L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 marzo 2002;
  Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", ed in particolare
gli articoli 1 e 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997;
  Vista  la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE
e   92/44/CEE   per   adeguarle   al  contesto  concorrenziale  delle
telecomunicazioni,   con   particolare   riferimento   al   punto   4
dell'allegato I;
  Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, ed in
particolare  l'art.  11,  comma  2, che prevede che entro il 1 luglio
1999  i  gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano
tenuti  a  consentire agli utenti la portabilita' del numero tra reti
mobili;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio
1996,   che  modifica  la  direttiva  90/388/CEE  in  relazione  alle
comunicazioni mobili e personali;
  Vista  la legge 1 luglio 1997, n. 189, "Disposizioni urgenti per il
recepimento  della  direttiva  96/2/CE  sulle  comunicazioni mobili e
personali",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio
1997;
  Vista  la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo
del  24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto
concerne  la  portabilita'  del numero di operatore e la preselezione
del vettore;
  Vista  la  delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione  del  16  giugno  1998,  recante  l'approvazione, tra
l'altro,   del   regolamento   concernente   l'organizzazione  ed  il
funzionamento  dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella riunione del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni
di  effettiva  concorrenza  nel  mercato delle comunicazioni mobili e
personali  da  parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per
l'assegnazione  di frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'art. 12, comma 1;
  Vista  la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella riunione del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione del 6 dicembre 1999 "Interconnessione di terminazione
verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile
originate  dalla  rete  di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
  Vista  la  delibera  n.  4/CIR/99,  "Regole  per la fornitura della
portabilita'    del    numero   tra   operatori   (Service   Provider
Portability)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28
dicembre 1999;
  Vista  la delibera n. 388/00/CONS, "Procedure per il rilascio delle
licenze  individuali  per  i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione  e  misure  atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva
concorrenza",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  149 del 28
giugno 2000;
  Vista  la  delibera  n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore
delle  telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  7/00/CIR,  "Disposizioni  sulle  modalita'
relative  alla prestazione di Service Provider Portability (S.P.P.) e
sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
  Vista  la  delibera  n.  10/00/CIR,  "Valutazione  e  richiesta  di
modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256 del 2
novembre 2000;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.   77,  "Regolamento  di  attuazione  delle  direttive  97/51/CE  e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Vista   la   delibera   n.  12/01/CIR,  "Disposizioni  in  tema  di
portabilita'  del  numero tra operatori del servizio di comunicazione
mobile  e  personale  (Mobile  Number Portability)", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
  Vista  la  delibera  n.  19/01/CIR,  "Modalita'  operative  per  la
portabilita'  del  numero  tra  operatori  di  reti  per i servizi di
comunicazioni   mobili  e  personali  (Mobile  Number  Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001;
  Vista  la  delibera  n.  22/01/CIR,  "Risorse di numerazione per lo
svolgimento  del servizio della portabilita' del numero tra operatori
di  reti  per  i  servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile
Number  Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del
23 ottobre 2001;
  Vista  la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications
system  (Phase  2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito
MNP); Technical Realisation; Stage 2";
  Visto  il  parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della
legge  10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di
portabilita' del numero su reti mobili;
  Considerato  che  l'Autorita' ha disposto, in data 22 gennaio 2002,
l'avvio  del  procedimento  concernente  la  "Definizione di elementi
relativi  al  quadro  di  riferimento  generale  per  gli standard di
servizio della prestazione di Mobile Number Portability (MNP), di cui
all'art. 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR";
  Sentiti  in  audizione  congiunta  gli  operatori mobili in data 31
gennaio 2002 e 14 febbraio 2002;
  Vista la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle associazioni dei
consumatori   riguardante   una  richiesta  di  intervento  da  parte
dell'Autorita'  in  materia  di  tutela del consumatore relativamente
alle modalita' di fruizione della MNP;
  Viste  le  comunicazioni  relative all'accordo quadro inviate dagli
operatori  Blu, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia
Mobile e Wind Telecomunicazioni;
  Visto  il  protocollo  di  intesa sottoscritto dagli operatori Blu,
Omnitel    Pronto    Italia,    Telecom    Italia   Mobile   e   Wind
Telecomunicazioni,   che   definisce  le  modalita'  di  avvio  della
prestazione relativamente alla fase iniziale fino al 1 maggio 2002;
  Rilevato  che,  in  merito alla definizione dell'accordo quadro tra
gli operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della
prestazione,  alle modalita' di trattamento del credito residuo ed al
prezzo  per  l'attivazione della prestazione richiedono una specifica
valutazione da parte dell'Autorita';
  Considerato quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati:
    a) periodo  e  modalita'  di  realizzazione:  l'Autorita', tenuto
conto   delle   esigenze  di  pubblica  sicurezza  prospettate  dalla
Direzione  nazionale antimafia, ritiene che le stesse siano tenute in
debito  conto  nello  schema  di  accordo  quadro,  che  prevede  una
riduzione  progressiva del periodo di realizzazione della prestazione
a  cinque  giorni  lavorativi,  disposto  dall'art. 4, comma 2, della
delibera  n.  19/01/CIR,  entro  il 31 dicembre 2002 e debbano essere
adeguatamente  considerate  nelle procedure commerciali non adottando
modalita'  di  affiancamento  di numerazione dell'operatore recipient
nelle more dell'attivazione della prestazione;
    b) modalita'  di  trattamento  del  credito  residuo: ai sensi di
quanto  gia'  disposto  dall'art.  8,  comma  8,  della  delibera  n.
