IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale il sig. Runglich Florin ha chiesto il
riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito
in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella
fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno
1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dal
sig. Runglich Florin nato a Vaslui (Romania) il giorno 18 giugno 1967
e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
2. Il sig. Runglich Florin e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa
iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2002
Il direttore generale: Mastrocola