L'AUTORITA'
NELLA  riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
28  febbraio  2002, in particolare nella sua prosecuzione del 1 marzo
2002;
VISTA  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
+VISTA  la  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA  la  raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8
gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato delle
telecomunicazioni  liberalizzato  (parte 1 - fissazione dei prezzi di
interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTA  la  raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8
aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in  un mercato delle
telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  2 - separazione contabile e
contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTA  la  raccomandazione  della  Commissione  C(1999)  3863  del 24
novembre  1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione
per   le  linee  affittate  in  un  mercato  delle  telecomunicazioni
liberalizzato";
VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  "Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77,  "Regolamento  di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
VISTO  il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il
rilascio    delle    licenze    individuali    nel    settore   delle
telecomunicazioni",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4
dicembre 1997;
VISTO  il  decreto  ministeriale  23  aprile  1998,  "Disposizioni in
materia  di  interconnessione  nel  settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA  la  delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del
24  luglio  1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11
dicembre 1998;
VISTA  la  delibera  n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 3/CIR/99, "Regole per la fornitura della Carrier
Selection   Equal   Access  in  modalita'  di  Preselezione  (Carrier
Preselection)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1999;
VISTA  la  delibera  n.  4/CIR/99,  "Regole  per  la  fornitura della
portabilita'    del    numero   tra   operatori   (Service   Provider
Portability)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28
dicembre 1999;
VISTA  la  delibera n. 1/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del
luglio  1999",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45 del 24
febbraio 2000;
VISTA la delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei
servizi   di   accesso  disaggregato  a  livello  di  rete  locale  e
disposizioni   per   la   promozione  della  diffusione  dei  servizi
innovativi",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2000;
VISTA  la  delibera n. 3/00/CIR, "Disposizioni relative all'appendice
all'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  1999  di  Telecom
Italia.  Servizi  di  interconnessione  finalizzati all'offerta delle
prestazioni   di   Carrier   Preselection   e   di  Service  Provider
Portability", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2000;
VISTA la delibera n. 4/00/CIR, "Disposizioni sulle modalita' relative
alla  prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli
accordi  di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
117 del 22 maggio 2000;
VISTA   la  delibera  n.  5/00/CIR,  "Monitoraggio  del  processo  di
implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete
locale, portabilita' del numero e carrier preselection";
VISTA  la  delibera  n.  6/00/CIR,  "Piano di numerazione nel settore
delle  telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalita' relative
alla  prestazione  di  Service  Provider  Portabilita'  (SPP)  e  sui
contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
VISTA  la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia
2000",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 2 novembre
2000;
VISTA   la   delibera  n.  13/00/CIR,  "Valutazione  dell'offerta  di
riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e
procedurali  dei  servizi  di  accesso disaggregato a livello di rete
locale   e   procedure   per   le  attivita'  di  predisposizione  ed
attribuzione  degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
VISTA   la  delibera  n.  14/00/CIR,  "Valutazione  delle  condizioni
economiche  dei  servizi  di  accesso  disaggregato a livello di rete
locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12
maggio  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19 del 24
gennaio 2001;
VISTA la delibera n. 8/01/CIR, "Disposizioni relative all'attivazione
del  servizio  di  carrier preselection: revisione delle capacita' di
evasione  e  della  distribuzione  delle richieste", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
VISTA   la   delibera  n.  13/01/CIR,  "Disposizioni  in  materia  di
condizioni  economiche per la fornitura del servizio di instradamento
del  traffico  internazionale  uscente  da  parte di Telecom Italia",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001;
VISTA  la  delibera  n. 15/01/CIR, "Integrazione delle linee guida in
materia  di  implementazione  dell'accesso  disaggregato a livello di
rete  locale",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 10
agosto 2001;
VISTA  la  delibera  n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto
adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di
Telecom  Italia",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 2001;
VISTA  l'offerta  di  riferimento  di Telecom Italia per l'anno 2001,
pervenuta all'Autorita' in data 7 settembre 2001;
VISTA  la  delibera n. 21/01/CIR, "Consultazione pubblica concernente
l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia
S.p.A.,  per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237
dell'11 ottobre 2001;
VISTI  gli  esiti  della sopra menzionata consultazione pubblica ed i
commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;
VISTI gli atti del procedimento;
SENTITA  la  societa'  Telecom Italia in sede di audizione in data 19
ottobre 2001, 26, 27 e 28 novembre 2001 e 6 dicembre 2001;
SENTITI gli operatori Albacom, Atlante, Blu, Edisontel, Fastweb, H3G,
KpnQwest, Omnitel, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada in data 7
dicembre 2001;
	VISTA la decisione assunta dalla Commissione per le infrastrutture e
le  reti  nella  riunione  del 20 dicembre 2001 di approvazione dello
schema  di  provvedimento  ai  fini  dell'invio all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e della Commissione europea;
ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato;
ACQUISITO,  in  data  20  febbraio  2002,  il  parere congiunto della
Direzione   Generale   Concorrenza   e  Direzione  Generale  Societa'
dell'informazione della Commissione europea;
CONSIDERATO quanto segue:
A. Il procedimento istruttorio
La societa' Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento per
l'anno 2001 in data 7 settembre 2001.
Nell'ambito  del  procedimento  e'  stata  avviata,  con  delibera n.
21/01/CIR,  una  consultazione  pubblica con l'obiettivo di acquisire
osservazioni,   elementi  di  informazione  e  documentazione,  dagli
organismi  di  telecomunicazioni, ai quali si applicano le condizioni
di cui all'Offerta di Riferimento 2001 (di seguito denominati OLO).
L'analisi  dei  contributi  acquisiti  nel  corso della consultazione
pubblica  ha  fornito  l'opportunita'  di  approfondire  una serie di
aspetti  tecnico-economici  presenti nell'offerta proposta da Telecom
Italia  che,  a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa
non  adeguata  a  supportare  lo sviluppo del mercato in un regime di
piena concorrenzialita'.
Nel  corso  del  procedimento e' stato condotto un puntuale confronto
con  Telecom  Italia  sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di
Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori
ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorita'.
Nell'ambito  del procedimento sono stati anche ascoltati in audizione
i  soggetti  partecipanti  alla  consultazione,  con  l'obiettivo  di
approfondire  le  risultanze  delle attivita' svolte, nell'anno 2001,
congiuntamente  con  Telecom  Italia  in  merito  alle  modalita'  di
implementazione di alcuni servizi di interconnessione.
Nell'ambito  del  procedimento, l'Autorita' ha ritenuto opportuno far
confluire    l'attivita'    svolta    nel    procedimento    relativo
all'approfondimento   degli   aspetti  regolamentari  riguardanti  la
numerazione  dei  servizi  di  accesso  ad internet, anche in seguito
all'inserimento  da  parte di Telecom Italia all'interno dell'Offerta
di  Riferimento  dei  servizi  di  raccolta  e  terminazione  per  le
numerazioni in decade 7.
L'Autorita'  ha  approvato,  in  data 20 dicembre 2001, uno schema di
provvedimento  che  e'  stato  inviato  per  un  parere all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ed alla Commissione europea.
In data 20 febbraio 2002, l'Autorita' ha acquisito i pareri formulati
dall'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e dalle
competenti Direzioni della Commissione europea.
Esaminati   tali   pareri,   l'Autorita'   ha   disposto   un   breve
approfondimento  istruttorio, ai fini dell'adozione del provvedimento
finale sull'Offerta di Riferimento 2001, con lo scopo di valutare, in
contraddittorio  con  Telecom Italia, alcuni rilievi metodologici sul
calcolo dei valori di interconnessione.
L'Autorita',  considerato l'invio da parte di Telecom Italia, in data
21 dicembre 2001, della documentazione sui costi relativi al servizio
di  fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso ai servizi non
geografici  degli  OLO, ritiene, altresi', necessario procedere ad un
approfondimento istruttorio sul tema specifico e, quindi, di rinviare
a  separato provvedimento la determinazione delle condizioni relative
al servizio in questione.
B. La valutazione regolamentare
Nel  corso  del  procedimento  istruttorio sono stati rilevati alcuni
aspetti   critici   dell'Offerta   di   Riferimento,   sia   relativi
all'interconnessione,    sia   relativi   ai   servizi   di   accesso
disaggregato,  per  i quali l'Autorita' ritiene opportuno intervenire
prevedendo:
a)  la  modifica  delle  condizioni  tecniche ed economiche di alcuni
servizi  con  effetto  a  partire  dal  1 gennaio 2001, salvo diversa
indicazione;
b)  la modifica e l'integrazione delle condizioni d'offerta di alcuni
servizi con effetti a partire dall'anno 2002.
1. Condizioni economiche di offerta dei servizi a traffico
Nell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  per  l'anno 2001
Telecom  Italia  ha  proposto la differenziazione delle voci di costo
relative  ai servizi di raccolta e terminazione del traffico rispetto
a  quelle  relative  al  traffico  di  accesso  ad  Internet  tramite
numerazioni in decade 7.
Relativamente  ai  servizi di raccolta, Telecom Italia ha argomentato
che la differenza di costi e' riconducibile ad una diversa efficienza
nell'utilizzo delle risorse di rete associabile alle due tipologie di
traffico.  In  particolare,  il  traffico per il servizio di raccolta
verso  numerazioni  Internet  necessita  di  minori  risorse  di rete
rispetto a quello fonia, a parita' di minuti di traffico originati.
In  termini  economici la differenziazione proposta da Telecom Italia
si  traduce in una distribuzione del costo totale della tratta SL-SGU
sui due servizi in funzione della percentuale di circuiti trasmissivi
necessari  per  lo  smaltimento  delle  due tipologie di traffico. In
particolare,  dalla differente caratterizzazione statistica di questi
ultimi consegue, che a fronte di un'occupazione delle risorse di rete
(in  termini  di minuti) pari a 88% per il traffico voce ed a 12% per
il   traffico   Internet,   il  numero  di  circuiti  necessari  allo
smaltimento  del traffico voce risulta il 91.4% totale, mentre quelli
necessari al traffico Internet risulta pari a 8.6% del totale.
Il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico voce e' stato,
quindi,  valutato  moltiplicando  il  costo al minuto medio (ottenuto
come  rapporto  del  costo della tratta e del numero totale di minuti
voce  ed  Internet)  per  un  fattore  correttivo (=0.914/0.88=1.038.
Analogamente,  il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico
Internet e' stato valutato moltiplicando il costo al minuto medio per
un fattore correttivo (=0.086/0.12=0.717.
Le differenti caratteristiche del traffico di raccolta Internet hanno
impatti    anche    sul    valore    del   rapporto   Do/Dc   (durata
occupazione/durata comunicazione) a causa della maggiore durata delle
chiamate verso numerazioni Internet (pari a circa 15 minuti) rispetto
alle  chiamate  voce  (pari a circa 3 minuti). Tale rapporto infatti,
tenendo  in  conto  le  risorse di rete utilizzate, ma non remunerate
come,  ad  esempio,  nei  casi  di  linea occupata, mancata risposta,
congestione  di  rete ed in generale in tutti i casi in cui non vi e'
fatturazione effettiva del traffico, e' prossimo ad 1 per il traffico
Internet, mentre e' circa 1,18 per il traffico voce.
Un  ulteriore  elemento,  che  contribuisce alla differenziazione dei
costi  di  raccolta fonia ed Internet, e' la voce di costo denominata
da Telecom Italia "costo di vendita, customer care e fatturazione per
OLO",  che viene aggiunta ai costi di rete propriamente detti al fine
della   determinazione   delle  tariffe  di  interconnessione  e  che
remunererebbe le attivita' di gestione dei rapporti con gli operatori
interconnessi   quali   vendita,  fatturazione,  contrattualistica  e
gestione  cliente.  In tale voce di costo, rientrano i sistemi per la
rilevazione  e  gestione  dei  dati  di  traffico,  le  procedure  di
fatturazione  e  gestione  del  credito attribuiti solo ai servizi di
interconnessione  a traffico. La previsione di tale elemento di costo
deriva  da  una  modifica metodologica della contabilita' regolatoria
effettuata  da Telecom Italia rispetto agli anni precedenti nei quali
tali  costi  venivano  distribuiti nei costi di struttura generali ed
attribuiti  in  maniera  uniforme  considerando  i volumi di traffico
complessivo.
L'importo   complessivo  di  tale  voce  di  costo  e'  stato,  nella
valutazione  dei  costi  di  raccolta,  anch'esso  differenziato  tra
servizi   voce   e   servizi   Internet,   contribuendo   in  maniera
significativa  alla  differenziazione  di  costo  tra  i due servizi.
Infatti, il costo a minuto e' stato valutato a partire da un "costo a
chiamata"  (ottenuto come rapporto tra costo di struttura complessivo
e  numero  di  chiamate  di  interconnessione  totali) reso minutario
dividendo  per  la  durata  media  della  chiamata.  Poiche', secondo
Telecom  Italia,  la durata media delle chiamate Internet e' pari a 5
volte  quella  del  traffico  voce,  il  valore minutario di costo di
struttura risultera' 5 volte inferiore.
L'Autorita',  ritiene  opportuno  non  procedere,  per  l'anno  2001,
all'applicazione  al  traffico  di  fonia  di  un  metodo  di calcolo
differenziato  per  la valorizzazione degli elementi di rete rispetto
alle ipotesi effettuate per la decade 7, stante lo scarso utilizzo di
quest'ultima. Di conseguenza, la differenziazione in esame, applicata
in  assenza  di  volumi  di traffico di raccolta in decade 7, avrebbe
come  unico  effetto  l'innalzamento  dei  costi  di  raccolta per il
traffico  di  fonia,  a  fronte  di una solo "virtuale" riduzione dei
costi di raccolta del traffico in decade 7.
Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, oltre
alle  differenze di costo riconducibili alle medesime motivazioni del
servizio  di  raccolta,  il  cui impatto e' peraltro ridotto, Telecom
Italia ha definito un'architettura di interconnessione differente per
il  traffico  in decade 7, con l'introduzione di un punto di consegna
distrettuale.
La tematica della condizioni tecniche ed economiche verso numerazioni
701  viene  discussa  approfonditamente  al  successivo  punto  2 del
presente provvedimento.
Con  riferimento alle condizioni economiche proposte per i servizi di
traffico  commutato,  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del
mercato  (AGCM)  si  e'  soffermata  sul  processo di definizione dei
valori seguito nel 2001. Da un lato, l'AGCM ha espresso apprezzamento
per  l'impiego  di  una  metodologia basata sui costi di contabilita'
regolatoria valutati a costi correnti in alternativa alla metodologia
di  "migliore  prassi corrente" (di seguito best practice) utilizzata
negli scorsi anni.
D'altra  parte,  l'AGCM  ha  evidenziato come il passaggio alla nuova
metodologia  a costi correnti per l'attribuzione dei costi ai servizi
offerti  da Telecom Italia avrebbe dovuto implicare una significativa
diminuzione  delle condizioni economiche di interconnessione, essendo
il  settore  delle  telecomunicazioni,  caratterizzato  da  un rapido
progresso   tecnologico,  nonche'  da  rilevanti  economie  di  scala
statiche   e   dinamiche.   In  considerazione  di  tale  ragionevole
previsione,  l'AGCM  ha osservato che la diminuzione delle condizioni
economiche  per  i  servizi  di  raccolta  e terminazione individuati
nell'offerta   2001   rispetto   all'anno   precedente  e'  piuttosto
contenuta.  Inoltre,  se  confrontate a livello internazionale, dette
condizioni   economiche   risultano   superiori   ai  valori  massimi
dell'intervallo  di  "best  practice", cosi' come calcolato dall'AGCM
con riferimento ai valori di offerta 2001, come di seguito riportato:


