanzioni amministrative, aventi anche
il  fine di assicurare un clima di garanzia ed imparzialita' a favore
del presunto trasgressore.
	L'articolo  12  sopra citato delinea inoltre l'aspetto "procedurale"
dell'attivita'   di   controllo.	Il   soggetto  titolare  del  potere
sanzionatorio  e' il Ministero delle attivita' produttive cui compete
il  controllo  su tutte le manifestazioni a premio (sia che si tratti
di "concorsi" che di "operazioni").
La  norma  indica  infatti  le modalita' di attivazione del controllo
ministeriale:  d'ufficio  (ma,  e'  subito  precisato  "a  campione",
perche'  un  intervento  generalizzato sarebbe oltremodo oneroso, per
non dire proibitivo) o su segnalazione di soggetti interessati.
	In  merito  all'aspetto procedurale concernente l'applicazione delle
sanzioni   occorre,   innanzitutto,   porre   l'attenzione  a  quelle
"automatiche",  nel  senso  che  non  hanno  bisogno  di una apposita
istruttoria,  essendo correlate ad un semplice comportamento omissivo
da parte dei promotori.
	Trattasi   delle   sanzioni   connesse   alla   mancata   preventiva
comunicazione dell'intenzione dei promotori di svolgere un concorso a
premio,  comunicazione che va effettuata attraverso la compilazione e
la  trasmissione  dell'apposito  modulo  predisposto  dal  Ministero,
accompagnata   dall'invio   del  regolamento  del  concorso  e  della
documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento  della  cauzione,
nonche'   della   mancata   notifica  al  Ministero  delle  eventuali
successive modifiche del suddetto regolamento.
	Va  sottolineato  come  la violazione dei predetti obblighi da parte
dei  promotori  non rende il concorso, di per se', "vietato" (si veda
la  lett.  e) del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento) per cui non va
seguita,  per  l'irrogazione  della  relativa  sanzione, la procedura
prevista,    per   le   manifestazioni   (preventivamente)   vietate,
dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento.
	Le  sanzioni  per  le  mancate comunicazioni di cui sopra (e che, si
ribadisce,  concernono  i  soli  "concorsi") sono fissate dall'ultima
parte  del  comma  2  dell'articolo  8  del  Regolamento: sono quelle
previste  dall'art.  124,  commi 2 e 3 del R.D.L. n. 1933 del 1938, e
successive   modifiche,   e   presentano   esclusivamente   carattere
pecuniario,  vale  a  dire  pene amministrative in cui la gradualita'
concretamente irrogata varia in rapporto alla gravita' dell'illecito.
Naturalmente,  per poter accertare le violazioni di cui sopra occorre
che il Ministero venga a conoscenza dell'effettuazione di un concorso
o della modifica del relativo regolamento non debitamente comunicati.
	La  sanzione  di cui sopra e' irrogata con ordinanza-ingiunzione del
competente  Ufficio del Ministero delle attivita' produttive e' sara'
soggetta alle normali impugnative.
	
