Alle   amministrazioni  centrali  dello
                              Stato
                              Agli   uffici   centrali  del  bilancio
                              presso   le   amministrazioni  centrali
                              dello Stato
                              Alla Cassa depositi e prestiti
                              Alle regioni a statuto ordinario
                              Alle   regioni  a  statuto  speciale  e
                              province   autonome   di  Trento  e  di
                              Bolzano
                              Alle province
                              Ai  comuni  con popolazione superiore a
                              50.000 abitanti
                              Agli     enti     e     amministrazioni
                              assoggettati  ai limiti di prelevamento
                              dai conti della tesoreria statale (art.
                              8, comma 3, della legge n. 30/1997)
                              Ai     tesorieri     degli    enti    e
                              amministrazioni  assoggettati ai limiti
                              di   prelevamento   dai   conti   della
                              tesoreria statale
  Il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e'  finalizzato  a rilevare
eventuali  scostamenti  rispetto agli obiettivi prefissati nel quadro
di una finanza pubblica in equilibrio.
  Il  monitoraggio,  in  sostanza,  e' lo strumento attraverso cui si
realizza  il  necessario  processo di sorveglianza sui conti pubblici
che  ciascuno  dei  Paesi  che ha aderito all'Euro si e' impegnato ad
attuare  per  verificare  il raggiungimento degli obiettivi contenuti
nel   Patto   di  stabilita'  e  crescita  e,  quindi,  il  grado  di
realizzazione  delle  misure  che  sono  state  trasfuse,  prima, nel
documento  di  programmazione  economico  finanziaria  e,  poi, nella
manovra di bilancio.
  Il  monitoraggio  registra,  pero',  a posteriori l'andamento della
finanza  pubblica  e,  sotto  tale  profilo,  e' strumento non idoneo
rispetto  alla  necessita'  di  acquisire  in  via preliminare alcune
ulteriori  importanti informazioni che possono contribuire a superare
specifiche criticita'.
  Ci  si  riferisce,  in particolare, alle strette interrelazioni che
esistono  tra  la  dinamica  della  spesa pubblica e il governo della
liquidita'  e,  quindi,  all'esigenza  di  disporre in tempo utile di
quelle   informazioni   che   possono  concorrere  ad  assicurare  al
fabbisogno   di   cassa  un  andamento  coerente  con  gli  obiettivi
programmati  e  tale  da  concorrere al raggiungimento dell'obiettivo
fondamentale stabilito in termini di indebitamento netto.
  Le  amministrazioni centrali e gli enti pubblici sottoindicati sono
pertanto  invitati  a  prestare  la  loro  indispensabile  e  fattiva
collaborazione  nel  fornire  alcune  informazioni che - appare utile
sottolineare  -  non  costituiscono  alcun  vincolo  aggiuntivo  alla
propria   attivita'   gestionale  che,  infatti,  resta  disciplinata
esclusivamente  dalle  regole  di bilancio fissate dalla legislazione
vigente e dai provvedimenti amministrativi attuativi.
  Le  informazioni  richieste  dovranno  essere  inviate  al seguente
indirizzo di posta elettronica: infoigepa@ tesoro.it
1) Amministrazioni centrali dello Stato.
  Gli  uffici  delle amministrazioni centrali che gestiscono capitoli
di  spesa  dovranno  segnalare  ai  rispettivi  uffici  centrali  del
bilancio,  entro il giorno 20 di ciascun mese, se nel mese successivo
prevedono di emettere ordini di pagare (mandati informatici) e ordini
di  accreditamento  per  un ammontare superiore al 104% dei titoli di
spesa   emessi   nel   corrispondente   mese   dell'anno  precedente.
Nell'indicare  l'ammontare  della spesa gli uffici emittenti dovranno
altresi'  indicare,  in  modo  estremamente sintetico, i motivi della
maggiore  spesa  rispetto  al  suddetto  limite  del 104%. E' inoltre
necessario corredare i titoli di spesa inoltrati all'Ufficio centrale
del  bilancio  d'importo  superiore  a  50  milioni  di  euro  di una
sintetica motivazione giustificativa del pagamento oltre tale limite.
