IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            D'INTESA CON
                I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
         DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
   Visto  il  regolamento  della  Commissione  n.  2557/2001  del  28
dicembre  2001,  che  modifica l'Allegato V del regolamento n. 259/93
del  Consiglio  relativo  alla  sorveglianza  ed  al  controllo delle
spedizioni  dei  rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche'
in entrata e in uscita dal suo territorio;
   Considerato  che  con  il predetto regolamento si e' provveduto ad
aggiornare  la  lista  dei rifiuti adottando la versione piu' recente
contenuta  nella  decisione della Commissione 2000/532, modificata da
ultimo con decisione 2001/573;
   Considerato  che  il predetto regolamento e' vincolante in tutti i
suoi  elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro dal
1 gennaio 2002;
   Considerato  che per la corretta e piena applicazione del predetto
regolamento  e' necessario che tutti i rifiuti siano classificati fin
dalla  loro  produzione  e  in  ogni  fase della loro gestione con le
medesime   codificazioni   anche  in  vista  di  una  loro  eventuale
movimentazione soggetta al regolamento predetto;
   Considerato   che,   nelle   more   del   completamento  dell'iter
amministrativo  per l'emanazione del provvedimento interministeriale,
e'   necessario  che  le  Amministrazioni  diano  agli  operatori  le
opportune indicazioni perche' siano adottate al piu' presto le misure
appropriate;
   Visto l'assenso espresso dai Ministeri delle attivita' produttive,
della  salute  e  delle politiche agricole e forestali sulla presente
direttiva;
                                EMANA
                       la presente direttiva:
   Premessa.
   La seguente direttiva e' finalizzata a fornire indicazioni per la
corretta  e  piena  applicazione del regolamento della Commissione n.
2557/2001  sulle  spedizioni  dei  rifiuti  ed  in relazione al nuovo
Elenco  dei  rifiuti.  Le  indicazioni sono necessarie affinche' ogni
rifiuto  fin  dalla  sua  produzione  ed  in  ogni successiva fase di
gestione,  incluso il trasporto, sia correttamente identificato con i
codici  del  nuovo  elenco  dei  rifiuti  di cui alla decisione della
Commissione  2000/532  modificata  da  ultimo con decisione 2001/573.
Cio'  in  vista  di  una  eventuale movimentazione dei rifiuti stessi
soggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti
sulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi punti.
   1.  Modifiche  introdotte  dalla  normativa comunitaria al Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai Decreti Ministeriali 141/98,
145/98, 148/98 e 219/2000.
   A.  L'allegato  A  alla  presente  direttiva contiene la decisione
della  Commissione  2000/532,  modificata  da  ultimo  con  decisione
2001/573  e, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivo
dell'allegato  D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni
riferimento  alla  Sezione  A.  2  (catalogo europeo dei rifiuti) del
Decreto  Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa
vigente,   si   intende   relativo  all'elenco  dei  rifiuti  di  cui
all'allegato A della presente direttiva.
   B.  Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'Allegato A alla presente
direttiva  sono  classificati  pericolosi  - anche ai sensi e per gli
effetti  di  cui  all'articolo  7, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*),
nel  rispetto  delle  procedure  previste dalla normativa nazionale e
comunitaria vigenti.
   C.  La  Sezione  A.  2  (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto
Legislativo   5   febbraio   1997,  n.  22  risulta  soppressa.  Ogni
riferimento  ai  rifiuti  pericolosi di cui alla normativa vigente si
intende  relativo  ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei
rifiuti di cui all'allegato A alla presente direttiva.
   D.  L'Allegato  II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141,
l'Allegato  E  del  Decreto  Ministeriale  1  aprile  1998,  n.  145,
l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultano
soppressi.
   E.    Conseguentemente,    nel   decreto   ministeriale   141/1998
all'articolo  1,  comma  2,  il  rinvio agli Allegati I e II relativi
rispettivamente  all'elenco  dei  rifiuti  e a quello dei rifiuti non
pericolosi,   considerato  il  nuovo  sistema  di  classificazione  e
codificazione  disposto  dalla  decisione comunitaria, richiamato dal
regolamento  2557/2001, deve intendersi riferito all'Allegato A della
presente direttiva.