Diverse  sono  le  sanzioni  per  le  manifestazioni a premio (d'ogni
genere, sia che trattasi di "concorsi" che di "operazioni") "vietate"
ai  sensi  dell'art.  8  del Regolamento e diverse sono anche le loro
modalita'   di  irrogazione,  essendo  prevista,  in  proposito,  una
apposita procedura.
L'articolo  12,  comma  2,  del  Regolamento,  invero,  istituisce un
contraddittorio  tra  il  Ministero  delle  attivita' produttive ed i
promotori  di una manifestazione a premio che appaia in contrasto con
il disposto del comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento.
	L'organo di vigilanza, ricevuta una segnalazione o accertato in sede
di  controllo  a campione o in sede di comunicazione (per i concorsi)
che  una  determinata  (denunciata  o gia' in corso) manifestazione a
premio  viola (almeno in via preventiva) i divieti imposti dal citato
articolo 8 del Regolamento, segnala al soggetto promotore la presunta
violazione  assegnandogli  il  termine  di  15 giorni per produrre le
proprie   controdeduzioni   (termine  che,  ovviamente,  decorre  dal
ricevimento dell'atto ministeriale).
	La  contestazione svolge un ruolo peculiare che si concretizza nella
qualificazione  dei fatti accertati in termini di illecito, pertanto,
solo  in  conseguenza  di  essa  i  presunti  trasgressori  sanno con
certezza che su di loro "pesa" la responsabilita' di un dato illecito
amministrativo,   e   solo   tramite  di  essa  gli  stessi  potranno
organizzare la loro strategia difensiva.
	  La segnalazione con il connesso invito a controdedurre, poiche' fa
scattare  anche  il dies a quo dell'altro termine, quello fissato per
l'adozione  del  provvedimento  ministeriale  (che dovra' avvenire al
massimo  entro  sessanta giorni dalla predetta richiesta), e' inviata
con  raccomandata  A.R.,  con  telegramma o altra modalita' che renda
certa la data del ricevimento, da parte del soggetto promotore, della
segnalazione stessa.
	Trascorso   il   suddetto   termine,   senza   che  siano  pervenute
controdeduzioni  da  parte  del  promotore  o,  se  queste sono state
presentate,  dopo  averle  esaminate,  il  Ministero,  se  ravvisa la
sussistenza  di  una  o  piu' violazioni ai sensi dell'articolo 8 del
Regolamento,   da   un   lato   provvede   ad  irrogare  la  sanzione
amministrativa  (pecuniaria)  prevista  dall'art.  124,  comma 1, del
R.D.L.  n.  1933  del  1938 e successive modifiche, dall'altro ordina
l'immediata cessazione della manifestazione.
	L'ingiunzione  e'  un vero e proprio provvedimento sanzionatorio nei
cui confronti e' ammessa la tutela giurisdizionale.
	Il  provvedimento  ha  la forma del "decreto motivato" da notificare
immediatamente   al   soggetto  promotore  e  contro  il  quale  sono
esperibili i normali mezzi di impugnativa.
L'importo  della  sanzione  pecuniaria di cui trattasi e' modulato in
forma  crescente  (da  una  a  tre volte l'ammontare dell'IVA, con un
minimo  di  2.582,28  euro)  proprio  per graduare, nei singoli casi,
l'entita'  della  sanzione  in relazione alla natura ed alla gravita'
della violazione commessa.
	Corre  l'obbligo  di  evidenziare  che  per l'aspetto esecutivo deve
farsi rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 689 del 1981.
	Ma  la stessa disposizione prevede anche una sanzione accessoria per
il   promotore  di  una  manifestazione  (riconosciuta)  vietata:  la
pubblicazione,   a   sue   spese,   dell'avvenuto  svolgimento  della
manifestazione vietata.
	Trattasi  di  una  sanzione  prevista  anche in altri campi (e della
quale,  ad  esempio, fa uso l'Antitrust in sede di giudizi in materia
di  pubblicita'  ingannevole, oltre che il giudice ordinario in molte
fattispecie)  e  che nel nostro caso adempie ad una duplice funzione:
far conoscere il
provvedimento ministeriale a tutti i possibili interessati ed evitare
che la manifestazione continui a produrre effetti.
	La norma attribuisce al Ministero anche il compito di individuare il
mezzo  di  informazione  caso  per  caso piu' adeguato allo scopo. Al
riguardo,  potra'  prevedersi  la  pubblicazione (integralmente o per
estratto)  del provvedimento sanzionatorio su uno o piu' quotidiani a
diffusione  nazionale  e/o  su  una  determinata stampa periodica e/o
attraverso altri mezzi di informazione (televisione, radio, internet,
posta, stampati, etc.).
	Nella  scelta  del mezzo di diffusione della sanzione accessoria, il
Ministero  terra' conto del criterio di proporzionalita' in relazione
alla  gravita'  della  violazione  e  del  principio dell'equivalenza
rispetto  ai mezzi pubblicitari impiegati ed al livello di diffusione
della manifestazione.
A   fini   meramente   esemplificativi   si  riportano  nel  seguente
specchietto  le violazioni e le relative sanzioni cosi' come previste
dalle vigenti norme.