--------------------------------------------------------------------
Fascia intera                           Best             Practice
--------------------------------------------------------------------
Centesimi di €          RIO 2001       Minimo             Massimo
SGU                       0,72          0,58                0,64
Singolo SGT               1,14          0,90                0,94
Doppio SGT                1,80          1,03                1,32
--------------------------------------------------------------------

La  Commissione  europea,  nel  suo parere, ha accolto favorevolmente
l'impiego di un sistema di contabilita' per l'interconnessione basato
sui  costi  correnti  in linea con i principi alla base delle proprie
Raccomandazioni.
L'Autorita',  esaminati  i  pareri  pervenuti,  ha  disposto un breve
approfondimento   istruttorio   finalizzato   a  valutare,  anche  in
contraddittorio    con   Telecom   Italia,   alcuni   approfondimenti
metodologici  sul  calcolo dei valori di interconnessione, nonche' ad
acquisire  ulteriori  elementi  relativi  al  confronto  tra i valori
esposti  ed  i  relativi  valori in vigore nel 2001 negli altri paesi
dell'Unione europea.
In  merito all'impiego dei valori di best practice per la definizione
delle   condizioni   economiche   di   offerta,   Telecom  Italia  ha
sottolineato  che  la  corretta  applicazione  della  raccomandazione
comunitaria  in  materia  prevedrebbe  l'utilizzo dei valori relativi
all'anno  2000,  rispetto  ai quali le condizioni economiche proposte
sono  all'interno  dell'intervallo.  D'altra  parte,  sempre  secondo
Telecom  Italia,  la  stessa  Commissione  europea  ha  deciso di non
aggiornare  la  Tabella  relativa  alla  migliore prassi corrente per
incoraggiare l'utilizzo di dati basati sui reali dati contabili.
L'Autorita',  per quanto concerne il disposto dell'articolo 14, comma
5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, rileva che la Commissione
europea,  da  ultimo, in data 20 marzo 2000 con la raccomandazione n.
2000/263/CE,  ha aggiornato la tabella dei prezzi di interconnessione
di   cui  alla  raccomandazione  n.  98/195/CE  citata  in  premessa.
Pertanto,  i  valori  rilevati  dall'AGCM  non costituiscono una base
giuridica  conforme  al disposto del citato articolo. L'Autorita', ha
ritenuto,  quindi,  anche  in  linea  con il parere della Commissione
europea,   di   mantenere  una  valorizzazione  basata  sui  dati  di
contabilita' regolatoria a costi correnti. D'altra parte, l'Autorita'
ritiene  che il confronto con la migliore prassi corrente rappresenti
uno  strumento del quale la stessa Autorita' ha facolta' di avvalersi
al  fine  di  valutare  le  condizioni proposte da Telecom Italia per
servizi  analoghi,  nonche' i parametri di efficienza, anche ai sensi
dell'articolo  9,  comma  4  del  suddetto  decreto.  L'Autorita' ha,
pertanto,  ritenuto  opportuno  procedere ad un confronto con Telecom
Italia sui dati di contabilita' regolatoria esposti, evidenziando gli
elementi   ritenuti  particolarmente  critici  anche  alla  luce  del
confronto internazionale.
L'Autorita', pur riservandosi un giudizio definitivo sulla congruita'
di  tale  valorizzazione,  ha  ritenuto, inoltre, di applicare alcune
modifiche   riguardanti   elementi  di  particolare  criticita'  gia'
rilevati   nel   corso   dell'istruttoria,   anche  alla  luce  delle
indicazioni  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato,
modifiche  che  vanno nel senso di assicurare una maggiore efficienza
di  Telecom  Italia  rispetto  alle  migliori condizioni di offerta a
livello europeo.
In  particolare  l'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno  evidenziare  a
Telecom Italia due elementi di criticita':
a)  da  un  lato,  alcune  voci  riguardanti  i  costi di struttura e
relativa  modalita'  di  allocazione  ai servizi di interconnessione,
anche con riferimento al principio di non discriminazione rispetto ai
servizi  offerti  alle  divisioni  commerciali di Telecom Italia. Gli
approfondimenti   condotti   hanno  portato  l'Autorita'  a  rivedere
l'attribuzione di costi direttamente attribuibili, il cui impatto sui
servizi  di interconnessione e' pari a 0,02 €cent/minuto. L'Autorita'
si   riserva  di  rivedere,  anche  alla  luce  della  necessita'  di
assicurare  la parita' di trattamento interno-esterno, la metodologia
di allocazione di tali voci di costo;
b)  dall'altro  lato,  e'  stato  evidenziato  a Telecom Italia che i
valori  proposti relativamente al servizio di doppio SGT, all'interno
della  contabilita' regolatoria presentavano un significativo aumento
dal 1998 ad oggi, comportando nell'Offerta di Riferimento per il 2001
un  aumento  dei  valori rispetto al 2000, in controtendenza rispetto
agli  altri  servizi. L'Autorita' non ritiene accettabile, ai fini di
un corretto assetto concorrenziale del mercato, un aumento dei valori
rispetto  al  2000.  L'evidenza  di  costi molto elevati, soprattutto
nelle   tratte   di   collegamento   tra  SGT,  e'  significativa  di
un'inefficienza  allocativa  di  Telecom Italia anche alla luce degli
analoghi   valori  esposti  a  livello  internazionale.  L'Autorita',
rilevando  la  necessita'  di  assicurare  un recupero di efficienza,
ritiene  opportuno  utilizzare per la determinazione delle condizioni
economiche  di  raccolta  e  terminazione  via  doppio  SGT  i valori
all'anno precedente, rettificati con la riduzione dei costi descritta
al precedente punto a).
L'applicazione  per  il  2001 per i servizi di interconnessione fonia
delle  indicazioni sopra esposte conduce ad una riduzione per il 2001
delle condizioni di raccolta e terminazione contenute nell'Offerta di
Riferimento  per  i  servizi  fonia,  secondo  la  Tabella di seguito
riportata:


---------------------------------------------------------------------
   Raccolta        Punta         Ridotta           Riduzione rispetto
e terminazione   € cent/min.   € cent/min.            all'OIR 2000
                                                 punta       ridotta
---------------------------------------------------------------------
SGU                0,69           0,51           -7,9%        -3,2%
Singolo SGT        1,10           0,82          -17,4%       -12,3%
Doppio SGT         1,77           1,24           -1,8%        -2,0%
---------------------------------------------------------------------



La   modifica   dei  valori  economici  dei  servizi  di  raccolta  e
terminazione  comporta una riduzione coerente dei valori di transito.
In particolare, per il transito via singolo e doppio SGT, l'Autorita'
ritiene  opportuno applicare i valori di contabilita' regolatoria con
un  fattore  correttivo  Do/Dc  pari  a 1,18, ovvero analogo a quello
adoperato  per  i  servizi di raccolta e terminazione, caratteristico
del  traffico  medio complessivo. Analogamente il valore del transito
via doppio SGT e' desunto con la seguente formulazione: (terminazione
doppio SGT - raccolta singolo SGT + transito singolo SGT).
I valori da applicare sono dunque:


-------------------------------------------------------------
Transito                     Punta             Ridotta
                          € cent/min.        € cent/min.
-------------------------------------------------------------
Via singolo SGT              0,12               0,09
Via doppio SGT               0,79               0,51
-------------------------------------------------------------