  Gli  uffici  centrali  di  bilancio,  a  loro volta, procederanno a
raggruppare  le informazioni ricevute per unita' previsionale di base
e,  quindi,  a  segnalare  allo  scrivente  entro  la  fine del mese,
all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato  nelle  premesse,
l'ammontare   delle   erogazioni  previste  per  il  mese  successivo
riassumendo  altresi',  sinteticamente,  le  motivazioni  raccolte in
ordine  alla maggiore spesa prevista. Le informazioni dovranno essere
fornite  separando  i  dati  relativi agli ordini di pagare da quelli
relativi agli ordini di accreditamento.
2) Cassa depositi e prestiti.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  provvedera' a segnalare, entro il
giorno  25  di ciascun mese, l'ammontare delle erogazioni che prevede
di  disporre  per  il  mese  successivo  ponendolo  a  raffronto  con
l'ammontare   delle   erogazioni  disposte  nel  corrispondente  mese
dell'anno precedente.
  Qualora  dal raffronto dovesse emergere una eccedenza di erogazioni
rispetto  all'anno  precedente  superiore  a  100 milioni di euro, la
Cassa   avra'   cura   di   completare   la  segnalazione  indicando,
sinteticamente, le ragioni che giustificano l'eccedenza prevista.
  Nell'evidenziare   che   le   segnalazioni   della  Cassa  dovranno
riguardare  esclusivamente  le erogazioni che determinano un deflusso
di  liquidita'  dai  conti  della  tesoreria  statale  (non  dovranno
pertanto essere indicati i movimenti tra conti di tesoreria statale),
si precisa che le comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo
di posta elettronica indicato nelle premesse.
3) Regioni ed enti locali.
  Si precisa preliminarmente che gli enti interessati sono le regioni
a statuto ordinario e gli enti locali individuati dall'art. 66, comma
1,  della  legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 e, cioe', tutte
le  province  e  i  soli  comuni  con  popolazione superiore a 50.000
abitanti.
  Detti  enti  segnaleranno  allo scrivente, entro la fine di ciascun
bimestre,  se  nel  bimestre  successivo  prevedono  di  procedere  a
pagamenti   per  un  ammontare  complessivo  superiore  al  102%  dei
pagamenti disposti nel corrispondente bimestre dell'anno precedente e
quale  importo  di  detto ammontare ritengono di prelevare, tramite i
propri  tesorieri,  dalle  contabilita' speciali di tesoreria unica a
loro  intestate  presso  le  Sezioni  di  tesoreria provinciale dello
Stato.
  Le  regioni  a  statuto ordinario avranno cura altresi' di indicare
quale importo dell'ammontare complessivo di detti pagamenti ritengono
di  prelevare,  nel bimestre di riferimento, anche dai conti correnti
relativi  ai  finanziamenti  comunitari  a  loro  intestati presso la
Tesoreria centrale dello Stato.
  Si  ribadisce  che  le  informazioni  richieste  - corredate da una
sintetica  esposizione  delle motivazioni che determinano la prevista
eccedenza  di spesa - sono finalizzate esclusivamente a migliorare il
panorama dei dati conoscitivi necessari ad assicurare una equilibrata
programmazione della liquidita'.
  Le  informazioni  non  intendono  quindi  in alcun modo interferire
sulla politica di bilancio dell'ente territoriale; politica che resta
infatti  vincolata  alle  misure  adottate con l'adesione al patto di
stabilita' (art. 1, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 per
le regioni e art. 24 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448
e  art.  3  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 13, per gli enti
locali).
  Le  informazioni  dovranno  essere  inviate  all'indirizzo di posta
elettronica indicato nelle premesse.
