IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  con  il  quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione
alla predetta legge ed in particolare l'art. 126;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 agosto 1996, recante disciplina
della pesca del novellame da consumo;
  Visto   il   decreto   ministeriale  11 gennaio  2002,  concernente
l'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo per la
campagna di pesca 2002;
  Considerato  che  l'esercizio  della pesca in questione ha ricevuto
limitazioni temporali a causa delle avverse condizioni meteomarine;
  Ritenuto   opportuno   concedere   una   proroga   per  l'esercizio
dell'attivita'  in  questione  fino  al  30 aprile  2002  in  tutti i
compartimenti  marittimi  in  maniera da consentire il recupero delle
giornate  di  pesca  non  effettuate a causa delle avverse condizioni
meteomarine;
                              Decreta:
  L'esercizio  della  pesca professionale del novellame da consumo e'
consentito fino al 30 aprile 2002 in tutti i compartimenti marittimi.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2002

                                     Il Sottosegretario di Stato
                               delegato alla pesca e all'acquacoltura
                                        Scarpa Bonazza Buora