19/01/CIR,  il cliente con contratto di tipo pre-pagato, che richiede
la  prestazione di MNP, deve essere adeguatamente informato su quanto
previsto  negli  accordi tra operatori recipient e donating in merito
alla trasferibilita' del credito residuo. Al fine di garantire quanto
sopra,  l'Autorita' ritiene che gli operatori mobili debbano adeguare
le  proprie  carte dei servizi al fine di fornire alla clientela tali
informazioni.  Parimenti,  l'Autorita'  ritiene  che il cliente debba
essere  opportunamente  informato  in  merito  alla  restituzione del
credito   residuo,  in  caso  di  cessazione  di  contratto  di  tipo
pre-pagato. Tale informativa al cliente, indipendente dal servizio di
portabilita',  e',  comunque,  ad  esso  collegata  in quanto risulta
evidente  che  l'eventuale  mancanza di chiarezza sul trattamento del
credito residuo puo' rappresentare una esternalita' non controllabile
dall'operatore  recipient  e  quindi  tradursi  in  un  ostacolo alla
fruizione della prestazione ed alla concorrenza fra gestori. Inoltre,
l'Autorita'  ritiene  necessario  che  gli  operatori  di rete mobile
informino  compiutamente  il  cliente,  in  occasione  di particolari
promozioni  od  offerte  sconto,  delle  eventuali  restrizioni  alla
restituzione del credito nominale maturato.
  L'Autorita'    ritiene   che,   in   caso   di   portabilita',   la
trasferibilita'   del  credito,  materia  gia'  disciplinata  in  via
generale  dal  codice  civile,  debba essere realizzata attraverso il
raggiungimento   di  un  accordo  tra  gli  operatori  coinvolti.  La
trasferibilita'  del  credito  e'  una  funzione utile per l'utente e
riveste  una  valenza  pro-concorrenziale  stante la preponderanza di
clienti  che usufruiscono dei servizi mobili in modalita' pre-pagata.
Lo   schema  di  accordo  quadro  comunicato  all'Autorita'  prevede,
coerentemente  con  la  delibera  n. 19/01/CIR, la possibilita' della
trasferibilita'   del   credito  residuo  del  cliente  che  richiede
l'attivazione della prestazione ma rimanda agli accordi bilaterali la
definizione    delle   modalita'   e   condizioni   per   l'eventuale
trasferibilita'  del  credito  residuo.  L'Autorita'  per  il tramite
dell'unita'   per   il  monitoraggio,  istituita  dalla  delibera  n.
12/01/CIR, vigilera' sugli accordi fra operatori al fine di garantire
la  tutela  dell'utenza ed una effettiva concorrenza. In particolare,
l'Autorita'  vigilera'  affinche'  non  vengano  opposti  rifiuti  al
raggiungimento  degli  accordi  di trasferibilita' del credito ovvero
vengano  imposte condizioni contrattuali ed economiche gravose ovvero
immotivate;
    c) prezzo  di  attivazione  della  prestazione:  nell'attivazione
della  prestazione  occorre  considerare  separatamente  le relazioni
cliente-donating,  cliente-recipient  e  donating-recipient. Per cio'
che  attiene  alla relazione cliente-donating, ai sensi dell'art. 12,
comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in nessun caso il donating puo'
addebitare,  in tutto o in parte, direttamente al cliente i costi per
l'attivazione  del  singolo  numero portato. Per cio' che riguarda la
relazione  cliente-recipient,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 9, della
precitata delibera, le condizioni economiche applicate al cliente non
devono  essere  tali  da costituire disincentivo alla richiesta della
stessa.
  In  merito alla relazione donating-recipient, gli operatori di rete
mobile  che aderiscono allo schema di accordo quadro hanno concordato
un  prezzo  iniziale  per l'attivazione della prestazione al 1 maggio
2002, che si riduce nel corso del 2003.
  L'Autorita'  rileva  che,  in una situazione di regime, i flussi di
numeri  portati  da  un  operatore  ad  un altro sono tendenzialmente
simili,  e  conseguentemente, in tale situazione, tende ad annullarsi
quanto  un operatore deve all'altro, ovvero, il prezzo interoperatore
praticato  non ha una particolare incidenza. Questo spiega perche' in
alcuni Paesi il prezzo interoperatore ha valore nullo.