Violazioni e sanzioni

(art.  124  R.D.L. 19/10/1938, n. 1933 modificato dall'art. 19, comma
5, lett. b), della Legge 27/12/1997, n. 449)

=====================================================================
            Violazioni            |             Sanzione
=====================================================================
                                  |* da una a tre volte l'ammontare
                                  |dell'IVA dovuta per un importo
* effettuazione di manifestazioni |comunque non inferiore a
vietate                           |€2.582,28.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Pubblicazione, a spese del
                                  |promotore, attraverso i mezzi di
                                  |comunicazione individuati dal
                                  |Ministero, dell'avvenuto
                                  |svolgimento della manifestazione
                                  |vietata
---------------------------------------------------------------------
* continuazione della             |
manifestazione quando ne e'       |
vietato lo svolgimento            |* sanzione precedente raddoppiata
---------------------------------------------------------------------
* effettuazione di concorsi a     |
premio senza invio della          |
comunicazione o comunicazione     |
priva del regolamento o della     |
documentazione comprovante        |
l'avvenuto versamento della       |
cauzione                          |* da € 2.065,83 a € 10.329,14
---------------------------------------------------------------------
* comunicazione inviata           |
successivamente all'inizio della  |
manifestazione, ma prima della    |
constatazione di eventuali        |riduzione al 50% della sanzione
violazioni                        |prevista
---------------------------------------------------------------------
* effettuazione del concorso con  |
modalita' difformi da quelle      |
indicate nella comunicazione e nel|
regolamento ad esso allegato      |* da € 1.032,91 a € 5.164,57

