IL CAPO
              del Dipartimento delle politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale
                    del Ministero delle politiche
                        agricole e forestali

  Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di
un  decreto  con il quale stabilire per ciascuna specie di animale il
numero  dei  capi  che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del
comma  2  dello  stesso  articolo,  tenuto  conto della potenzialita'
produttiva  dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata;
  Visto  l'art.  78,  comma  2,  del predetto testo unico che prevede
l'emanare  di  un  decreto  con  il  quale  stabilire,  ai fini della
determinazione  del  reddito  derivante  dall'allevamento  di animali
eccedente  il  limite  di  cui alla lettera b) del comma 2 del citato
art.  29,  il  valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun
capo  allevato  entro  il  limite suindicato, nonche' il coefficiente
moltiplicatore  da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16
che  prevedono  l'attribuzione  ai  dirigenti generali della gestione
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  in relazione all'indirizzo
politico-amministrativo degli organi di Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare  gli
articoli 56 e 57;
  Considerato  che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  con  decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,  e'  stabilito  per  ciascuna specie animale il numero dei
capi  che rientra nei limiti di cui alla lettera b) dello stesso art.
29;
  Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 78
del  testo  unico delle imposte sui redditi, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali,  sono  stabiliti il valore medio ed il coefficiente di cui
al  comma  1 dello stesso art. 78 e che, pertanto, occorre provvedere
al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Determinazione del numero dei capi di bestiame

  1.  Per  il biennio 2001 e 2002, il numero dei capi che rientra nei
limiti  di  cui  alla  lettera  b) del comma 2 dell'art. 29 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto
della  potenzialita'  produttiva dei terreni e delle unita' foraggere
occorrenti  a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle
tabelle  numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano
parte integrante.