Resta  inteso  che i valori riportati saranno oggetto di verifiche di
congruita'  con le risultanze della certificazione della contabilita'
regolatoria  anno 2000, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo
incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97.
2.  Modelli di interconnessione per l'accesso a numerazioni in decade
7 di un operatore interconnesso
L'Autorita'  ritiene  utile  effettuare  alcune  considerazioni sulle
condizioni   di   interconnessione  per  l'accesso  alle  numerazioni
Internet in decade 7.
La delibera dell'Autorita' n. 6/00/CIR ha riservato la numerazione in
decade 7 per l'accesso ai servizi Internet. Ad oggi, per l'accesso ad
Internet  sono  state  utilizzate prevalentemente numerazioni di tipo
geografico  che hanno consentito anche lo sviluppo di offerte di tipo
"free  internet", rese possibili dal modello di interconnessione c.d.
"di  terminazione",  in  base  al  quale  l'operatore  dalla cui rete
origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e
corrisponde,  all'operatore  sulla  cui  rete  e' attestato l'ISP, il
valore di interconnessione di terminazione.
Tale  modello  e'  sostenibile  nella  misura  in  cui  la tariffa di
terminazione  reverse  consente  margini  sufficienti  all'OLO per la
remunerazione   dei   propri   costi  di  rete  e  per  la  eventuale
corresponsione all'ISP della quota c.d. di revenue sharing.
Per  le  numerazioni  in decade 7 relative agli archi 700, 702 e 709,
utilizzati  rispettivamente per l'accesso gratuito, la fatturazione a
carico  dell'operatore assegnatario della numerazione e per i servizi
a   tariffazione   specifica,   viene   applicato   un   modello   di
interconnessione  c.d.  "di  raccolta"  in base al quale, l'operatore
assegnatario  della  numerazione  fissa  la  tariffa  al  chiamante e
remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione di
raccolta   ed  eventuali  attivita'  di  fatturazione  e  rischio  di
insolvenza.
Telecom  Italia  ha  proposto all'interno dell'Offerta di Riferimento
per  il  2001,  per  le chiamate rivolte verso le proprie numerazioni
701,  un  modello  di  terminazione, prevedendo allo stesso tempo una
differenziazione  delle condizioni economiche rispetto al servizio di
terminazione  per  le chiamate verso numerazioni geografiche, nonche'
una diversa architettura di interconnessione.
Il modello proposto prevede, infatti, per gli operatori interconnessi
la  consegna  del  traffico  con  origine nel distretto e destinato a
numerazioni  701  di  Telecom  Italia  sul  c.d.  "Punto  di consegna
distrettuale",  individuato  da  Telecom  Italia  stessa  per ciascun
distretto.   Inoltre,  il  valore  economico  di  terminazione  verso
numerazioni  701  di  Telecom  Italia  e' posto a 0.28€cent/minuto in
peak,  da  confrontarsi  con il corrispondente valore di terminazione
SGU  delle  chiamate  voce (0.72€cent/minuto in peak). Tale riduzione
viene  giustificata  da  Telecom  Italia sulla base di proprie scelte
architetturali  che  prevedono  l'attestazione degli ISP direttamente
sui  punti  di consegna distrettuali scelti da Telecom Italia, con la
conseguente eliminazione di alcuni costi di rete.
Telecom  Italia  nel corso del procedimento, nella negoziazione delle
condizioni  economiche  per  la terminazione di chiamate originate da
abbonati  della  stessa Telecom Italia verso numerazioni 701 di altri
operatori,  pone la tariffa all'utente chiamante pari al prezzo della
tariffa  urbana  a  tempo  al  netto  della differenza tra le normali
condizioni  di  terminazione  previste  per  il traffico voce (pari a
0.72€cent  in peak) e le condizioni di terminazione verso numeri 701,
contenute  nell'Offerta  di  Riferimento  (pari a 0.28€cent in peak).
Qualora  l'operatore interconnesso richieda un valore di terminazione
superiore, la differenza verrebbe ribaltata sull'utente finale.
L'Autorita'  ritiene che la modalita' di interconnessione prevista da
Telecom  Italia  presenti  delle  criticita'  in  quanto, da un lato,
potrebbe  non  corrispondere a scelte architetturali effettuate dagli
altri    operatori   e,   dall'altro,   potrebbe   comportare   delle
discriminazioni  tra  ISP  in  funzione della loro localizzazione sul
territorio.  Non si ritiene, pertanto, giustificata l'introduzione di
una  differente  modalita'  di interconnessione di terminazione verso
numerazioni  701  e,  pertanto,  Telecom  Italia  deve riformulare la
propria   offerta   facendo   riferimento   ai  medesimi  livelli  di
interconnessione  di  terminazione  degli  altri  servizi di traffico
commutato.
In  merito  alle  condizioni  di  offerta al pubblico per l'accesso a
numerazioni 701, si rileva innanzitutto che l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del mercato, nel parere formulato ha evidenziato come
gli  interventi  regolamentari,  pur  indirizzati primariamente ad un
obiettivo  di efficienza di breve periodo attraverso la riduzione dei
costi  di  accesso  per l'utenza finale, non possano non tenere conto
dell'esistenza  di  processi  concorrenziali in tutti gli stadi della
filiera   produttiva   di   tali  servizi,  evitando  in  particolare
artificiose  contrazioni  dei margini di alcuni operatori a favore di
altri  o  la creazione di nuove situazioni monopolistiche a discapito
degli  effetti  positivi  della  concorrenza sull'efficienza di lungo
periodo.
Alla  luce  di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che
in  fase  di  avvio dei servizi sulle numerazioni 701, l'operatore di
accesso determini le condizioni economiche di offerta al pubblico per
l'accesso a tali servizi senza praticare differenziazioni in funzione
dell'operatore  di  terminazione.  Cio'  al  fine  di  evitare che le
eventuali  riduzioni  nei  confronti dell'utenza si realizzino solo a
fronte di una riduzione dei margini dell'operatore di terminazione.
3.  Servizi  di  terminazione  e  raccolta  in Carrier Selection Easy
Access
3.1  Raccolta  in  Carrier  Selection  Easy  Access  del traffico dei
servizi interni di rete
Per quanto concerne i servizi in decade 4, considerato che gli stessi
sono accessibili tramite il servizio di raccolta in carrier selection
ed  al fine di garantire quindi una maggiore leggibilita' e chiarezza
dell'offerta  di interconnessione di riferimento, l'Autorita' ritiene
opportuno che, i servizi in decade 4 vengano inclusi nel paragrafo 11
(relativo  al  servizio di raccolta in carrier selection easy access)
in  luogo  del  paragrafo  13.4  (accesso  ai servizi interni di rete
forniti  dall'operatore  interconnesso),  come  proposto  da  Telecom
Italia.
3.2 Livello di raccolta e terminazione SGU distrettuale.
I  servizi  di  raccolta  e  terminazione  via  SGU distrettuale sono
attualmente   offerti   da   Telecom   Italia  su  base  commerciale,
individuando,  all'interno  di ciascun distretto, lo stadio di gruppo
urbano  piu'  idoneo  all'espletamento  del  servizio in funzione del
grado di occupazione della rete.
A  giustificazione  di tale scelta, Telecom Italia ha argomentato che
rendere  operativo  per  tutti  gli  SGU, appartenenti ad un medesimo
distretto,  i servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale
genererebbe  inefficienze di sistema tali da comportare un incremento
dei costi rispetto al servizio offerto su base negoziale. L'Autorita'
tuttavia  osserva  che,  in  vista  di una sempre maggiore diffusione
dell'accesso  disaggregato,  si  prevede  un  aumento  del  numero di
operatori  che  saranno  interconnessi a livello di SGU. Ne consegue,
quindi,  la  necessita'  di  garantire  a  tali operatori le medesime
condizioni  tecniche e economiche di accesso ai servizi di raccolta e
terminazione  via  SGU  all'interno  del distretto, rispetto a quelle
attualmente disponibili per Telecom Italia.
Cio'  considerato,  l'Autorita' ritiene opportuno prevedere a partire
dal  2002  l'introduzione, nell'Offerta di Riferimento, di servizi di
raccolta  e  terminazione  via SGU distrettuale. L'offerta relativa a
tutti  gli  SGU  in  ambito  distrettuale potra' essere affiancata da
un'offerta   che,   identificando  alcuni  SGU  predefiniti  su  base
distrettuale  per  i  servizi  di  raccolta  e terminazione, contenga
condizioni  economiche  migliorative rispetto all'offerta accessibile
da   tutti   gli   SGU,   previa   presentazione   all'Autorita'  (ed
approvazione)    delle   giustificazioni   tecniche   ed   economiche
sottostanti tale eventuale differenziazione.
3.3 Parametri di qualita' della rete
Con  riferimento  al  paragrafo  3.4.1  del  "Manuale delle procedure
servizi  di  interconnessione",  alcuni  operatori hanno segnalato la
mancanza  di una previsione di reciprocita' in relazione ai parametri
di  qualita' che l'operatore interconnesso deve garantire nel caso di
raccolta  e/o  terminazione da/su rete Telecom Italia. Tale questione
e' ritenuta di particolare importanza nel caso di congestioni su rete
Telecom  Italia  che  possano  comportare perdite di traffico per gli
operatori interconnessi e disservizi lato cliente.
Nel  corso  dell'istruttoria,  Telecom  Italia  ha  dichiarato  che i
livelli di qualita' previsti nei contratti reverse sono i medesimi, a
parita'  di  tipologia  di  traffico,  rispetto a quelli previsti nei
contratti di interconnessione diretta.
Sul  punto,  l'Autorita'  rileva  l'opportunita' dell'applicazione di
condizioni  di  reciprocita'  al fine di garantire elevati livelli di
qualita'  di servizio su tutte le reti. Pertanto l'Autorita', pur non
considerando  appropriato  prevedere  l'integrazione  dell'offerta di
interconnessione  di  riferimento con parametri contrattuali relativi
alla contrattazione reverse, ritiene che nella formulazione di questi
ultimi   debba   essere   assicurato  il  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  non discriminazione, al fine di garantire a tutti gli
operatori   interconnessi  l'applicazione  dei  medesimi  livelli  di
qualita'.
4. Servizio di transito
4.1 Modalita' di transito con fatturazione "a cascata"
L'articolo  4  della delibera n. 1/00/CIR dell'Autorita' ha imposto a
Telecom  Italia "una puntuale e separata evidenza delle componenti di
costo   che   concorrono  alla  formazione  dell'importo  complessivo
richiesto  agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio
di  transito  (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota
per  le  attivita'  di  fatturazione,  quota  per l'utilizzo di kit e
circuiti  di  interconnessione verso la rete di terminazione distinta
per singolo operatore di terminazione)".
Nel  corso  delle  attivita'  istruttorie  Telecom  Italia  ha  fatto
presente  che il problema della separazione delle componenti di costo
aggiuntive  rispetto  ai  valori  del  servizio di transito non e' di
semplice  risoluzione,  in  quanto  occorrerebbe fornire evidenza dei
valori  di  terminazione  negoziati  con gli operatori interconnessi,
determinati  per  i  relativi  contratti e per i quali viene di norma
definito un vincolo di riservatezza.
In  particolare,  Telecom  Italia  ha evidenziato le seguenti voci di
costo:
a) valore di terminazione stipulato con l'operatore;
b) kit e flussi di interconnessione, verso l'operatore sulla cui rete
termina la chiamata, a carico di Telecom Italia e valorizzati su base
minutaria;
c) intermediazione amministrativa.
L'evidenziazione  delle  componenti  di  costo  b) e c) implicherebbe
l'automatica   valutazione  della  componente  residua,  soggetta  al
vincolo di riservatezza.
L'Autorita'   ritiene   che   tale   problema  possa  essere  risolto
prevedendo,  da parte di Telecom Italia, la pubblicazione, accanto al
semplice   servizio   di   transito,   delle  condizioni  di  offerta
complessive  del servizio con modalita' di fatturazione "a cascata" e
l'invio all'Autorita', in maniera riservata, del dettaglio delle voci
componenti  il  costo del servizio. Le condizioni di offerta, qualora
modificate  nel  corso  del  periodo  di  riferimento in seguito alla
variazione  dei  valori  di  terminazione,  saranno  aggiornate, rese
pubbliche e comunicate, in forma riservata, all'Autorita'.
Relativamente  alla  voce di costo di intermediazione amministrativa,
l'Autorita'  ritiene  che  essa sia gia' stata completamente allocata
come  "costi  di  struttura di interconnessione" sui servizi presenti
nell'Offerta  di  Riferimento, come emerso nel corso del procedimento
istruttorio,  e che pertanto tale voce non debba essere prevista come
costo aggiuntivo al servizio di transito per l'anno 2001.
4.2 Modalita' di transito con fatturazione "direct billing"
L'articolo  1  della delibera n. 10/00/CIR impone a Telecom Italia la
"esplicitazione   delle   procedure   tecniche   e  delle  condizioni
economiche  per  la richiesta e la fornitura del servizio di transito
per  le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par.
6  dell'Offerta  di Interconnessione di Riferimento, sia in relazione
al  caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in
cui    Telecom   Italia   svolga   l'attivita'   di   intermediazione
finanziaria".
Telecom  Italia  ha  avviato,  nell'aprile  2001, un tavolo di lavoro
congiunto  con  gli  operatori  interconnessi, al fine di definire le
procedure tecniche per la fornitura del servizio di direct billing.
Nel   corso  del  procedimento  sono  stati  analizzati  i  risultati
dell'attivita'  svolta  sino  ad  ora  dagli  operatori,  dai  quali,
tuttavia,  non emergono indicazioni puntuali in merito alle modalita'
tecniche  per  la realizzazione di tale servizio ed alle categorie di
numerazioni  per  le  quali  il servizio potrebbe essere implementato
anche senza l'introduzione di particolari facilities, condivise dagli
operatori, quali, ad esempio, il Data Base dei numeri portati.
Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia  debba comunque
procedere   all'introduzione,   nell'offerta  di  riferimento,  delle
condizioni tecnico-economiche relative al servizio di direct billing,
evidenziando gli eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della
prestazione  per  tutte  le  numerazioni  o per particolari categorie
delle stesse.
4.3 Servizio di transito a livello SGU
Nel  corso  del  procedimento  e' stata analizzata la possibilita' di
includere,  nell'Offerta  di Riferimento, il servizio di transito via
SGU.
Al  riguardo,  Telecom Italia ritiene che, analogamente al caso della
raccolta  e  terminazione via SGU distrettuale, anche per il transito
via  SGU  non  sia  possibile inserire nell'Offerta di Riferimento il
servizio  in  modalita'  generalizzata.  Cio', da un lato, perche' la
principale  funzione  dell'SGU e' quella di attestare utenza e non di
effettuare  operazioni  di  transito,  dall'altro, perche' l'utilizzo
effettivo  della  rete  dipende  dalla  posizione  relativa degli OLO
nell'ambito  del  distretto.  In  sostanza, non essendo tutti gli SGU
appartenenti  allo  stesso  distretto  interconnessi  tra  loro,  non
sarebbe  sempre  possibile  garantire il servizio di transito tra due
SGU utilizzando lo stesso numero di componenti di rete.
Analogamente  a  quanto  definito  per  i  servizi  di terminazione e
raccolta  via  SGU distrettuale, l'Autorita' osserva che, in vista di
una  sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, aumentera'
il  numero  di operatori che saranno attestati a livello di SGU e con
esigenze  reciproche  di  interconnessione.  Ne  consegue  quindi  la
necessita' di garantire a tali operatori la possibilita' di usufruire
del  servizio  di  transito  anche tramite SGU e di beneficiare delle
relative  riduzioni di costo rispetto al transito via SGT. In assenza
di  tale  opportunita',  si  avrebbe  il  paradosso  di obbligare gli
operatori  interconnessi  a livello di centrale locale, di attestarsi
anche a livello di SGT ai soli fini del transito.
Cio'    considerato,    l'Autorita'   ritiene   opportuno   prevedere
l'introduzione,   nell'offerta   di   riferimento,  delle  condizioni
relative a servizi di transito a livello SGU. L'offerta accessibile a
tutti  gli  SGU  in  ambito  distrettuale potra' essere affiancata da
un'offerta   che,   identificando  alcuni  SGU  predefiniti  su  base
distrettuale   per   i   servizi  di  transito,  contenga  condizioni
economiche  migliorative  rispetto  all'offerta  per  tutti  gli SGU,
previa    presentazione   all'Autorita'   (ed   approvazione)   delle
giustificazioni  tecniche  ed  economiche  sottostanti tale eventuale
differenziazione.
5. Servizi di interconnessione alla rete di Telecom Italia
Con  riferimento  al  paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento 2001,
l'Autorita' ritiene che debba essere prevista, come a livello SGT, la
possibilita' per un operatore di ottenere l'interconnessione virtuale
ad  un  SGU  aperto  all'interconnessione,  qualora sia impedita, per
motivi  tecnici,  l'interconnessione  fisica  allo  stesso SGU. Deve,
inoltre, essere rimossa la previsione della chiusura dell'impianto di
commutazione in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione.
5.1  Modalita' di interconnessione agli autocommutatori della rete di
Telecom Italia
Relativamente  all'introduzione di circuiti di interconnessione a 155
Mbps,  Telecom  Italia  ha  evidenziato  che la problematica e' stata
oggetto   di  uno  specifico  tavolo  di  lavoro  con  gli  operatori
interconnessi,  che ha condotto alla definizione ed attuazione di una
fase di sperimentazione, ancora parzialmente in corso. Telecom Italia
ha,  inoltre,  precisato  che  un  portante  trasmissivo  a 155 Mbps,
attivato  tra  la  sede  OLO  ed  una centrale TELECOM (sede A), puo'
essere condiviso per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2
Mbps  diretti  tra  le  due  sedi,  e per il trasporto di circuiti di
interconnessione  a  2  Mbps  tra un'altra sede TELECOM (sede B) e la
medesima sede OLO.