11. La modulistica
Gli  schemi  di  moduli  predisposti  dal Ministero, in attuazione di
quanto  previsto  dal  Regolamento, allegati alla presente circolare,
sono i seguenti:
PREMA  CO/1  - Comunicazione di svolgimento di concorso a premi (art.
10 Reg.)
Tale  modello dovra' essere utilizzato, dal soggetto interessato, per
comunicare al Ministero lo svolgimento di un concorso e per eventuali
successive variazioni.
Il modello PREMA CO/1 e' composto dalle seguenti sezioni:
Sezione  I  - contenente i dati relativi ai soggetti promotori (ditta
promotrice, ditte associate);
Sezione  II  - contenente i dati relativi al concorso (denominazione,
destinatari etc);
Sezione  III - contenente notizie relative alla devoluzione dei premi
(Onlus beneficiarie);
Sezione  IV  -  contenente  notizie relative alla cauzione e ad altri
adempimenti.
	Per alcuni quadri, qualora lo spazio disponibile nel modello non sia
sufficiente per i dati che e' necessario inserire , sono previsti dei
modelli intercalari.
In  occasione  della  prima  comunicazione di apertura di concorso al
modello  PREMA  CO/1  dovranno  obbligatoriamente  essere  inviati il
"Regolamento  del Concorso" e, anche separatamente, la documentazione
in originale comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.
Nell'ultima  sezione  del  modello  e'  inoltre  previsto che possano
essere elencati ulteriori allegati ritenuti necessari dal soggetto.
CO/PV  -  processo  verbale  di  chiusura di concorso a premi (art. 9
comma 4 Reg.)
Per il verbale di chiusura e' stato predisposto uno schema di massima
riportante  i  principali  adempimenti  da svolgere durante tale fase
della manifestazione e redatto dal notaio o dal funzionario camerale,
con cui viene certificata la chiusura del concorso.
Compilata  la parte preliminare con la formula di rito, si procedera'
ad  elencare  la  natura,  il valore ed il numero dei premi conferiti
che,  evidentemente, dovranno trovare rispondenza con quelli indicati
nel  regolamento  della  manifestazione e nella comunicazione o nelle
eventuali sue modifiche.
	Nel  verbale  si dara' poi riscontro dell'effettuazione di una serie
di adempimenti, ove previsti.
In particolare:
-  della  perizia  di  cui  all'art.9 comma 1 del Regolamento resa da
esperti in particolari
discipline  tecniche  dalla  quale  si  evinca  la  garanzia  che  lo
specifico   sistema   o  meccanismo  utilizzato  assicuri  l'assoluta
casualita'  nell'assegnazione  del  premio  e  non  sia in alcun modo
manomettibile;
-	dell'elenco  dei  vincitori  risultante dai verbali di assegnazione
dei premi;
-  della prestazione di una cauzione commisurata all'effettivo valore
dei premi promessi;
-  dell'autenticita'  delle  firme  apposte  dai rappresentanti delle
aziende  promotrici  del  concorso  a  premi  in ordine all'effettiva
consegna  dei  premi  ai  vincitori  o  della  devoluzione  o messa a
disposizione  di  quelli  non  richiesti  o  non assegnati alla Onlus
indicata nel regolamento della manifestazione;
-	della  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio redatta ai sensi
del  D.P.R.28  dicembre  2000,  n.445  e relativa all'inserimento dei
titoli vincenti e non vincenti.
	Le  anomalie  riscontrate,  che  nel  processo verbale andranno solo
evidenziate,  dovranno  formare  oggetto  di  apposito  documento  da
allegare ad esso.
	Il  verbale  di  chiusura  della manifestazione, redatto in ogni sua
parte, dovra' essere trasmesso, unitamente al Modello CO/2, a cura di
uno  dei  sottoscrittori,  al  Ministero delle attivita' produttive -
Direzione  Generale  per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei
Consumatori- Ufficio B4.
	La documentazione verificata in sede di verbale di chiusura (come ad
esempio  la  perizia,  la  dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
l'elenco  nominativo  dei  vincitori,  ecc.),  non andra' allegata al
verbale  medesimo,  ma  conservata  presso  la ditta promotrice, o il