   F.  Analogamente  nel  decreto  ministeriale 145/1998, allegato C,
punto V, lettera a, terzo trattino, le parole "individuate sulla base
dell'allegato   E   al   presente   decreto,"   perdono   significato
considerando  il  nuovo  sistema  di  classificazione e codificazione
disposto  dalla  decisione  comunitaria,  richiamato  dal Regolamento
2557/2001.
   G.  Anche  nel  decreto  ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2,
punto  III,  lettera  b quarto trattino, le parole "individuate sulla
base   dell'allegato  E  al  presente  decreto"  perdono  significato
considerando  il  nuovo  sistema  di  classificazione e codificazione
disposto  dalla  decisione  comunitaria,  richiamato  dal Regolamento
2557/2001.
   H.   Al   comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  2,  del  Decreto
Ministeriale  26 giugno 2000 n. 219, le parole "tra i rifiuti" devono
intendersi "tra i rifiuti pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del Decreto
Ministeriale   26  giugno  2000,  n.  219,  per  quanto  riguarda  la
codificazione  riportata,  hanno  perso  significato.  Una  guida per
l'individuazione  dei  nuovi  codici  applicabili  e' riportata negli
allegati D ed E alla presente direttiva.
   2. Registri, formulari e MUD.
   A.  Nella  compilazione  dei  registri e dei formulari di cui agli
articoli  12  e 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli
operatori  dovranno  utilizzare  i  codici di cui all'allegato A alla
presente  direttiva.  Ai fini della compilazione del Modello Unico di
dichiarazione  (MUD)  di  cui  alla  legge  25 gennaio 1994, n. 70, i
codici di cui all'allegato A alla presente direttiva, dovranno essere
inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003,
relativa ai dati riferiti al 2002.
   B.   Si   ricorda  che  per  i  rifiuti  che  hanno  acquisito  la
classificazione  di  pericolosita',  gli  operatori interessati hanno
dato  applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 15 della legge
6 dicembre 2001 n. 443.
   C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sono
individuati da parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schema
di  trasposizione"  della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui lo
schema   di   trasposizione   non   contenga  adeguati  elementi  per
l'individuazione  del codice in relazione alla singola fattispecie di
rifiuti,  gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi
da  quelli  individuati  nello schema in parola previa autorizzazione
della  Provincia territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30
giorni   dalla   richiesta,   e  previa  comunicazione  ai  Ministeri
dell'Ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle  Attivita'
produttive  nonche'  all'Agenzia  Nazionale  per l'Ambiente, anche ai
fini dell'eventuale revisione dell'Allegato B.
   3.  Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
   A. Gli operatori interessati utilizzano lo schema di trasposizione
di  cui  all'allegato  B  per l'individuazione dei codici dei rifiuti
gestiti,  con  le  procedure  indicate  al  punto 1, in attesa che le
Autorita'  competenti  al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
delle  operazioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 28
del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizioni
di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,
provvedano,  in  occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad
aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle
iscrizioni,
   B.  Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto
1,  acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si applica
l'articolo 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.
   4. D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti  alle  procedure  semplificate  di recupero ai sensi degli
artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22":
   A. I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie dei
rifiuti  di  cui  agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, si conformano alla Decisione CE
di  cui  al  punto  1  secondo  quanto  indicato nell'allegato C alla
presente direttiva. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non
   pericolosi   descritte   negli   allegati   in   parola  rimangono
   immodificate.
B. Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c, le
comunicazioni  relative  ad attivita' di recupero in corso mantengono
la propria validita' ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi
dell'articolo  33  comma 5 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.
22.
   5. Materiali da costruzione contenenti amianto.
   A. Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica
dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto
di  cui  al  codice  170605, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla
Decisione 2001/573/CE.
   Roma 9 aprile 2002
                                                Il Ministro: MATTEOLI
   Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 197