          ---->  Vedere Schema a pag. 18 della S.O.   <----

Tale  possibilita'  consente all'OLO di utilizzare un minor numero di
porte di interconnessione sulla propria centrale, potendo convogliare
piu'  circuiti di interconnessione (ad esempio verso i vari SGU di un
distretto)  su  un'unica interfaccia a 155 Mpbs, e conseguire, cosi',
maggiori economie per l'interconnessione.
L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia renda al piu' presto
operativa  la  modalita'  di  interconnessione  a 155 Mbps, chiarendo
nell'Offerta  di  Riferimento le modalita' di utilizzo e le procedure
di attivazione per gli operatori interconnessi.
Per   consentire,  inoltre,  la  gestione  di  elevate  capacita'  di
interconnessione  e  predisporre  la realizzabilita' di meccanismi di
"bandwith   on  demand",  l'Autorita'  ritiene  necessario  integrare
l'offerta   di   interconnessione  con  l'introduzione  di  porte  di
interconnessione,   lato   centrale  Telecom  Italia,  con  capacita'
superiore ai 2 Mbps attualmente previsti.
5.2 Canali fonici di ampliamento e kit base di interconnessione
Nel   corso  della  consultazione  pubblica  alcuni  operatori  hanno
evidenziato  che  il  differenziale  di  prezzo  tra  i contributi di
attivazione del kit base e del canale fonico in ampliamento ha subito
una  notevole variazione rispetto all'Offerta di Riferimento 2000. In
particolare,   se   nel  2000  era  previsto  un  maggior  costo  per
l'attivazione  del  kit  base, nel 2001 Telecom Italia ha previsto un
maggior costo per l'attivazione del canale in ampliamento.
Telecom ha precisato, nel giustificare tale variazione, che la stessa
e'  frutto  di una piu' puntuale attribuzione dei costi sulle singole
componenti   di   rete  rispetto  all'anno  precedente.  Ha  inoltre,
ulteriormente precisato che :
1.  nel  kit  base  si rilevano delle economie legate al fatto che si
installano  contemporaneamente  due  circuiti,  mentre  nei canali in
ampliamento se ne installa uno alla volta;
2. l'allocazione dei costi e' stata effettuata sulla base della reale
distribuzione  dei volumi dei flussi di interconnessione rilevata tra
il  1999  ed  il  2000, mentre nell'Offerta di Riferimento 2000 erano
stati stimati dei valori medi.
L'Autorita'  ritiene  che  le  argomentazioni  presentate  da Telecom
Italia   non   siano   sufficienti  per  giustificare  le  condizioni
economiche  esposte,  tenuto  conto  che,  da  un  lato, non e' stato
fornito  un  dettaglio  delle differenze tra le attivita' da svolgere
per  l'installazione  dei  canali  in ampliamento e quelle per il kit
base,  e che tali differenze erano, comunque, di valore opposto nelle
condizioni  economiche  presenti  nell'Offerta  di  Riferimento 2000;
dall'altro,  non  e'  stato  quantificato  il risparmio in termini di
tempo  legato  all'installazione  contemporanea di piu' porte, ne' e'
stata  prospettata la possibilita' di riconoscere tali economie anche
nel  caso di richiesta di attivazione contemporanea di piu' canali in
ampliamento.
L'Autorita',  pertanto,  non ritiene applicabili per il 2001 i valori
proposti  per  il  contributo  di  attivazione  del kit base e per il
canale  fonico  in  ampliamento,  ma ritiene che Telecom Italia debba
riformulare  l'offerta, prevedendo una riduzione dei costi dei canali
in  ampliamento  rispetto  ai  corrispondenti  valori  del kit base a
parita'  di canali richiesti, nonche' ulteriori riduzioni nel caso di
richieste contemporanee.
5.3   Modalita'   di  misurazione  delle  distanze  a  valere  per  i
collegamenti trasmissivi di interconnessione
Nell'Offerta  di  Riferimento,  paragrafo  8.1,  e'  riportato che la
misurazione   delle   distanze   dei   collegamenti   trasmissivi  di
interconnessione  avviene  come  "distanza  minima  via  cavo" tra la
centrale Telecom e quella dell'OLO.
Tale  modalita'  di  misurazione  e'  apparsa non in linea con quella
adoperata  per  altre  tipologie  di servizio analoghe (ad esempio le
linee  affittate) ove viene calcolata la distanza in linea d'aria tra
le centrali, e differente rispetto a quanto previsto nel 2000.
Telecom  ha  reso  pubblico,  e  comunicato  all'Autorita'  un errata
corrige  che  prevede  l'adozione  della  metodologia  via cavo per i
circuiti   urbani  e  di  quella  in  linea  d'aria  per  i  circuiti
interurbani,  precisando  che tale modalita' era quella gia' prevista
nel  2000 e sulla base della quale sono state fatte le stime di costo
per gli OLO nel corso del 2001.
L'Autorita'   ritiene   opportuno  prevedere  l'impiego  di  un'unica
metodologia   di   misurazione   indipendentemente   dalla  specifica
tipologia  di  servizio.  D'altra  parte,  per  evitare  un ulteriore
appesantimento  della fase di conguaglio dovuto al ricalcalo di tutte
le  distanze  dei circuiti gia' attivi, si ritiene opportuno disporre
l'introduzione della variazione metodologica per la valutazione delle
distanze  dei  collegamenti  trasmissivi  urbani  in  linea  d'aria a
partire dal 2002.
5.4 Tempi di contratto minimi
E'  stato  segnalato  dagli  OLO che la durata minima prevista per il
noleggio  delle  interfacce  di centrale e' di due anni, mentre per i
flussi   trasmissivi   di   interconnessione  e'  di  un  anno,  cio'
comportando   alcune  criticita'  nella  gestione  dei  contratti  di
interconnessione.
L'Autorita'   ritiene   opportuno  che  i  servizi  affini,  previsti
nell'Offerta di Riferimento, siano soggetti alle medesime clausole di
scadenza  contrattuale  e,  pertanto,  ritiene  opportuno  ridurre la
durata minima per il noleggio delle interfacce ad un anno.
5.5  Provisioning  e  Service  Level  Agreement  (SLA) dei servizi di
interconnessione
Nel  corso  del  procedimento,  l'Autorita'  ha  riscontrato  come il
processo   di   pianificazione   per  l'attivazione  dei  servizi  di
interconnessione  rappresenti  un  elemento  di notevole rilevanza al
fine di garantire le condizioni di equa concorrenzialita'.
L'Offerta  di Riferimento prevede in capo agli OLO delle procedure di
pianificazione  per  le  richieste  di  servizi  di  interconnessione
onerose  in  termini  di tempi, in quanto vengono richieste con molto
anticipo  e vengono previste penali in caso di mancato rispetto delle
pianificazioni,  a  cui non corrisponde un miglioramento dei tempi di
effettiva  attivazione  dei  servizi  pianificati. In altre parole, a
fronte  di  un processo di pianificazione particolarmente vincolante,
dovrebbero corrispondere tempi di attivazione molto piu' brevi.
Alla  luce  delle considerazioni sopra prospettate, l'implementazione
del  processo  di  pianificazione e realizzazione proposto da Telecom
Italia  non appare completamente giustificato, introducendo quindi un
oggettivo ostacolo all'evoluzione delle strutture di rete degli OLO.
Pur  nel  rispetto  dell'esigenza  di  pianificazione  manifestata da
Telecom Italia, l'Autorita' ritiene opportuno che la stessa riesamini
le   condizioni   proposte,   non   solo   in  termini  di  tempi  di
pianificazione,  ma  soprattutto in termini di tempi di realizzazione
delle  risorse  pianificate, con l'obiettivo di incrementare il grado
di  flessibilita'  per  gli  operatori interconnessi. Inoltre, dovra'
essere  inclusa  la  possibilita'  per l'OLO di richiedere risorse di
interconnessione anche non previste nel processo di pianificazione.
L'Autorita',  infine,  ritenendo  il  sistema  proposto  di eccessiva
rigidita'   e   rappresentando   con   cio'   un   disincentivo  alla
flessibilita'  di  programmazione  degli OLO, non considera opportuno
prevedere  l'applicazione  delle penali per il mancato rispetto delle
pianificazioni  annuali e trimestrali per il 2001 ed, in prospettiva,
per il 2002.
6. Attivita' di configurazione delle centrali
Telecom   Italia   ha   inserito   alcune  voci  aggiuntive  rispetto
all'interno   delle   condizioni  economiche  per  le  configurazioni
relative  alle  attivita'  di  riconfigurazione  delle  centrali.  In
particolare,   si  rileva  l'inserimento  di  una  voce  relativa  ad
attivita'   gestionali  preparatorie  alle  effettive  operazioni  di
configurazione  (Tabella  25),  nonche'  l'inserimento  di  una  voce
relativa  ai costi di riconfigurazione a fronte di una variazione del
profilo  tariffario degli operatori interconnessi e dei codici mobili
(Tabella 29).
Relativamente  alle  altre  voci,  che  risultano  aumentate rispetto
all'OIR  2000  del 9% in media, si rileva la proliferazione dei costi
di  configurazione  relativi a tutti i codici non geografici, essendo
prevista  la configurazione non piu' a livello di OP ID, ma a livello
di  routing  number,  nonche' dei costi di configurazione relativi ai
codici di carrier selection.
Al  riguardo,  Telecom  Italia ha precisato che la struttura di costi
proposta  rispetta  pienamente  il  principio  di  causalita' e, solo
disaggregando  le  singole voci di costo, si puo' evitare il sussidio
tra  le  attivita'  di  configurazione  richieste  dagli OLO. Telecom
Italia rileva, inoltre, che, relativamente ai costi di configurazione
dei  codici di carrier selection, e' stato previsto un routing number
C11 dedicato per l'instradamento delle chiamate distrettuali.
In  merito  si  osserva  che  gia'  nella  delibera  n. 10/00/CIR, al
considerando  C.7,  l'Autorita'  aveva  ritenuto  che  ogni operatore
dovesse  essere  tenuto  ad adeguare i propri sistemi di fatturazione
(ed  a  sostenerne  i  relativi  costi  di configurazione) al fine di
garantire   l'accesso  da  parte  dei  propri  abbonati  a  tutte  le
numerazioni   del   piano   di   numerazione  nazionale,  siano  esse
geografiche  o non geografiche, ed ai relativi servizi sulla base del
carattere di reciprocita' di tali attivita' ed alla luce dei benefici
derivanti   ai  consumatori  finali  dalla  disponibilita'  di  nuovi
servizi.  Si  noti,  peraltro,  che  l'applicazione  del principio di
reciprocita'  risulta  in buona misura penalizzante per gli operatori
interconnessi,  visto  che  gli  stessi  devono  configurare, al loro
ingresso  sul mercato o per l'apertura ai propri clienti dell'accesso
alle  numerazioni gestite da Telecom Italia, tutte le numerazioni sia
geografiche   che   non  geografiche  esistenti  di  Telecom  Italia,
attivita'  non  remunerata  da  Telecom  Italia  se  non,  in  misura
limitata,  per  l'apertura  di nuove numerazioni non geografiche, con
una evidente asimmetria in favore di Telecom Italia.
La   proliferazione   dei   costi   di   configurazione   conseguenti
all'assegnazione  di  nuove  numerazioni agli operatori interconnessi
risulta,  inoltre,  un oggettivo ostacolo concorrenziale tenuto conto
che  questi ultimi hanno maggiori necessita' di assegnazione di nuove
numerazioni, di tipo sia geografico che non geografico, per l'offerta
dei  propri  servizi,  rispetto  alle  numerazioni  gia'  assegnate a
Telecom Italia.
Cio'  premesso, si ritiene che le voci di costo esplicitate da Telcom
Italia  nell'OIR  2001  e  relative  alle Tabelle 25, 26 e 28 debbano
essere  eliminate. Relativamente alla Tabella 27, l'Autorita', sempre
nel  rispetto  del principio di reciprocita' sopra enunciato, ritiene
che   la  stessa  non  possa  applicarsi  alla  configurazione  degli
indicativi  mobili  e  satellitari  e  dei  codici Routing Number 180
OP ID, C71 OP ID e C70 OP ID.
L'Autorita'  ritiene  inoltre  che anche la Tabella 29, relativa alla
riconfigurazione   del   profilo   tariffario   di   numerazioni  non
geografiche  e  di  codici mobili precedentemente configurate su rete
Telecom  Italia,  debba  essere  eliminata,  sempre  sulla  base  del
carattere  di reciprocita' di tale attivita'. Ovviamente, allo stesso
modo,  Telecom Italia potra' procedere a modificazioni tariffarie dei
servizi  offerti su proprie numerazioni senza dover ristorare i costi
di riconfigurazione agli operatori interconnessi.
La  Tabella  29,  inoltre, e' analoga alla Tabella 33 dell'Offerta di
Riferimento   di   aprile   2000   della  quale  era  stata  disposta
l'eliminazione  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della
delibera n. 10/00/CIR.
In merito all'aumento del 9% di tutti i costi di configurazione delle
centrali  gia'  previsti all'interno dell'Offerta di Riferimento 2000
si  rileva  che, sebbene tale aumento dovrebbe essere sostanzialmente
dovuto   all'aumento  dei  costi  del  personale  del  9%,  dovrebbe,
comunque,  registrarsi  una  diminuzione  di  tali  costi  sulla base
dell'esperienza  e  della  centralizzazione  delle  funzioni  e delle
attivita' di configurazione.
Relativamente  alle attivita' di configurazione delle numerazioni, e'
stato  segnalato  da  alcuni  operatori che i tempi di evasione degli
ordini risultano eccessivamente lunghi.
Al  riguardo  Telecom  Italia  ha  precisato che i tempi indicati nel
Service  Level  Agreement  per  i  Servizi  di Interconnessione 2001,
ovvero 90 giorni per la "configurazione di numerazione non geografica
e  codici  degli  operatori"  e  60  giorni per la "configurazione di
numerazione  geografica",  sono tempi massimi relativi alle attivita'
di  prima configurazione ed a quelle che richiedono gli interventi su
centrali.  Pertanto,  in  caso di configurazioni successive o che non
richiedono interventi su centrali, tali tempi sono significativamente
ridotti.
In merito, l'Autorita' ritiene che le attivita' di configurazione che
non  necessitano  di  un  intervento sulle centrali, ma richiedano la
sola  modifica  del  Data  Base di rete intelligente e che, pertanto,
possono   essere   espletate   in   tempi  inferiori,  devono  essere
esplicitamente   previste   nell'Offerta  di  Riferimento.  Pertanto,
l'Autorita'  ritiene  necessaria  l'introduzione, nella Tabella 3 del
paragrafo  3.1.6.  del  Service  Level  Agreement  per  i  servizi di
interconnessione  2001, di un'ulteriore voce riguardante le attivita'
di  configurazione  di numerazioni su Data Base di rete intelligente,
per il quale il tempo massimo di evasione e' fissato a 30 giorni.
7. Interventi a vuoto
Sono state inserite nuovi voci di costo non presenti nelle Offerte di
Riferimento  precedenti  riguardanti le condizioni economiche per gli
interventi a vuoto, di cui alle Tabelle 30, 31 e 32.
In merito, Telecom Italia ha fatto rilevare che l'inserimento di tale
voce  e'  dovuta all'incremento del numero di operatori interconnessi
ed  al  conseguente aumento del numero di richieste di intervento per
malfunzionamenti,  una  certa  percentuale  delle  quali  si  rileva,
successivamente  all'intervento,  non dovuta a guasti imputabili alle
proprie  infrastrutture.  Telecom  Italia si ritrova, pertanto, nella
necessita' di dover sostenere i costi per gli interventi a vuoto.
L'Autorita'  ritiene, in linea di massima, condivisibile il principio
che  i  costi  relativi  alle  richieste di intervento per guasti non
imputabili  a  Telecom Italia siano in qualche misura sostenuti dagli
operatori  interconnessi,  anche al fine di incentivare gli stessi ad
una  maggiore  efficienza nel controllo delle proprie infrastrutture.
Tuttavia  l'Autorita'  ritiene che, considerate la complessita' degli
impianti  e  la  non  sempre  facile  ed  immediata valutazione delle
responsabilita'  di  un  malfunzionamento,  una  certa percentuale di
interventi  c.d.  "a  vuoto"  risulti  fisiologica  nell'ambito delle