soggetto  da  essa  delegato,  ovvero  presso  uno  dei  due pubblici
ufficiali per i successivi eventuali controlli.
	Come  da  prassi  le  schede  o  altri  documenti  di partecipazione
potranno  essere  conservati  a  cura  della  ditta  promotrice o del
soggetto delegato.
PREMA  CO/2  -  scheda  informativa allegata a verbale di chiusura di
concorso a premi (art. 9 comma 4 Reg.).
Tale  modello  dovra'  essere  utilizzato al momento della "chiusura"
della  manifestazione  e  allegato  al  predetto  verbale  al fine di
raccogliere in un unico documento, da inviare al Ministero in formato
normalizzato, i dati piu' importanti di tale fase.
Il modello PREMA CO/2 e' composto dalle seguenti sezioni:
Sezione I - contenente i dati identificativi del concorso;
Sezione II - contenente i dati relativi ai soggetti promotori;
Sezione III - contenente notizie relative ai premi (premi consegnati,
non ritirati o non assegnati, ONLUS beneficiarie etc);
Sezione IV - contenente il quadro con gli adempimenti formali.
Per  alcuni quadri, qualora lo spazio disponibile nel modello non sia
sufficiente  per i dati che e' necessario inserire, sono previsti dei
modelli intercalari.
Va ricordato che l'articolo 9 del Regolamento prescrive che ogni fase
dell'assegnazione  dei premi va effettuata alla presenza del notaio o
del  funzionario camerale. E' evidente, pertanto, che ogni qualvolta,
in  un  concorso a premi, si proceda all'individuazione dei vincitori
ed
all'assegnazione  dei  premi  sara'  necessario  redigere un processo
verbale che ne certifichi l'avvenuto svolgimento.
Essendo  molteplici  le  fattispecie  e le modalita' per attribuire i
premi in palio, la verbalizzazione delle operazioni svolte e l'elenco
dei  vincitori  potranno essere redatte nella forma e nei modi che si
riterranno  piu' opportuni, nel rispetto degli adempimenti previsti e
disciplinati dal Regolamento.
Poiche', inoltre, diversi potranno essere i soggetti che intervengono
in  tali fasi operative dei concorsi, i verbali e gli atti relativi a
fasi  intermedi  o  precedenti  la chiusura finale saranno conservati
presso  la  sede  della  ditta  promotrice  per  essere  acquisiti  e
verificati  in  sede  di processo verbale di chiusura o di successivo
controllo.
Accanto  alla  modulistica  cosi' formulata, espressamente prevista e
disciplinata  dal  regolamento,  e'  stato  predisposto  il  seguente
modello:
PREMA  OP/1  -  Comunicazione  di  cauzione prestata per operazioni a
premio
Questo modello e' da utilizzare, in caso di svolgimento di operazioni
a premio, per anticipare, possibilmente tramite posta elettronica, al
Ministero   le  notizie  relative  alla  prestazione  della  cauzione
stabilita nella misura del 20% del montepremi.
Il modello PREMA OP/1 e' composto dalle seguenti sezioni:
Sezione I - contenente i dati relativi al soggetto promotore;
Sezione II - contenente i dati relativi all'operazione;
Sezione III - contenente notizie relative alla cauzione.
Per  il  quadro  relativo  ai  dati della cauzione, qualora lo spazio
disponibile  nel  modello  non  sia  sufficiente  per  i  dati che e'
necessario inserire, e' previsto un modello intercalare.
Tutto  cio'  al  fine  di porre l'ufficio competente in condizione di
conoscere,  in  tempi  relativamente brevi, l'avvenuta prestazione di
cauzione e il relativo importo accreditato a proprio favore presso le
Tesorerie  provinciali  dello  Stato  o garantito presso gli istituti
bancari  o  assicurativi  fideiussori,  i  suoi  eventuali successivi
adeguamenti ed il termine di scadenza.
Analogamente  a  quanto  previsto  per i concorsi, successivamente si
dovra'  comunque  far  recapitare al Ministero l'atto di costituzione
della cauzione o la quietanza in originale del deposito.
Solo quest'ultimi documenti in originale sono infatti utilizzabili ai
fini  dello  svincolo  e  quindi  verranno restituiti al promotore al
termine della manifestazione.