  Tuttavia   la   situazione   italiana  presenta  quote  di  mercato
particolarmente   sbilanciate   e,  soprattutto  nel  caso  di  nuovi
entranti,  e'  ragionevole  considerare  un maggior flusso di clienti
dagli operatori gia' presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il
prezzo  interoperatore  diviene,  quindi,  una leva concorrenziale in
quanto  un prezzo interoperatore elevato si puo' tradurre in un onere
solamente  per  il  nuovo entrante che potrebbe, stante la fragilita'
del  conto  economico,  essere  costretto  a ribaltare tali costi sui
clienti   e   quindi  in  un  possibile  disincentivo  all'uso  della
prestazione   di   MNP.   Risulta,   pertanto,   necessario  valutare
correttamente  i costi effettivi della prestazione considerando anche
il  confronto  con  le  migliori  pratiche  internazionali al fine di
evitare  che  le  eventuali  inefficienze  degli  operatori esistenti
vengano  ribaltate  sui  nuovi  entranti  ovvero sui clienti finali a
danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.
  L'Autorita'  ritiene  ragionevole  che  in  una  prima fase possono
essere  presenti  costi  interoperatore  piu'  elevati  rispetto alla
situazione a regime a causa della non completa automatizzazione delle
procedure. D'altra parte, deve essere garantito che in tempi certi il
costo  della  prestazione  risulti  in  linea  con le migliori prassi
internazionali.
  Le  procedure  per  l'attivazione della prestazione di portabilita'
del   numero   presentano  analoghe  caratteristiche  in  termini  di
segnalazione  e processi informatici coinvolti nel caso di rete fissa
e  di  rete  mobile.  A  regime si tratta di procedure dal lato donor
completamente  automatiche  che hanno necessita' di supervisione solo
in caso di anomalie.
  Il  confronto  internazionale  tra  i Paesi in cui la MNP e' attiva
mostra  che  in  numerosi  casi  e  per  le  ragioni sopra esposte il
donating  non  richiede  alcun  compenso,  ne'  al  cliente,  ne'  al
recipient e che nei Paesi nei quali il donating richiede al recipient
compensi questi variano da circa 5 euro ad un massimo di 20 euro.
  Si   rileva,  inoltre,  che  la  gestione  dell'applicazione  della
prestazione  di  MNP sul numero principale di una SIM, o sull'insieme
di  numeri  associati  ad una medesima SIM, e' analoga e che, quindi,
risulterebbe  ingiustificata  da  parte  del  donor  una richiesta di
ulteriore compenso per l'attivazione;
  Considerato  che non sussistono motivazioni per stabilire un valore
a  regime  per  il costo di attivazione della prestazione difforme da
quello  gia'  in  vigore  per  la portabilita' del numero fisso. Tale
analogia e' riscontrabile in termini di trattamento e controlli sulla
richiesta  di  prestazione,  aggiornamento  dei  database  di  rete e
con-figurazione  della  centrale.  Peraltro,  occorre notare che, nel
caso  di  rete  mobile, la maggiore efficienza della soluzione direct
routing,  nonche' la maggiore evoluzione tecnologica degli apparati e
dei  processi  dovrebbero comportare costi inferiori. Il valore cosi'
indicato  risulta  in  linea sia con il confronto internazionale, sia
con  la necessita' di tutelare l'utente finale, nonche' gli operatori
nuovi entranti da richieste di oneri corrispondenti a una prestazione
non efficiente. Viene, comunque, considerato necessario stabilire una
data  certa,  per un eventuale intervento dell'Autorita', compatibile
con i tempi di ingresso degli operatori nuovi entranti UMTS;
  Considerato  che  l'unita'  per  il  monitoraggio di cui alla sopra
menzionata   delibera   n.  12/01/CIR  vigila  sull'attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  e sulla effettiva
realizzazione  delle  condizioni di mercato previste, segnalando alla
commissione  per  le  infrastrutture  e  le reti la necessita' di una
eventuale revisione della disciplina prevista;
  Considerato che l'Autorita', ai sensi della normativa vigente sopra
richiamata sia primaria sia secondaria, puo' intervenire in qualsiasi
momento,  ove  giustificato,  nella  determinazione  delle condizioni
inerenti  l'interconnessione,  ivi  inclusa  la fissazione dei valori
economici   massimi   e   che   la  fornitura  della  prestazione  di
portabilita' del numero rientra, ai sensi della direttiva 97/33 e del
decreto  ministeriale  23  aprile  1998,  nei  servizi previsti dagli
accordi di interconnessione;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 77/2001, l'Autorita' ha facolta', di
propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che difende i