richieste  di intervento di manutenzione e ricomprese nell'ambito dei
contratti   per   i  servizi  di  interconnessione.  Di  conseguenza,
l'implementazione  di  tale  principio  consiste  nello stabilire una
soglia  percentuale  di numero di interventi a vuoto, da riferirsi al
totale  degli interventi richiesti di manutenzione, superata la quale
puo'  essere  richiesto  il  ristoro  dei  costi  da parte di Telecom
Italia.
Pertanto l'Autorita' ritiene che Telecom Italia rimoduli l'Offerta di
Riferimento  2001, esplicitando che gli interventi a vuoto soggetti a
pagamento siano solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del
totale degli interventi richiesti.
Tale  definizione  si  accompagna  alla  raccomandazione  che Telecom
Italia  introduca  i  relativi  livelli di servizio (SLA) nel caso di
intervento di ripristino sugli apparati dell'operatore interconnesso,
richiesto dallo stesso a seguito di un intervento a vuoto.
8. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
8.1 Data Base 12
Si e' rilevata la soppressione, nell'Offerta di Riferimento 2001, del
servizio di accesso on-line al Data Base del servizio 12.
Al riguardo, Telecom Italia giustifica tale soppressione con la messa
a disposizione gratuita del Data Base del servizio 12, che renderebbe
inutile  il servizio di accesso on-line. Telecom Italia ha, peraltro,
confermato  al  disponibilita' per gli operatori del servizio su base
negoziale alle medesime condizioni dell'Offerta 2000.
L'Autorita',  sulla  scorta  anche  di quanto rappresentato da alcuni
operatori,  ritiene  che,  per  un  numero ridotto di transazioni, il
servizio  di  accesso  risulti piu' efficiente dell'utilizzazione del
Data  Base di Telecom Italia, vista anche la necessita' di dotarsi di
apparecchiature   informatiche  specifiche  per  l'utilizzazione  del
particolare  formato  magnetico  di rilascio del Data Base fornito da
Telecom Italia.
L'Autorita'   ritiene,   pertanto,   opportuno   che  Telecom  Italia
re-inserisca,  nell'Offerta  di  Riferimento del 2002, il servizio di
accesso on-line al Data Base del servizio 12.
8.2 Condizioni di accesso al servizio 12
Relativamente alle condizioni economiche di accesso al servizio 12 da
parte  degli  operatori  interconnessi,  nell'Offerta  di Riferimento
2001,  e'  stato  proposto un incremento del 24% rispetto all'analogo
valore pubblicato nel 2000.
In  merito,  e'  stato  fatto  rilevare  da  alcuni  operatori che le
condizioni  economiche  pubblicate (pari a €1.70 per transazione) non
consentono  di  fornire  il  servizio ai propri clienti alle medesime
condizioni  applicate da Telecom Italia ai suoi clienti (pari a €0.43
per  transazione). E' stato, inoltre, segnalato che la tassazione del
servizio  risulta  differente  nel  caso  di  utente  Telecom  Italia
(l'importo viene addebitato solo in caso di transazione andata a buon
fine),  rispetto  a  quella  del  cliente  di operatore interconnesso
(l'importo  viene addebitato sulla base del criterio di risposta allo
stabilimento  della  chiamata  anche  se la transazione non va a buon
fine).  In  generale,  sul  servizio in questione, gli OLO richiedono
l'applicazione  di  un principio di parita', al fine di consentire ai
clienti   dell'operatore  interconnesso  le  medesime  condizioni  di
accesso dei clienti di Telecom Italia.
Al  riguardo,  Telecom  Italia  fa  presente  che  il  valore esposto
nell'offerta  di  riferimento  e' determinato in base al principio di
orientamento  ai costi, mentre il servizio retail ai propri utenti e'
offerto  alle  condizioni determinate dall'Autorita', che determinano
per  Telecom Italia un costo netto positivo da riportare ai costi del
Servizio Universale.
L'Autorita',  in prima istanza rileva che l'incremento applicato alle
condizioni  economiche  (+24%)  risulta  di  gran  lunga superiore al
generale  incremento dei costi di mano d'opera prospettati da Telecom
Italia  nell'Offerta  2001.  Pertanto,  particolare attenzione dovra'
essere  fornita  nell'analisi  di tale incremento di costi, nel corso
della  verifica  della  contabilita'  regolatoria  di Telecom Italia.
L'Autorita'  ritiene,  inoltre,  che non possa esistere disparita' di
trattamento  tra clienti, siano essi di Telecom Italia o di operatore
interconnesso,  in merito alle modalita' di tassazione della chiamata
al  servizio 12. Pertanto, Telecom Italia e' invitata a verificare e,
se  del  caso, modificare, per il 2001, le modalita' di tassazione ai
clienti  di  operatore interconnesso, adeguandole a quelle dei propri
clienti, con la tassazione al buon fine della transazione.
In  merito  all'offerta  del servizio 12, si segnala altresi' il tema
dell'equiparazione  della  tariffazione  del servizio di informazione
abbonati  ai  servizi  non  geografici  per  i quali la tariffa viene
definita  dall'operatore che gestisce la numerazione, che corrisponde
all'operatore d'accesso la remunerazione della raccolta, ed eventuale
attivita'  di  fatturazione  e  rischio  di  insolvenza.  L'Autorita'
ritiene  che la problematica vada affrontata in un'ottica prospettica
che  assicuri a tutti gli utenti di rete fissa parita' di trattamento
rispetto  ad  un servizio che risulta, allo stato, una componente del
Servizio   Universale.  Cio',  a  maggior  ragione,  considerando  il
prevedibile  sviluppo  dell'offerta  di  accesso  disaggregato che si
verifichera'  nel corso del 2002, con il conseguente trasferimento di
utenza da Telecom Italia ad altri operatori.
Si  ritiene, pertanto, opportuno che, per l'anno 2002, Telecom Italia
formuli,  nell'offerta di riferimento, una nuova modalita' di accesso
al servizio 12, secondo i principi generali previsti per l'offerta di
servizi  su  numerazioni  non  geografiche  in  capo ad un operatore.
Secondo   tale  modalita',  la  stessa  risulterebbe  titolare  della
tariffa,  cha  sarebbe offerta allo stesso valore per tutti i clienti
degli operatori di rete fissa interconnessi.
In  tal caso, anche le chiamate originate dai clienti degli operatori
interconnessi  concorreranno  alla determinazione del costo netto del
Servizio Universale.
Su  tale  aspetto,  si segnala anche il parere fornito dall'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  che  ritiene  che  vada
eliminata l'attuale discriminazione fra abbonati, derivante dal fatto
che  le  condizioni  proposte  da  Telecom Italia non consentono agli
operatori  alternativi  di  fornire  ai  propri  clienti  il predetto
servizio informativo alle medesime condizioni economiche applicate da
quest'ultima  ai  propri  abbonati  e  reputa  quindi  opportuno, con
riferimento   all'Offerta  2002,  l'inserimento  nel  deliberato  del
provvedimento  finale di esplicite previsioni relative al servizio 12
nel senso sopra esposto.
La    Commissione    europea   evidenzia   che   le   condizioni   di
interconnessione  al servizio informazione elenco abbonati di Telecom
Italia (€1,7 a transazione) sembrano essere notevolmente piu' elevate
rispetto alle condizioni applicate da Telecom Italia per la fornitura
del  medesimo  servizio ai propri clienti (€0,43 per transazione), ai
sensi   della  delibera  n.  271/01/CONS.  Sebbene  si  riconosca  la
necessita'  di  assicurare  l'accessibilita'  di  tale  servizio  nel
contesto   dell'obbligo   di   fornitura   del   servizio  universale
conformemente  al  diritto comunitario rilevante (in particolare, gli
articoli  da  3  a  6  della  nuova  direttiva sulla telefonia vocale
98/10/CE),  la  Commissione  europea  ritiene  che  l'Autorita' debba
tenere  conto  delle  implicazioni  derivanti dalla determinazione di
prezzi  accessibili  sull'eventuale  fornitura  di tali servizi in un
ambiente concorrenziale.
9. Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso
9.1 Accesso alle numerazioni 163 e 164
Telecom  Italia  ha  omesso di pubblicare, nell'offerta di accesso ai
servizi   offerti   sulla   rete   dell'operatore  interconnesso,  le
condizioni relative alle numerazioni per servizi interattivi in fonia
(163  e 164). Piu' in generale, non vengono formalizzate, nell'ambito
dell'Offerta  di  Riferimento, le condizioni per l'accesso a tutte le
numerazioni  non  geografiche  e  che  potrebbero essere attivate nel
corso del periodo di validita' dell'Offerta di Riferimento. Pertanto,
l'accesso   a   tali   servizi   sarebbe   demandato  a  negoziazioni
commerciali,  sembrando  preclusa la possibilita' di estendere a tali
numerazioni le condizioni gia' previste dall'offerta di riferimento.
Telecom  Italia,  in  merito,  precisa  che  i  servizi  offerti,  in
particolare  attraverso le numerazioni 163 e 164, sono caratterizzati
da  modalita'  di  prezzo  specifiche,  con in genere una prima parte
della  chiamata  ad  accesso  gratuito  durante  la quale l'utente ha
un'interazione  con  un  risponditore  automatico,  ed una successiva
tariffazione  su  base  minutaria  o di transazione in funzione dello
specifico servizio.
L'Autorita',  in merito, ritiene che l'offerta di interconnessione di
riferimento  debba  includere,  ai  sensi dell'articolo 14, comma 19,
lettera  b)  del  decreto  ministeriale  23  aprile  1998,  tutte  le
numerazioni  per  i servizi non geografici, siano essi esplicitamente
indicati  in  tal  modo  nella  disciplina  della numerazione o meno.
Pertanto,   i   valori   esposti  nella  Tabella  8  dell'Offerta  di
Riferimento  2001  devono essere immediatamente applicabili anche per
l'accesso alle numerazioni in questione 163 e 164, nonche' alle altre
numerazioni non geografiche.
Tuttavia, riconoscendo che su alcuni servizi possano essere applicate
differenti  modalita' di tariffazione, in dipendenza dalle differenti
modalita'  di  svolgimento  del servizio e dai conseguenti criteri di
applicazione  della tariffazione definiti dall'operatore che offre il
servizio  stesso,  l'Autorita'  ritiene  che per tali servizi possano
essere   definite,   se   del  caso  e  su  richiesta  dell'operatore
interconnesso,  condizioni  negoziali  nel  rispetto,  comunque,  dei
principi  di  trasparenza,  non  discriminazione  ed  orientamento al
costo.
9.2  Applicabilita'  della Carta delle Garanzie di Telecom Italia per
le numerazioni 892/899 di OLO
Alcuni  operatori, nel corso della consultazione, hanno segnalato che
Telecom  Italia  richiede  l'applicazione  della  propria Carta delle
Garanzie  anche per l'accesso ai servizi espletati su numerazioni non
geografiche  in  capo agli operatori, con la conseguente imposizione,
in alcuni casi, di limitazioni nelle articolazioni tariffarie.
Telecom   Italia   ha  chiarito,  nel  corso  del  procedimento,  che
l'applicazione  della  propria Carta dei Servizi si effettua solo nei
casi  in cui l'OLO non abbia a disposizione una Carta comunicata agli
organi   competenti.  In  tali  casi,  risulta  necessario,  infatti,
garantire  l'utente finale che ha un rapporto contrattuale unicamente
con  Telecom  Italia  e  che  non ha modo di conoscere la titolarita'
della numerazione chiamata.
L'Autorita', nel rispetto del principio di massima tutela dei diritti
del  consumatore, condivide l'applicazione della Carta delle Garanzie
di  Telecom  Italia, ma unicamente nei casi in cui l'OLO non disponga
di  una  Carta  delle  Garanzie  comunicata  agli organi competenti e
opportunamente resa nota ai clienti.
10. Service Provider Portability e Carrier Preselection
Telecom Italia ha esposto nell'Offerta di Riferimento 2001 un Service
Level  Agreement  (SLA) per i servizi di Carrier Preselection (CPS) e
Number   Portability   (NP)   non   conforme   a   quanto  prescritto
dall'Autorita'   all'articolo  3  della  delibera  n.  18/01/CIR.  In
particolare,  non  sono pienamente rispettati i tempi previsti per le
casistiche  indicate dalla delibera n. 18/01/CIR e vengono introdotte
delle  nuove casistiche di ordinativi (ordinativi standard complessi)
non   previsti   dalla   stessa   delibera.   Inoltre,  relativamente
all'attivazione  del servizio di CPS, si rileva che Telecom Italia ha
introdotto delle modalita' di gestione della Waiting List, introdotta
dalla delibera n. 8/01/CIR, che limitano la lista d'attesa al massimo
al 20% degli ordinativi giornalieri in CPS.
Al  riguardo,  Telecom  Italia  ha fatto presente che le tematiche in
questione  sono  in  discussione  con  gli  operatori  in piu' tavoli
tecnici, con il fine di pervenire a dei valori concordati sui tempi e
le modalita' di implementazione dei SLA. Gli operatori di rete fissa,
d'altro  canto,  ritengono che l'obiettivo dei tavoli tecnici non sia
quello  di  modificare  quanto  stabilito dall'Autorita' in merito ai
Service  Level  Agreement  per  CPS e NP, ma solo di precisare alcune
modalita'  tecniche  per l'effettiva implementazione dei contratti di
interconnessione.
L'Autorita',  nel  rilevare il parziale recepimento della delibera n.
18/01/CIR,  ritiene  che Telecom Italia debba adeguarsi completamente
alle previsioni di tale delibera in merito alle modalita' e tempi per
i SLA dei servizi CPS e NP.
Relativamente  alle  modalita'  di gestione della Waiting List per la
CPS, l'Autorita' ritiene che la limitazione della stessa al 20% degli
ordinativi  giornalieri,  oltre a non avere fondamento tecnico, possa
non  garantire  il  soddisfacimento  dell'obiettivo  che si era posta
attraverso   l'introduzione  di  tale  modalita'  nella  delibera  n.
8/01/CIR,  ovvero  quello  di  permettere  il  pieno  utilizzo  della
capacita'   di   evasione   giornaliera   di   Telecom  Italia.  Tale
affermazione e' supportata dalle evidenze fornite dagli operatori nel
corso delle attivita' di monitoraggio del processo di implementazione
della  carrier  preselection in seguito alla delibera n. 8/01/CIR, da
cui  emerge  ancora  una  non  completa  evasione  della capacita' di
attivazioni giornaliera di Telecom Italia, a fronte dell'esistenza di
un  backlog  da  parte  di  diversi  operatori,  anche  a causa della
limitazione posta alla Waiting List.
L'Autorita'  ritiene,  quindi, opportuno che Telecom Italia riformuli
le   modalita'  di  gestione  della  Waiting  List.  In  particolare,
l'Autorita'  ritiene  che,  in  linea teorica, il limite alla Waiting
List  giornaliera  per  ogni operatore debba essere uguale al massimo
teorico    complessivo    giornaliero    al    netto   dell'assegnato
all'operatore.
11. Servizi per l'accesso disaggregato a livello di rete locale
11.1  Richiesta di informazioni relative alla disponibilita' di fibra
ottica presso i siti
Gli  OLO hanno segnalato che Telecom Italia non mette a disposizione,
per i siti ove e' disponibile l'accesso disaggregato, le informazioni
relative  alla  disponibilita'  di fibra ottica e che, a loro avviso,
anche tali informazioni devono essere rese a loro note ai sensi della
delibera n. 13/00/CIR.
Telecom  Italia ha evidenziato che dispone di tali informazioni su un
sistema  molto  complesso  da gestire e con un grado di affidabilita'
intorno  al  90%.  La  societa'  si  e'  peraltro resa disponibile ad
effettuare delle estrazioni puntuali a condizioni commerciali.
L'Autorita'   osserva,   in   merito,   che   le  informazioni  sulla
disponibilita'  di  fibra  ottica presso i siti di unbundling sono di
fondamentale  importanza  per  garantire  agli  OLO  la fruizione del
servizio  di  accesso  disaggregato  alla  rete in fibra ottica, come