                               *******

La  modulistica  sopra  descritta  e  le  relative  istruzioni per la
compilazione   verranno   rese  disponibili  sul  sito  Internet  del
Ministero      delle      attivita'      produttive     all'indirizzo
www.minindustria.it/dgatm/dgatm.htm.
I  file  contenenti  i  modelli  PREMA CO/1, CO/2 e OP/1 saranno resi
disponibili in formato XLS. Questi potranno essere compilati mediante
il  software  Microsoft  Excel  (ver.  97 o successiva) e, tramite lo
stesso   software,   stampati   per   essere   firmati  dal  soggetto
responsabile.
Gli  stessi  moduli  saranno resi inoltre disponibili in formato PDF,
visualizzabili e stampabili tramite il "viewer" Acrobat Reader 4.0.
Il  file  contenente lo schema di processo verbale (CO/PV) sara' reso
disponibile  in  formato DOC (Word) e RTF in modo da essere editabile
con  i  piu'  diffusi  text editor quale traccia per la redazione del
verbale.

12.  Le  modalita'  di  invio  delle comunicazioni al Ministero delle
attivita' produttive
Anche  al  fine  di  rendere  piu' rapidi e semplici i rapporti tra i
promotori  delle manifestazioni a premio e l'Ufficio B4 della DGAMTC,
che   dovra'   verificare  il  corretto  rispetto  degli  adempimenti
amministrativi  da parte dei promotori, e' opportuno che il Ministero
acquisisca  in  modo  piu'  automatico possibile i dati relativi alle
comunicazioni  prescritte  dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e al
modello  informativo  sulle  cauzioni  prestate  per  le operazioni a
premio.
Per questo motivo appare preferibile l'invio dei moduli (CO/1, CO/PV,
CO/2  e  OP/1)  compilati  tramite  posta  elettronica  o, in caso di
impossibilita',  mediante  spedizione  postale,  allegando  pero', in
quest'ultimo caso, al modulo cartaceo anche, ovviamente se possibile,
un floppy disk contenente il relativo file in formato xls.
Di seguito sono descritte le modalita' di trasmissione.
1) Se l'operatore che deve trasmettere al Ministero una comunicazione
con  l'impiego di uno dei tre suddetti moduli e' munito di smart card
per   la   sottoscrizione   dei  documenti,  rilasciata  da  un  ente
certificatore, potra' utilizzare la firma digitale.
In  questo  caso il file contenente il modulo, debitamente compilato,
firmato digitalmente, potra' essere inviato tramite e-mail o adeguato
supporto.  In  mancanza,  attualmente, di una specifica funzionalita'
che  garantisca  l'effettiva  ricezione  della  e-mail,  relativa  al
documento, tramite INTERNET, all'atto dell'invio del titolo originale
della cauzione, occorrera' indicare anche la data di trasmissione del
file  relativo alla comunicazione, firmato digitalmente. Nel caso dei
concorsi  a premio, il regolamento della manifestazione, anch'esso su
file   in   formato   elettronico   (non  sono  richieste  specifiche
particolari), va unito al modulo CO/1.
2)  Se  diversamente  l'operatore  non e' munito di smart card per la
sottoscrizione  dei documenti, il file contenente il modulo compilato
dovra'  essere stampato e sottoscritto per l'invio in posta ordinaria
insieme  al  documento  originale  attestante  la  costituzione della
cauzione   prima   dell'inizio   del  concorso.  In  questo  caso  e'
preferibile   che   lo  stesso  file  in  formato  elettronico  venga
anticipato  per  mezzo  di  e-mail e successivamente spedito anche su
adeguato supporto. E' consigliabile seguire la stesse modalita' anche
per l'invio, su file in formato libero, del regolamento riguardante i
concorsi a premio.
3)  Per  lo  svolgimento  di  un  concorso od operazione a premio, il
promotore successivamente all'invio elettronico dei rispettivi moduli
CO/1  e  OP/1,  e  comunque  prima  dell'inizio della manifestazione,
dovra'  trasmettere  il documento originale attestante la prestazione
della cauzione.
Questa e' al momento l'unica fase del procedimento amministrativo per
cui non e' possibile fare a meno della documentazione cartacea.
4)  Successivamente  al  ricevimento delle comunicazioni dei soggetti
promotori (modelli PREMA OP/1 e CO/1) l'Ufficio B4 " Manifestazioni a
premio",  provvedera'  a  comunicare  agli  stessi  gli estremi di un
codice  identificativo  relativo  alla  manifestazione  oggetto della
comunicazione.  Per  qualsiasi  modifica  alla  prima  comunicazione,
nonche'  nella  compilazione  del  processo  verbale  di  chiusura, i
promotori   dovranno   pertanto   fare   riferimento  a  tale  codice
identificativo.
5)  Ai  fini  delle  spedizioni  suddette  devono essere utilizzati i
seguenti indirizzi:
- e-mail:
m.premio@minindustria.it
- posta ordinaria:
Ministero delle attivita' produttive
DGAMTC
Ufficio B4 - Manifestazioni a premio
Via Molise, 2 00187 ROMA
	
La  presente  circolare verra' inviata alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione  e  sara' diffusa anche attraverso il sito internet del
Ministero (www.minindustria.it).

Roma, 28 marzo 2002

				 IL Ministro: MARZANO