consumatori,  di  richiedere  agli  operatori  mobili modifiche delle
condizioni   contrattuali   e   delle   condizioni   dei   regimi  di
compensazione e rimborso applicati;
  Considerato  che  l'intervento  dell'Autorita'  risulta  necessario
qualora   le   condizioni   contenute   nell'accordo  quadro  possano
costituire  un  ostacolo  al  realizzarsi di soluzioni efficienti, di
condizioni  di  effettiva concorrenza fra operatori esistenti e nuovi
entranti  e  possano  comportare  un  disincentivo per l'utenza nella
fruizione della stessa;
  Valutato  necessario,  per  quanto  sopra illustrato, un intervento
dell'Autorita'  ad  integrazione  e  completamento di quanto previsto
dagli operatori nello schema di accordo quadro;
  Acquisito  in  data  26 marzo 2002 il parere dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, espresso in pari data;
  Considerato  che in merito al succitato parere, l'Autorita' ritiene
condivisibili  i  principi  generali  in esso enunciati relativamente
alla  tutela della concorrenza nell'ottica di offrire una prestazione
efficiente  ai  consumatori,  principi che risultano ispiratori della
regolamentazione   in  materia  di  portabilita'  del  numero  mobile
stabilita dall'Autorita'. Con riferimento agli specifici orientamenti
contenuti nel parere, l'Autorita' osserva quanto segue:
    a) come  evidenziato  precedentemente,  il  prezzo interoperatore
diviene  un  elemento rilevante solo nei casi in cui il recipient sia
un  operatore nuovo entrante, ovvero ritenga di richiedere all'utente
finale  un corrispettivo che, in tutto o in parte, puo' rappresentare
un compenso dei costi sostenuti. D'altra parte, i principi comunitari
di  imputazione  dei  costi  prevedono  la corretta allocazione degli
stessi  onde  evitare che i costi della prestazione vengano ribaltati
sugli utenti che non usufruiscono della stessa. Pertanto l'Autorita',
fermo restando che non ritiene giustificabile un costo interoperatore
superiore  a  quello  della  portabilita' fissa valutera', anche alla
luce  delle  risultanze  della prima fase di avvio, i costi effettivi
della  prestazione  e  i  loro  criteri  di  attribuzione al fine, se
necessario, di stabilire un prezzo massimo interoperatore;
    b) il    problema   della   carente   disciplina   dei   rapporti
intercorrenti  tra coloro che concludono contratti di tipo pre-pagato
ed  il  fornitore  di  servizi  e'  stato  adeguatamente considerato,
imponendo  ai  gestori di servizi mobili e personali di aggiornare la
propria   carta   dei   servizi,  nonche'  di  fornire  una  corretta
informazione  in  caso  di campagne promozionali. L'Autorita' ritiene
che  le  prestazioni  e  le  modalita'  di  trasferimento del credito
dovranno  essere  concordate tra il donor e l'operatore recipient che
le   richiede   a   condizioni  ragionevoli,  non  discriminatorie  e
trasparenti;
    c) in  merito  alle  osservazioni  sulle  basi di dati dei numeri
portati,  risulta  evidente,  da  quanto  gia'  disciplinato  con  la
delibera  n.  19/01/CIR,  che  tali  supporti  informatici, che hanno
finalita'  esclusivamente  di  natura  tecnica,  contengono  solo  le
informazioni  relative  al  corretto  instradamento delle chiamate e,
pertanto,   non   possono   rappresentare  in  alcun  modo  fonti  di
informazioni di rilievo competitivo;
    d) relativamente    alla   tempistica   di   introduzione   della
prestazione,  nel  rilevare  che  non  esistono cause ostative ad una
introduzione  diffusa  della  stessa  al  1  maggio 2002, l'Autorita'
ritiene  utile  prevedere, oltre all'eventuale sanzione, che, qualora
un  operatore  non  renda  disponibile  dal  1  maggio 2002 tutti gli
identificativi,  lo  stesso non acquisisca nuovi clienti in modalita'
recipient, ma possa solo cedere clienti in modalita' donor;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:
                               Art. 1.
            Fissazione del prezzo massimo interoperatore

  1.  Entro  il 30 novembre 2002 l'Autorita' si riserva di fissare il
prezzo  massimo  interoperatore  di  attivazione  della prestazione a
valere  dal 1 gennaio 2003. Tale prezzo, che non deve superare quanto
stabilito  dal-l'Autorita'  per  la  rete  fissa all'art. 8, comma 1,
della  delibera  n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla
valutazione  dei  costi  e dei relativi principi di imputazione, alle
proiezioni  sull'andamento  delle  attivazioni,  alle migliori prassi
internazionali,  nonche'  in  relazione alla fissazione di valori che
non  rappresentino  un  disincentivo  per l'utenza all'adozione della
prestazione.