DIREZIONE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 n. 30136 con il
quale  e'  stata  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti di cui
all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale in favore dei
lavoratori sospesi a decorrere dall'8 novembre 1999, dipendenti dalla
societa' S.c. a r.l. Societa' consortile Garibaldi;
  Visto il decreto direttoriale datato 27 luglio 2001 n. 30171 con il
quale  e'  stata  autorizzata la proroga del trattamento ordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  predetti  lavoratori per il
periodo dal 7 febbraio 2000 al 5 agosto 2000;
  Viste  le  successive  istanze della suddetta ditta, inviate per il
tramite  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  ora  Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti, tendenti ad ottenere la proroga del
trattamento   ordinario   di   cassa  integrazione  guadagni  per  il
complessivo periodo dal 6 agosto 2000 al 3 febbraio 2001;
  Ritenuto   di  autorizzare  la  corresponsione  della  proroga  del
trattamento  ordinario  di Cassa integrazione guadagni, in favore dei
lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque
complessivamente  non  superiore ad un quarto della durata dei lavori
necessari al completamento dell'opera;
  Ritenuto,  pertanto,  in relazione alla durata dei lavori necessari
al  completamento  dell'opera,  quale  risulta  dalla  documentazione
istruttoria,  che  l'arco temporale massimo, per il quale puo' essere
autorizzato  il  predetto  trattamento,  e'  relativo  al periodo dal
6 agosto 2000 al 10 gennaio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e' autorizzata la
proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  sospesi a decorrere dall'8 novembre 1999, dipendenti
della  S.c. a r.l. Societa' consortile Garibaldi, con sede in Milano,
impegnata  nei  lavori di costruzione del nuovo ospedale di Catania -
localita' Nesima - cantiere di Catania.
  Per il periodo dal 6 agosto 2000 al 5 novembre 2000.