previsto  dalla  delibera  n. 2/00/CIR. Pertanto, l'Autorita' ritiene
che  Telecom Italia debba, in conformita' con la normativa vigente in
materia   di   accesso   disaggregato,   rendere   tali  informazioni
disponibili  al  pari delle altre informazioni fornite agli operatori
per  l'accesso  ai  siti  di  co-locazione  e alla rete in rame. Tali
informazioni,  pertanto,  dovranno  essere  disponibili  su richiesta
degli operatori e non su base negoziale .
11.2   Limitazioni   per   l'unbundling   della   fibra  ottica  alla
disponibilita'   di  risorse  "utilizzabili  per  la  fornitura  agli
operatori"
Con riferimento al paragrafo 28.1.1 dell'offerta di riferimento, dove
viene  indicato  che il servizio di accesso disaggregato alla rete in
fibra   ottica   e'   subordinato   alla  disponibilita'  di  risorse
"utilizzabili  per  la fornitura agli operatori", l'Autorita' ritiene
che tale dizione, che lascia intendere che nel sito vi possano essere
risorse  disponibili  per  usi  commerciali  da  parte di Telecom non
accessibili agli OLO, debba essere eliminata.
11.3 Condizioni economiche
Nell'ambito  dell'Offerta  di  Riferimento  per  i servizi di accesso
disaggregato  si  e'  registrato,  rispetto  al  2000, un aumento dei
canoni mensili, con particolare riferimento all'utilizzo della coppia
in rame per ADSL.
Gli  OLO  ritengono  che  la  crescita  dei prezzi di questo servizio
rappresenti  il  tentativo  di Telecom Italia di difendere la propria
posizione  su  questo mercato creando barriere all'entrata attraverso
il  controllo  indiretto  della  struttura  dei costi degli operatori
concorrenti,   soprattutto  nel  mercato  a  larga  banda,  obiettivo
principale dei concorrenti.
L'Autorita'  ha  richiesto  a  Telecom  Italia  giustificazioni sugli
aumenti di costo relativi a tali servizi, a fronte di una diminuzione
dei  costi  di  contabilita' regolatoria 2000 sottostanti all'offerta
2001.
Telecom  Italia ha dichiarato che la differenza nei canoni mensili e'
imputabile sostanzialmente ai costi di assistenza tecnica dei singoli
servizi,  indotti  dai  tassi  di  segnalazione dei guasti effettuati
dalla  clientela risultanti dai consuntivi aziendali e presenti nella
Contabilita'  regolatoria del 2000. Secondo Telecom Italia, nell'anno
2000,  il  POTS  ha  registrato  un  tasso di segnalazione dei guasti
effettuati  dalla  clientela  pari  all'8%,  l'ISDN  BRA pari al 17%,
l'ADSL  pari  al  21%  e  l'HDSL/ISDN  PRA  pari al 23%, mentre nella
definizione  delle  condizioni  economiche relative all'Offerta 2000,
l'Autorita'  aveva  tenuto  conto  di  un  tasso  per  l'ADSL  e  per
l'HDSL/ISDN PRA del 15% (pari al doppio del POTS).
Le  altre componenti del canone mensile sono, secondo Telecom Italia,
per  lo  piu'  in  diminuzione  in  quanto  l'aumento  del  tasso  di
remunerazione  del  capitale  non  influenza  i costi impiantistici a
causa della riduzione del capitale medio impiegato nel 2000.
L'Offerta di Riferimento presenta, altresi', un aumento generalizzato
di  tutti i costi una tantum per contributo impianto, disattivazione,
ecc.  Tali  valori erano stati fissati dall'Autorita' con la delibera
n.  14/00/CIR  non sulla base della contabilita' regolatoria (che non
e'  disponibile  per  tali attivita), ma sulla base delle tempistiche
necessarie  per  lo  svolgimento delle singole attivita', tempistiche
che  con  il  crescere  dell'esperienza con il tempo ed i guadagni di
efficienza dovrebbero diminuire.
Telecom  Italia  ha  argomentato  che  l'aumento  dei  contributi  di
attivazione  di coppia per uso HDSL/ISDN e' dovuto alla previsione di
un  tempo  aggiuntivo  di  15  minuti  per  le  verifiche da svolgere
qualora,  pur  in  presenza  di  coppia  attiva, il cliente che vi e'
attestato  utilizzi  un  servizio diverso da quello HDSL/ISDN PRA (ad
es.  ADSL,  POTS  o ISDN BRA). Tale fattispecie si realizza anche nel
caso dell'attivazione delle 2 coppie.
Con  riferimento al contributo di disattivazione delle 2 coppie e dei
GNR,  Telecom Italia ha considerato un tempo di realizzazione tecnica
di  45 minuti in luogo dei 30 minuti stabiliti dall'Autorita', dovuti
secondo  Telecom  Italia  alla  disattivazione  della  permuta  della
seconda coppia in rame.
In  generale,  con  riferimento  ai  contributi relativi alla rete di
accesso  in  rame,  Telecom  Italia  afferma  che  le differenze sono
imputabili  sostanzialmente  alle variazioni del costo del personale,
con  delle  eccezioni  per  i contributi relativi alla qualificazione
della   coppia   ADSL,   ai   lavori   in   rete   di  distribuzione,
all'identificazione  ed  al distacco della coppia disturbante, dovute
al  fatto che lo scorso anno sarebbero stati sottovalutati i costi di
supporto  e  di  coordinamento  del  personale  attribuiti  a  questi
specifici contributi.
Con  riferimento  al  costo  orario, per la valorizzazione dei minuti
necessari allo svolgimento delle attivita' sottostanti ai contributi,
Telecom   Italia   ha   utilizzato  il  costo  orario  del  personale
determinato  in base ai consuntivi aziendali dell'anno 2000. Il costo
orario  del  personale  dell'anno  2000,  comprensivo  dei  costi  di
struttura,  mostra  un  aumento  di  circa  il  10% rispetto all'anno
precedente  che  porta  il  costo orario da 80.594 lire per il 1999 a
89.531 lire per il 2000. L'Autorita' ha richiesto a Telecom Italia la
giustificazione di tale aumento, ritenuto eccessivo anche a fronte di
un  trend  in  diminuzione  dei  costi  del  personale desumibile dai
bilanci.  Telecom  Italia  ha argomentato che la variazione e' dovuta
solo  in  parte all'aumento degli oneri a libro paga che, rispetto al
1999, evidenziano una variazione del 3%, ma e' dovuta sostanzialmente
ad  un  aumento  significativo  dei  costi  di ricarico sul costo del
personale  per  tenere  conto  di attivita' varie degli operatori (di
formazione,  di  rifornimento  materiali,  ecc.),  nonche'  di  costi
relativi a spazi, energia, carburante, dotazioni, assicurazioni ed al
costo del personale per coordinamento del territorio, nelle strutture
di  direzione  generale e costi di struttura. Tale ricarico sul costo
degli  oneri  a  libro  paga e' passato dall'86% del 1999 al 102% del
2000  con  un incremento del 17%. Telecom Italia ha segnalato che gli
investimenti  compiuti  per  adeguare  i  sistemi  informativi  e per
consentire  ai tecnici lo svolgimento delle attivita' di provisioning
o  di  assurance  per rispettare i tempi previsti dagli SLA stipulati
con  gli  OLO  hanno appesantito i ricarichi sugli oneri a libro paga
rispetto  all'anno precedente, in quanto attivita' precedentemente ad
alta    intensita'   di   manodopera   sono   divenute   maggiormente
automatizzate.  L'Autorita'  non  ritiene  le  motivazioni fornite da
Telecom  Italia  sufficienti in quanto da un lato non appare corretto
attribuire  il  costo  delle pregresse inefficienze di Telecom Italia
sugli  altri  operatori  e,  dall'altro, la maggiore automatizzazione
delle  attivita'  precedentemente  ad  alta  intensita' di manodopera
dovrebbe produrre una maggiore efficienza nei costi e non un aumento.
Infatti, eventuali maggiori costi delle procedure di automatizzazione
dovrebbero  essere piu' che compensati da riduzioni nei tempi e costi
delle attivita'.
Si  segnala,  infine,  l'aumento  rilevante  relativo  ai costi delle
attivita'  di qualificazione coppia in rame per ADSL il cui valore di
74.800  lire  era  stato  fissato  dall'Autorita'  nella  delibera n.
14/00/CIR.  Telecom Italia ha argomentato di avere commesso un errore
nell'Offerta  per  il  2000,  nella quale erano stati sottovalutati i
costi  di  supporto e di coordinamento del personale da attribuire al
contributo.  Il  valore  proposto  da  Telecom Italia per il 2001 era
stato oggetto di valutazione nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR.
L'Autorita' non ritiene vi siano motivazioni sufficienti per rivedere
tale   valore,   in  quanto  ritiene  che,  essendo  tale  contributo
prevalentemente basato sul tempo impiegato per svolgere le attivita',
con  il tempo e con il crescere dell'esperienza tale importo dovrebbe
in ogni caso progressivamente diminuire.
E'  stato,  inoltre,  proposto  un aumento per i costi dei servizi di
accesso  disaggregato  in fibra sia con riferimento ai canoni mensili
che  ai  contributi  una tantum. Anche in questo caso, i valori erano
stati fissati con delibera n. 14/00/CIR.
Sono   state,   inoltre,   introdotte  alcune  nuove  voci  di  costo
relativamente  ai  contributi relativi agli interventi di fornitura e
manutenzione a vuoto precedentemente non previsti.
L'Autorita'  non ritiene che Telecom Italia abbia fornito sufficienti
giustificazioni  alle condizioni economiche proposte per i servizi di
accesso  disaggregato,  sia con riferimento ai canoni di affitto, sia
con  riferimento  ai contributi una tantum. In particolare, in alcuni
casi  si  registra  una  mancata applicazione dei criteri di cui alla
delibera n. 14/00/CIR.
Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per
utilizzo  PSTN/ISDN BRA, si evidenzia una mancata riduzione dei costi
a  fronte  di  una  riduzione  dei costi derivanti dalla contabilita'
regolatoria pari a circa il 2 %.
Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per
utilizzo  di  tipo  ADSL, Telecom Italia ha argomentato, analogamente
allo  scorso  anno,  che  per  tali  linee  ha registrato un tasso di
guastabilita'  pari  al  21% contro un tasso di guastabilita' stimato
dall'AGCOM  pari  al  15%  nell'ambito  della  delibera n. 14/00/CIR.
L'Autorita'  non  ritiene pienamente corretto l'approccio adottato da
Telecom  Italia,  poiche'  il  tasso  di guastabilita' indicato dalla
stessa  non  appare  significativo,  in  quanto  relativo ad un parco
abbonati  del  2000  pari a soli 8.700 utenti ADSL di Telecom Italia.
D'altra  parte,  la  stessa delibera n. 14/00/CIR prevedeva, a titolo
precauzionale,  un  tasso di guastabilita' pari al doppio della media
risultante  dalla  contabilita'  regolatoria  con  un  meccanismo  di
conguaglio  a  fine  anno  per tenere conto dei guasti effettivamente
segnalati  dagli  operatori. In tale ottica, non appare condivisibile
l'aumento proposto da Telecom Italia per il 2001 per i canoni mensili
per l'accesso alla rete in rame per utilizzi di tipo ADSL.
In  ogni caso, data la sostanziale non applicabilita' dell'Offerta di
Riferimento  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato nel 2001 - in
quanto  non  risulta all'Autorita' che siano stati forniti servizi di
accesso  disaggregato  alla  rete  in fibra ottica, mentre sono stati
forniti  circa  un  migliaio  di servizi di accesso disaggregato alla
rete  in  rame  -  l'Autorita'  ritiene  non  approvata  l'Offerta di
Riferimento  per  il 2001 ed intende fornire alcune indicazioni utili
ai fini della predisposizione dell'Offerta per il 2002.
In  particolare,  si  evidenzia  che  le condizioni economiche per il
servizio  di  accesso  disaggregato dovrebbero evolvere in maniera da
eliminare  progressivamente  il  problema  del "price squeeze" tra le
tariffe  retail  e  le  tariffe  di  unbundling.  In  tale ottica, si
sottolinea  che  il confronto va riferito non solo ai canoni mensili,
ma  alla  totalita'  dei  costi  relativi all'unbundling (ivi inclusi
contributi   una   tantum,   costi   di   co-locazione,  servizio  di
prolungamento dell'accesso, ecc.).
12. Servizio di prolungamento dell'accesso
12.1 Prolungamento dell'accesso su infrastrutture civili
La  delibera  n.  2/00/CIR  prevede  la  possibilita'  per  l'OLO  di
condividere  infrastrutture  di  Telecom Italia per la posa di propri
portanti  trasmissivi  o l'installazione di propri apparati per ponti
radio  nel  caso  di  comprovata  indisponibilita'  del  servizio  di
prolungamento  dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico
di Telecom Italia.
L'Autorita'  ha  rilevato che, nell'Offerta di Riferimento, non viene
indicata tale possibilita'.
Telecom  Italia,  nel  corso  del  procedimento,  ha  argomentato  di
ritenere  non realistico il ricorso a tale possibilita', in quanto la
tratta di rete tra SL-SGU e' realizzata con fibra ottica e, pertanto,
con  una  capacita'  trasmissiva  potenzialmente illimitata. Per tale
ragione,  Telecom  Italia  ritiene  che  il servizio di prolungamento
dell'accesso potra' essere sempre fornito nella modalita' attualmente
previste   dall'Offerta   di   Riferimento.   Telecom  ha,  peraltro,
dichiarato  che,  nella ipotesi di non riuscire a fornire il servizio
del  prolungamento  dell'accesso,  applicherebbe il dispositivo della
delibera n. 2/00/CIR.
L'Autorita'   ritiene   che   sia   opportuno,   comunque,  includere
nell'Offerta  di  Riferimento  le  condizioni  tecnico-economiche dei
servizi richiesti dalla delibera n. 2/00/CIR.
12.2  Offerta  del  servizio  di  prolungamento dell'accesso mediante
portante trasmissivo
Telecom  Italia ha sostenuto che e' disponibile capacita' sufficiente
per  fornire  la  soluzione  di canale numerico a tutti coloro che ne
fanno  richiesta,  in  quanto  tutti gli SL sono collegati in fibra e
che,   pertanto,   la   fornitura   del   servizio  di  prolungamento
dell'accesso  tramite  portante  trasmissivo  viene  fornito  in  via
subordinata    allo   scopo   di   rendere   possibile   un   miglior
soddisfacimento di una pluralita' di richieste sulla tratta SL-SGU.
L'Autorita' ritiene che, in conformita' alla delibera n. 2/00/CIR, il
servizio  di  prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo
debba  essere  equivalente  al servizio di prolungamento dell'accesso
tramite canale numerico.
12.3 Condizioni economiche
Nell'ambito  della  consultazione  pubblica  alcuni  operatori  hanno
segnalato   che,   essendo   i   valori  economici  del  servizio  di
prolungamento  dell'accesso  superiori  a quelli dei circuiti diretti
offerti   all'utenza   finale,   nonche'   a  quelli  dei  flussi  di
interconnessione,  l'offerta di prolungamento dell'accesso risulta di
fatto inapplicabile.
Telecom Italia ha affermato che tale circostanza deriva dai risultati
della  contabilita'  regolatoria,  che  sono stati oggetto di analisi
nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR.
L'Autorita'  non  condivide  pienamente  le argomentazioni fornite da
Telecom Italia, soprattutto in termini di confronto con altre offerte
di  circuiti,  in quanto il servizio in oggetto condivide in parte le
risorse  di  rete necessarie per la fornitura di un circuito diretto,
ma  rispetto  a  quest'ultimo utilizza meno risorse poiche' coinvolge
esclusivamente  la  tratta SL-SGU, mentre la fornitura di un servizio
di  circuito  diretto  per la stessa tratta coinvolge anche la tratta
utente-SL.   Pertanto,   l'Autorita'   ritiene   che   l'offerta   di
prolungamento  dell'accesso  debba essere riformulata nella direzione
di un costo inferiore a quello dei circuiti diretti.
13. Servizi di co-locazione
13.1 Co-locazione fisica
L'Offerta  per  i  servizi  di  co-locazione  2001  propone  per  gli
operatori  co-locati  due  alternative  relativamente  ai  servizi di
energia  elettrica  e  condizionamento. Nel corso del procedimento e'
stato  evidenziato  da Telecom Italia che le due alternative proposte
si differenziano in quanto l'una, utilizzando gli impianti di Telecom
