IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6
dicembre 1999, ai sensi del predetto articolo 10 - a seguito del
parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti
normativi espresso nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 - oggetto del
rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999 formulato dalla Corte dei
conti, Ufficio atti di Governo;
Considerato che e' sopravvenuto l'articolo 4, comma 6, della legge
29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato
articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la
costituzione delle associazioni, fondazioni e societa', o la
partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo
modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Preso atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale
la Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il
predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre
1999 e' da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge
24 novembre 2000, n. 340;
Ritenuto comunque opportuno adottare il regolamento nella nuova
forma prevista dalla legislazione vigente e di tener conto delle
osservazioni a suo tempo formulate dalla Corte dei conti con il
rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001;
A d o t t a
il segue regolamento:
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'ora indicato
come Ministero, puo' costituire fondazioni aventi personalita'
giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del
presente regolamento, allo scopo di perseguire il piu' efficace
esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e
valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attivita'
culturali.
2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano
alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e' riportato in "note alle
premesse".
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 della legge
29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge
21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
di beni e attivita' culturali), e' il seguente:
"6. All'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in
fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1999), e' il seguente:
"Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81
della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'art. 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei Ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'art. 61, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.".
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.