  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano  sono  esonerate  dalla  segnalazione in quanto devono essere
preliminarmente  concordate,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4, della
legge  16  novembre  2001, n. 405, con questo Ministero le regole che
tali enti si impegnano a rispettare per concorrere alla realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2002/2004
stabiliti  in  coerenza  con  gli obblighi che l'Italia ha assunto in
sede comunitaria.
4) Altri enti pubblici.
  In  via  preliminare  si  precisa che le comunicazioni da inoltrare
allo  scrivente,  all'indirizzo  di  posta elettronica indicato nelle
premesse, devono essere inviate dai soggetti di cui all'art. 8, comma
3,  del  decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30, richiamato
dall'art.  66,  comma 2, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n.
388.
  In particolare, si tratta dei soggetti titolari di conti correnti e
di  contabilita'  speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato con
esclusione  di  quelli  indicati  all'art.  1,  comma 2, all'art. 2 e
all'art.  4,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  attuativo del 23
gennaio  2001  e,  cioe',  con  esclusione  delle regioni, degli enti
locali,  degli  enti previdenziali assoggettati alla tesoreria unica,
degli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  di  Poste  S.p.a.,
dell'Unione  europea,  degli  osservatori  astronomici, astrofisici e
vesuviano,  dei  dipartimenti  e  degli  altri  centri  con autonomia
finanziaria  e contabile delle universita', del CNEL, della Corte dei
conti,  delle  agenzie fiscali e degli enti e amministrazioni che nel
2000  abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di
tesoreria non superiori a 10.329.137 euro.
  I  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni avranno cura di segnalare,
entro  la  fine  di  ciascun  bimestre,  se  nel  bimestre successivo
prevedono  di  procedere  a  pagamenti  per  un ammontare complessivo
superiore  al 102% dei pagamenti disposti nel corrispondente bimestre
dell'anno  precedente.  Dette comunicazioni dovranno essere corredate
da  una  sintetica  esposizione  delle motivazioni che determinano la
prevedibile eccedenza di spesa.
  Si  ricorda  che gli enti sono tenuti, ai sensi del citato art. 66,
comma  2,  della  legge n. 388/2000 - che ha prorogato per il biennio
2001/2002 le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della legge 27
dicembre  1997, n. 449 - a chiedere deroghe ai limiti di prelevamento
qualora   prevedano   di   prelevare   un  importo  superiore  al  2%
dell'ammontare   cumulativamente   prelevato  alla  fine  di  ciascun
bimestre dell'anno precedente.
  Con  l'occasione,  si precisa che le eventuali richieste di deroghe
al  limite  stabilito  per  i  prelevamenti dai conti della tesoreria
statale  -  sia  ordinarie  che  suppletive - che dovessero pervenire
successivamente ai termini stabiliti (rispettivamente, il giorno 10 e
il giorno 20 del secondo mese del bimestre di riferimento) potrebbero
non  avere  ulteriore  corso  ove  dovessero  innescare  elementi  di
turbativa alla politica di liquidita'.
  Sempre  con  riferimento  alle deroghe giova peraltro richiamare la
particolare  attenzione dei cassieri e dei tesorieri degli enti sulla
responsabilita'  diretta  che  assumono per i pagamenti che dovessero
determinare  eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle
deroghe  concesse  (art.  3,  comma  6,  del  decreto ministeriale 23
gennaio 2001).
  Come  gia'  precisato  nei  punti  precedenti  anche  per  gli enti
pubblici  di  cui  al  presente punto 4 le informazioni richieste sui
pagamenti  che  bimestralmente dovessero superare il predetto livello
del  102%  non  prefigurano  regole di bilancio aggiuntive rispetto a
quelle  che  la  legislazione  vigente ha definito per il comparto in
esame.
  E'  bene  infatti  ribadire  che  per gli enti in questione restano
fermi  i  vincoli  ai  prelevamenti  stabiliti dall'art. 66, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per le universita' e gli enti
di  ricerca  individuati dall'art. 56 della stessa legge n. 388/2000,
gli ulteriori vincoli di fabbisogno ivi indicati.
                                                Il Ministro: Tremonti