Italia,  ha costi di predisposizione del sito molto bassi e un canone
annuo  piu'  alto,  che  tiene  conto  dell'utilizzo  degli apparati;
l'altra  prevede  l'installazione  di  impianti  dedicati  all'OLO e,
pertanto, ha costi di predisposizione del sito molto alti e un canone
annuo ridotto.
Telecom Italia ha, peraltro, precisato che, nella stesura degli studi
di  fattibilita' per il servizio di co-locazione, viene privilegiata,
tra  le  due soluzioni, quella che prevede l'utilizzo condiviso degli
impianti  di  Telecom  Italia,  proponendo l'altra in via subordinata
(ovvero  solo  in  caso  di impossibilita' tecnica della prima). Tale
priorita'  e'  dovuta soprattutto all'esigenza di sicurezza del sito,
in  quanto  si  evita  di  installare  piu' impianti in diversi punti
all'interno  del  sito  e  quindi  consente,  in  caso di necessita',
l'intervento  in  unico  punto  ben  definito; inoltre tale soluzione
richiede  meno  spazio fisico per l'allocazione di eventuali impianti
dedicati,   lasciando   maggiore   disponibilita'   per  le  sale  di
co-locazione degli operatori.
L'Autorita'  ritiene  opportuno che Telecom Italia fornisca evidenza,
ad ognuno degli operatori che hanno gia' sottoscritto il contratto di
co-locazione,  della  tipologia  di  soluzione  per  essi  realizzata
evidenziando   i  maggiori  o  minori  costi  sostenuti  in  fase  di
attivazione  del  servizio.  Inoltre, per garantire il rispetto delle
condizioni  economiche  offerte  a  tali  operatori nell'ambito dello
studio  di  fattibilita',  l'Autorita'  ritiene opportuno che i nuovi
canoni  indicati  nell'Offerta  2001  siano applicabili soltanto allo
scadere del primo anno di co-locazione.
Gli  aspetti  relativi ai criteri di scelta dei servizio applicati da
Telecom  Italia  devono  essere  chiariti nell'ambito dell'Offerta di
Riferimento  prevedendo,  inoltre,  l'eventualita' per l'operatore di
richiedere, su base negoziale, soluzioni alternative.
L'Autorita' ritiene, infine, che per il servizio di energia elettrica
debba  essere  prevista  la  possibilita' di installare, a cura degli
operatori  co-locati,  dei  misuratori di energia che consentano agli
stessi di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della
potenza  assorbita,  dichiarata a Telecom Italia, ma sulla base degli
effettivi consumi.
13.2 Co-locazione di apparati
Nel corso dell'attivita' istruttoria Telecom Italia ha affermato che,
coerentemente con le delibere dell'Autorita' in materia, gli apparati
che  gli  OLO possono installare negli spazi co-locati possono essere
di  qualsiasi  tipo  e svolgere qualsiasi funzione purche' rispettino
gli  standard internazionali e non siano invasivi rispetto agli altri
servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi).
L'Autorita'  ritiene  che  nell'Offerta  di  Riferimento debba essere
fatto  esplicito  riferimento a tale possibilita' per gli operatori ,
nonche'  debbano  essere esplicitate le procedure (modalita' e tempi)
per  l'inserimento in rete degli apparati di altri operatori e per il
costante aggiornamento delle tipologie di apparati che possono essere
inseriti,  in  quanto  gia' inseriti in rete da altri operatori anche
diversi da Telecom Italia.
13.3 Raccordo diretto tra due operatori co-locati
In   considerazione   delle   numerose   richieste   di  co-locazione
recentemente   presentate,   molti   operatori   hanno   sottolineato
l'importanza  di  realizzare  i  circuiti di interconnessione tra due
operatori co-locati nel medesimo sito ed all'interno delle sale.
Nel  caso  in cui gli operatori siano co-locati non solo nel medesimo
sito,    ma    anche    nella   medesima   sala,   la   realizzazione
dell'interconnessione  puo' avvenire direttamente ad opera degli OLO.
Nel  caso  in  cui  gli  operatori siano ospitati in sale differenti,
l'Autorita'  ritiene opportuno che Telecom Italia realizzi e gestisca
le   infrastrutture   necessarie   all'interconnessione,   prevedendo
nell'ambito  dell'offerta per la co-locazione, le relative condizioni
economiche.
13.4 Co-locazione virtuale
Attualmente  il servizio di co-locazione virtuale e' disponibile solo
per utilizzi di tipo ADSL sul doppino in rame.
La  motivazione  principale  di  tale scelta, secondo Telecom Italia,
risiede  nell'impossibilita'  di utilizzo della co-locazione virtuale
per la fornitura di servizi di accesso disaggregato per servizi quali
POTS  e  ISDN  in  quanto, da un lato, lo stadio di linea ha un unico
fascio  d'uscita  verso l'SGU in tecnologia non standard, dall'altro,
non  e' possibile segmentare l'accesso prima dello stadio di linea (a
livello di permutatore).
Nel  caso di utilizzo del doppino in rame per la fornitura di servizi
ADSL, tali problemi vengono superati adoperando gli apparati DSLAM.
L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  possibile  prevedere, a partire dal
2002,  la co-locazione virtuale per tutti gli apparati xDSL, non solo
con  riferimento  agli  apparati  xDSL (quali ad esempio HDSL e SDSL)
gia'  introdotti  in  rete  da  Telecom  Italia, ma, in generale, con
riferimento   agli   apparati   xDSL  previsti  per  altre  forme  di
co-locazione.
L'Autorita'  ritiene, inoltre, che non sussistano motivazioni perche'
la  co-locazione  virtuale  sia  accessibile agli OLO solo in caso di
indisponibilita' della co-locazione fisica.
13.5 Condizioni generali per il subentro
Come  riportato  nell'offerta  di  servizi di co-locazione di Telecom
Italia,  paragrafo  11,  il  subentro  di  un operatore su uno spazio
assegnato  ad  un altro operatore implica la necessita' di aggiornare
le banche dati di rete.
Nella  fase  di  analisi  dei  tempi  e  dei  costi  necessari per la
realizzazione di detto aggiornamento, l'Autorita' ritiene che Telecom
Italia  non  abbia  fornito  adeguati  giustificativi  a sostegno dei
valori proposti.
L'Autorita'  ritiene  pertanto, in prima istanza, opportuno ridurre i
tempi  previsti  ad  un  massimo di 5 giorni lavorativi e rendere non
applicabile la Tabella 12 relativa alle condizioni economiche.
Relativamente  alle  attivita'  propedeutiche  per  la  cessione  del
contratto,  l'Autorita' non ritiene debba essere prevista da parte di
Telecom  Italia  una  verifica della propria possibilita' di utilizzo
degli  spazi  o  risorse  rese disponibili dall'operatore cedente, in
quanto  cio'  costituirebbe un diritto di prelazione non giustificato
ed inopportuno.
13.6  Condizioni  generali  per  il  sopralluogo  sui siti oggetto di
co-locazione
Il  servizio  di  sopralluogo,  previsto  nell'offerta  di servizi di
co-locazione  di Telecom Italia ai sensi della delibera n. 15/01/CIR,
e'  stato  inteso  da Telecom Italia come finalizzato al riscontro in
situ  da  parte  dell'OLO  dei contenuti dell'offerta di co-locazione
predisposta  da  Telecom  Italia, al fine di poter presentare, se del
caso un'istanza di revisione della stessa.
In tale ottica e' stato previsto che, durante il sopralluogo nei siti
di  centrale,  gli  operatori  vengano  accompagnati  da  tre tecnici
specializzati  rispettivamente per gli aspetti edili, per gli aspetti
impiantistici-tecnologici (condizionamento e alimentazione) e per gli
aspetti  di  rete.  I  tecnici  in  questione  sono  i  medesimi  che
predispongono   il  progetto  di  co-locazione.  I  valori  economici
riportati tengono conto, inoltre, dei tempi di spostamento dalla sede
di  lavoro  dei tecnici fino alle centrali, che di norma sono situate
in zone decentrate e non presidiate.
L'articolo  6  della  delibera  n.  15/01/CIR prevede che l'operatore
abbia  la  possibilita'  di effettuare "sopralluoghi presso i siti di
proprio   interesse   nei   quali   risultano  disponibili  spazi  di
co-locazione,  nonche'  presso  i  siti  per  i  quali  lo  studio di
fattibilita' abbia dato esito negativo".
L'Autorita'  ritiene  che l'interpretazione fornita da Telecom Italia
risulti  eccessivamente  restrittiva,  tendendo  a  sovrastimare  gli
impegni effettivi delle proprie risorse nei sopralluoghi che potranno
essere richiesti dagli operatori ed, allo stesso tempo, non considera
le  economie  perseguibili  in caso di sopralluoghi congiunti di piu'
operatori.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  opportuno  rendere  non
applicabili  le  condizioni  economiche  previste nella Tabella 13 ed
invitare,  di  conseguenza,  Telecom  Italia  a  formulare  una nuova
proposta  maggiormente  orientata  agli  effettivi costi sostenuti al
termine  del sopralluogo (ad esempio, espressa in termini di ore/uomo
richieste dall'operatore).
Relativamente  alla  sospensione  dei  termini  realizzativi  durante
l'effettuazione  dei sopralluoghi, l'Autorita' ritiene che essa debba
essere  prevista unicamente nei casi in cui le stesse attivita' siano
"invasive"  ai  fini  della prosecuzione dei lavori di realizzazione,
come riportato dal verbale di sopralluogo firmato dall'operatore.
Con  riferimento ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (in seguito anche
AGCM)   ha  ribadito,  nel  parere  fornito,  che  la  loro  concreta
disponibilita'  per  gli operatori concorrenti appare di fondamentale
rilevanza  per  lo  sviluppo  della  concorrenza  su  base locale, in
ragione  del  monopolio  di  fatto ivi detenuto da Telecom Italia. In
tale  senso,  l'AGCM  ritiene  pienamente  condivisibili le modifiche
dell'Offerta  2001  di cui all'articolo 2 del presente provvedimento,
volte  a  favorire  una  veloce  accessibilita' delle informazioni da
parte  dei  concorrenti  in  relazione  alla  disponibilita' di fibra
ottica, nonche' quelle rivolta a rimuovere vincoli di utilizzabilita'
di  tale  mezzo,  oltre a quelle connesse ai servizi di prolungamento
dell'accesso e di co-locazione.
Con riferimento alle condizioni economiche, l'AGCM esprime la propria
preoccupazione  sulla  possibilita'  di comportamenti di compressione
dei   prezzi   (price   squeeze)  tra  prezzi  finali  e  tariffe  di
interconnessione.  In  tal senso, ritiene sostenibile la decisione di
non  approvare  per  l'anno  2001  gli  incrementi  delle  condizioni
economiche  per  i  servizi  di  unbundling  e di confermare i valori
vigenti per l'anno 2000.
Su  questo  aspetto,  interviene  anche  il  parere della Commissione
europea  che  evidenzia  la  criticita'  di un prezzo del servizio di
accesso  disaggregato  alla  rete  locale inferiore solo dell'1% alle
tariffe  praticate  agli  utenti  finali.  La fornitura di entrambi i
servizi  dipende  dalla stessa infrastruttura; tuttavia, il canone di
abbonamento  mensile  all'utenza  residenziale  comprende elementi di
costo  specifici  (fatturazione,  customer  care,  ecc.) che vanno ad
aggiungersi    ai   costi   derivanti   dall'infrastruttura   e   che
difficilmente potranno essere inferiori all'1%.
14. Circuiti parziali
14.1 Sistema di attestazione
La  delibera  n.  10/00/CIR  ha  previsto  l'obbligo  di  inserimento
all'interno  dell'Offerta  di  Riferimento  di condizioni tecniche ed
economiche  di fornitura di circuiti parziali con capacita' pari a 64
kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.
Nella  delibera  n. 18/01/CIR l'Autorita' ha fissato i valori massimi
di  riferimento  per  tali circuiti parziali per il 2000, che Telecom
Italia  ha  inserito  nell'Offerta  per  il  2001.  In  tale Offerta,
tuttavia, Telecom Italia ha previsto anche l'inserimento di una nuova
categoria  di  costo una tantum per il "sistema di attestazione", con
costo  variabile  da circa 5.000 € a circa 14.700 € in funzione delle
capacita'.  Nell'Offerta  di  Riferimento per il 2001, Telecom Italia
ha,  altresi',  previsto  un  contributo per dismissione dei circuiti
parziali,  non  previsto nella delibera n. 18/01/CIR. Tale contributo
aggiuntivo  appare  improprio,  anche  alla  luce  del  fatto  che il
contratto  di  circuiti  parziali  e'  vincolato in termini di durata
minima con penali in caso di recesso anticipato. Inoltre, l'Autorita'
ha  fatto  presente  a  Telecom  Italia che tale contributo non viene
richiesto  in  altre fattispecie similari, quali i circuiti affittati
ed  i  flussi  di interconnessione. Telecom Italia ha argomentato che
tale  contributo  nel  caso  dei  circuiti  affittati e' compreso nel
contributo di attivazione.
L'Autorita'  ritiene  che  l'aggiunta  di  tali voci di costo non sia
pienamente  coerente  con  le  disposizioni  di  cui alla delibera n.
18/01/CIR  in quanto i valori di cui all'articolo 2, comma 1, sono da
considerarsi  valori  massimi per l'offerta del servizio. Si ritiene,
tuttavia,  condivisibile  prevedere  una  maggiore disaggregazione ed
articolazione   dell'offerta   del  servizio  di  circuito  parziale,
rispetto   a  quella  contenuta  nella  delibera  n.  18/01/CIR,  nel
rispetto, tuttavia, dei livelli massimi indicati.
Pertanto,  a  fronte  della  previsione  dei  costi  del  sistema  di
attestazione,  dovra' corrispondere una riduzione dei canoni annui in
quanto  si  realizza  una  ottimizzazione  dei costi di fornitura del
servizio,   con   particolare   riferimento  al  costo  dei  circuiti
successivi    all'installazione    del   sistema   di   attestazione.
Analogamente,   a   fronte  della  previsione  di  un  contributo  di
disattivazione,  dovra' corrispondere una riduzione del contributo di
attivazione.
14.2 Capacita' e lunghezza dei circuiti parziali
Nella  delibera  n. 18/01/CIR l'Autorita' ha indicato di ritenere che
il  servizio  di  circuito  parziale  non  debba avere limitazioni in
termini  di distanze e/o capacita' trasmissiva. La normativa prevede,
infatti,  che  tutte  le  tipologie  di  linee affittate fornite alla
clientela  finale  da  parte  dell'operatore notificato devono essere
rese   disponibili   per   l'interconnessione  di  linee  dedicate  a
condizioni  trasparenti,  orientate  ai  costi e non discriminatorie,
soggette all'approvazione del regolatore.
In  tale  ottica,  sempre  nell'ambito  della  delibera n. 18/01/CIR,
l'Autorita'  ha  affermato  l'orientamento  che l'offerta di circuiti
parziali  anche  a lunghezze superiori ai 5 km, nonche' con capacita'
superiori  a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacita' disponibili,
costituisca  contenuto  obbligatorio  dell'Offerta  di Riferimento di
Telecom  Italia.  Tale  orientamento  e'  coerente  con  l'offerta di
circuiti parziali a livello europeo.
L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  l'offerta di circuiti parziali
all'interno dell'Offerta di Riferimento comprenda:
a)  tutte  le  velocita' disponibili per le linee affittate a livello
retail;
b)  lunghezze  superiori  a  5 km, tali da garantire la consentire al
realizzazione  di  circuiti parziali all'interno del distretto in cui
e' situata la sede dell'OLO.
14.3 Provisioning e Service Level Agreement (SLA)
Nel  corso della consultazione pubblica gli OLO hanno segnalato forti
criticita' relativamente agli SLA per l'offerta di circuiti parziali,
che  risultano peggiorativi rispetto a quelli per l'offerta retail di
linee   affittate   di   Telecom  Italia  di  cui  alla  delibera  n.
711/00/CONS.  Si  evidenzia,  quindi,  la  conseguente  necessita' di
revisione  di  tali  SLA,  anche  alla luce del confronto europeo nel
quale  si  sottolineano  tempi  di  fornitura e di assistenza tecnica
notevolmente  inferiori  a quelli proposti da Telecom Italia, come si
evince dalle Tabelle sottostanti:


Tabella 1: tempi massimi di fornitura del servizio
---------------------------------------------------------------------
                   OIR 2001     711/00/CONS     Altri paesi europei
---------------------------------------------------------------------
64 kbit               45            20                 14-21
2 Mbit/s              60            45                 21-35
34 Mbit/s            120            90                 40-91
155 Mbit/s            -             90                  45*
---------------------------------------------------------------------
*solo Telefonica in Spagna

Tabella  2:  tempi  di assurance (tempo massimo di ripristino nel 90%
dei casi)

Tabella 1: tempi massimi di fornitura del servizio
---------------------------------------------------------------------
                   OIR 2001     711/00/CONS     Altri paesi europei
---------------------------------------------------------------------
64 kbit               20            8                 2-8
2 Mbit/s              12           4,5                2-8
34 Mbit/s              8           4,5                2-8
155 Mbit/s             -            -                  -
---------------------------------------------------------------------

Gli  operatori  evidenziano  l'inadeguatezza  delle  penali,  che non
forniscono  un  incentivo  a Telecom Italia ad adempiere gli obblighi
contrattuali  e  richiedono,  oltre  ad  un maggior valore economico,
l'introduzione  di  elementi  di progressivita' sul singolo giorno di
ritardo.
Relativamente al tempo di ripristino, gli operatori hanno evidenziato
l'inadeguatezza  delle penali, che non disincentivano l'inadempimento
da  parte di Telecom Italia, sottolineando che i ritardi sui tempi di
ripristino  possono significare in molti casi la perdita del cliente.
Viene,   pertanto,   richiesto   che  le  penali  siano  maggiormente
significative ed, in ogni caso, calcolate in ore solari.
Particolare  rilievo assume, infine, la tematica della programmazione
dei  circuiti parziali. Gia' nella delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita'
aveva  evidenziato  la  necessita'  di  un  sistema di programmazione
adeguato  alla  natura del servizio senza la previsione di condizioni
contrattuali  onerose  e non giustificate tali da costituire un forte
ostacolo  all'effettiva  fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli
operatori.
In  tale  ottica,  l'obbligo  contenuto  nell'Offerta di Riferimento,
concernente  la  pianificazione  annuale e il piano di consolidamento
trimestrale   per   la  richiesta  di  circuiti  parziali  contenente
indicazioni  dettagliate  sul  numero  di  collegamenti suddivisi per
velocita'  per  ciascun  sito, non appare giustificato data la natura
del  servizio  di  circuito  parziale  che e' strettamente dipendente
dalla  volonta' del cliente finale. Per tale ragione, nell'offerta di
linee   affittate   ad   operatori,   non   viene   richiesta  alcuna
pianificazione.
L'Autorita'  ritiene  possibile  prevedere forme di pianificazione in
ogni  caso  piu'  flessibili  rispetto  a  quelle proposte da Telecom
Italia  nell'Offerta  di Riferimento per il 2001, a fronte, tuttavia,
di  significativi  miglioramenti  dei tempi di fornitura del servizio
rispetto  a quelli previsti nella delibera n. 711/00/CONS, nonche' di
SLA  coerenti  con l'offerta di un servizio di interconnessione e non
discriminatori rispetto a quelli offerti a livello retail da parte di
Telecom Italia.
15. Servizio di accesso alle cable station e circuiti di backhaul
Dall'analisi  dell'Offerta  di Riferimento emerge che, per i circuiti
di  backhaul,  vengono  applicate  le  condizioni economiche previste
dalla  delibera n. 711/00/CONS, ma che nessun riferimento e' fatto ai
relativi SLA.
Telecom   Italia   ha   dichiarato  la  propria  disponibilita'  alla
previsione,  anche  per  i  circuiti di backhaul, dell'applicabilita'
degli SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS.
L'Autorita'  ritiene  opportuno  che  Telecom Italia faccia esplicito
riferimento a tale soluzione nell'ambito dell'Offerta di Riferimento.
16. Tempi di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento
Nel   corso   del  procedimento,  gli  operatori  licenziatari  hanno
manifestato l'esigenza di una definizione anticipata delle condizioni
di  interconnessione,  al fine di potere correttamente pianificare la
propria  attivita'  commerciale  disponendo  dei relativi elementi di
costo.
Sullo  stesso  tema  si  sono espresse anche la Commissione europea e
l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, che hanno posto
all'attenzione  dell'Autorita'  le  criticita'  derivanti dai ritardi
nella   pubblicazione   dell'Offerta  di  Riferimento  per  il  2001,
pubblicata  solo  a  settembre  2001,  e  della mancata pubblicazione
dell'Offerta di Riferimento per il 2002.
In  particolare,  a parere dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  i  ritardi  nella  pubblicazione  ed  approvazione  di
un'Offerta  di  Riferimento  sembrerebbero  avere prodotto in passato
consistenti effetti negativi sullo sviluppo della concorrenza. L'AGCM
ritiene,  pertanto,  assolutamente  necessario  che,  per  il futuro,
l'Offerta di Interconnessione di Riferimento debba essere approvata e
quindi,  a  maggior  ragione,  presentata con un congruo anticipo che
secondo  l'AGCM dovrebbe essere di almeno sei mesi, rispetto all'anno
di  applicazione  della  medesima.  Con  particolare riferimento alle
condizioni  tecniche  ed  economiche  per l'anno in corso, al fine di
evitare  il  ripetersi del ritardo registrato per l'anno 2001, l'AGCM
ritiene  opportuno che, nell'ambito del presente provvedimento, venga
fissato  un  termine  breve  entro  il  quale  Telecom  Italia  debba
presentare l'Offerta di Riferimento per il 2002.
L'Autorita'   condivide   pienamente   le  osservazioni  poste  dalla
Commissione  europea  e  dall'AGCM  in merito alla necessita' per gli
operatori  di  disporre  dell'Offerta  di  Riferimento  approvata  in
anticipo   rispetto   all'operativita'   della   stessa  al  fine  di
pianificare  le proprie offerte commerciali e, gia' nell'ambito della
delibera   10/00/CIR,   aveva   previsto   l'invio   dell'Offerta  di
Riferimento  entro  novembre  di  ogni  anno  per  l'anno successivo.
Pertanto,  l'Autorita'  ritiene opportuno che Telecom Italia presenti
l'Offerta  di  Riferimento  per il 2002 entro 30 giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento;
UDITA  la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai
sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
                              DELIBERA
                             Articolo 1
Modifiche  alle  condizioni  di  offerta  di alcuni servizi contenuti
nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia
1.  Si  dispongono  le  seguenti  modifiche alle condizioni d'offerta
relative ai servizi dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001:
a)  Carrier  preselection:  riformulazione  della  Waiting  List  per
servizi   di   carrier  preselection  garantendo  un  limite  massimo
giornaliero  per  operatore  pari  alla  capacita' massima teorica di
Telecom Italia al netto degli ordinativi assegnati all'operatore.
b)  Interventi  a vuoto: inserimento, al paragrafo 22 dell'Offerta di
Riferimento,  della  soglia di franchigia per gli interventi a vuoto,
per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni,
espressa  in  termini  percentuali  rispetto  al  numero totale degli
interventi richiesti dall'operatore interconnesso.
c)   Accesso  ai  servizi  offerti  sulla  rete  di  Telecom  Italia:
inserimento delle condizioni economiche per il servizio di accesso al
Data Base del servizio 12.
d)  Circuiti  di  backhaul:  previsione  di  livelli  di  SLA  per la
fornitura dei circuiti di backhaul e di livelli di assurance, nonche'
del  relativo  livello  di  penali,  non  superiori a quelli previsti
nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS.
e) 	Servizio di trasporto del traffico commutato:
1)  le  condizioni  economiche  per  i servizi di interconnessione di
traffico  commutato  di  cui  alle Tabelle 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15
dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:


---------------------------------------------------------------------
                                      Punta                 Ridotta
                                   € cent/min.            € cent/min.
---------------------------------------------------------------------
SGU                                   0,69                   0,51
Singolo SGT                           1,10                   0,82
Doppio SGT                            1,77                   1,24
---------------------------------------------------------------------



2)  le condizioni economiche per i servizi di interconnessione per il
servizio   di   transito  di  cui  alla  Tabella  7  dell'Offerta  di
Riferimento sono le seguenti:


---------------------------------------------------------------------
                                      Punta                 Ridotta
                                   € cent/min.            € cent/min.
---------------------------------------------------------------------
Via singolo SGT                       0,12                   0,09
Via doppio SGT                        0,79                   0,51
---------------------------------------------------------------------


f)  Servizio  di  Transito:  eliminazione  della  voce  di  costo  di
"intermediazione  amministrativa"  prevista  da Telecom Italia per la
modalita' di fatturazione "a cascata".
g) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione:
1)  riformulazione  dell'offerta  per il costo di attivazione dei kit
base e canali fonici in ampliamento;
2) Telecom Italia non applica le penali per il mancato rispetto delle
pianificazioni    annuali    e   trimestrali   per   i   servizi   di
interconnessione per l'anno 2001.
h) Attivita' di configurazione delle centrali:
1)  eliminazione  delle  Tabelle  25,  26,  28  e  29 dell'Offerta di
Riferimento 2001;
2) applicazione della Tabella 27 unicamente in caso di configurazione
dei  codici di Carrier Selection (configurazione del "Routing Number"
C10XY(Z)  e  C11XY(Z)),  Customer  Care  e  accesso  da remoto a Rete
Privata Virtuale.
i)  Circuiti parziali: riformulazione delle condizioni economiche per
l'offerta  del  servizio di circuiti parziali, anche disaggregate per
componenti,  nel  rispetto dei valori massimi di cui alla delibera n.
18/01/CIR.
l) Accesso disaggregato alla rete locale:
1)  le  condizioni  economiche  per i servizi di accesso disaggregato
alla rete locale di cui all'Offerta di Riferimento 2001, paragrafi 27
e 28, non sono approvate;
2)  nelle  more della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2002,
si  applicano  per  i  servizi  di accesso disaggregato le condizioni
economiche  dell'Offerta  di  Riferimento  per  il  2000,  cosi' come
modificate dalla delibera n. 14/00/CIR.
m) Servizio di Co-locazione:
1)  applicazione dei canoni indicati nell'Offerta di Riferimento 2001
per  i  servizi  di  energia  elettrica  e  condizionamento dei siti,
soltanto  allo  scadere  del  primo  anno  di  co-locazione  per ogni
operatore   allo   stato  gia'  sottoscrittore  di  un  contratto  di
co-locazione;
2)  eliminazione della Tabella 12 relativa alle condizioni economiche
per  il subentro, di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001,
paragrafo 11;
3) non applicazione della Tabella 13 di cui all'Offerta di servizi di
co-locazione   2001   relativa  alle  condizioni  economiche  per  il
sopralluogo.